TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202300294

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202300294
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300294
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2023

N. 00294/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00420/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 420 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato P G, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, n. 37/A;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Via Buccio da Ranallo;

per l'annullamento:

- del decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - prot. nb. -OMISSIS- con cui veniva respinta l'istanza tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in materia di "vittime del dovere".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, genitori dell’Agente della Polizia di Stato -OMISSIS-, deceduto durante la prestazione di servizio, hanno chiesto l'annullamento, per violazione di legge ed eccesso di potere, del decreto del Ministero dell'Interno, indicato in epigrafe, che ha respinto la loro istanza di accesso ai benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle "vittime del dovere" ex art. 1 comma 564 l. n. 266/2005 e la condanna dello stesso Ministero dell'Interno al versamento in loro favore di quanto a detto titolo dovuto, ai sensi del d.P.R. n. 243/2006.

Si è costituito in resistenza il Ministero intimato.

All'udienza del 10 maggio 2023, sottoposta alle parti la questione di giurisdizione, anche alla luce della giurisprudenza formatasi successivamente alla proposizione del ricorso, in quanto la posizione azionata dai ricorrenti ha natura di diritto soggettivo, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul generale criterio del petitum sostanziale, che deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice avuto riguardo ai fatti allegati.

I soggetti che nell’adempimento delle particolari attività indicate dal comma 563 della l. 266/2005, ai quali la legge riconosce i benefici di cui i benefici di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206 e del d.P.R. n. 243/2006, vantano una posizione di diritto soggettivo non conformabile dall’attività amministrativa che deve limitarsi alla verifica, in concreto del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso al beneficio richiesto.

Esso inoltre ha natura assistenziale (Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2021, n. 11341) e prescinde dall’esistenza di un rapporto di lavoro, essendo riconosciuto, anche per i fatti occorsi in costanza di un rapporto di servizio, con conseguente irrilevanza del criterio di riparto dettato in materia dal d.lgs. 165/2001, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (Cassazione civile , sez. un. 30/07/2020, n. 16451).

In ragione di tutte le considerazioni svolte deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

L'esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

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