TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-04-15, n. 202402470
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2024
N. 02470/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01976/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M A e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del Decreto n. -OMISSIS- notificato il successivo 03/02/2023, con il quale il ricorrente -OMISSIS- è stato destituito dal servizio in virtù di sanzione disciplinare, nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi, e, in particolare, del deliberato del Consiglio Centrale di disciplina del 14/12/2022 – 26/01/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente (assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio, al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, presso il centro Penitenziario di -OMISSIS- “-OMISSIS-”), con ricorso notificato il 31/03/2023 e depositato in giudizio il 27/04/2023, impugna il Decreto n. -OMISSIS- notificato il successivo 03/02/2023, con il quale gli è stata irrogata la sanzione della destituzione dal servizio, all’esito del procedimento disciplinare avviato a seguito della conclusione del procedimento penale n. 16515, con la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 21/02/2019 n. 1124, divenuta irrevocabile in data 28/06/2019, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze del 26/04/2016, che lo condannava a due anni di reclusione e euro 800,00 di multa, per truffa continuata e aggravata nei confronti della Amministrazione di appartenenza « perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri, consistiti nel simulare i sintomi di malattie inesistenti, induceva in errore dapprima svariati medici, dai quali otteneva le certificazioni attestanti queste patologie (quali la gastroenterite, la lombosciatalgia, la cervicalgia acuta) e poi, mediante la produzione di queste certificazioni, induceva in errore anche l'amministrazione penitenziaria di cui era dipendente, procurando a sé stesso un ingiusto profitto (consistente nel non prestare l'attività lavorativa dovuta, per la quale comunque percepiva la retribuzione) e provocando, altresì, un correlativo danno all'ente pubblico di appartenenza, che non riceveva la prestazione per la quale pagava lo stipendio all'imputato »; nonché tutti gli atti preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi, e, in particolare, il deliberato del Consiglio Centrale di disciplina del 14/12/2022 – 26/01/2023.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 n. 2 e n. 3 D. Lgs. 30/10/1992 n. 449. Eccesso di potere. Carenza ed insufficienza di istruttoria. Carenza di motivazione. Violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione. Contraddittorietà.
2) Eccesso di potere – Sviamento – Violazione del principio di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) – Irragionevolezza.
L’08/05/2023, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un breve atto per resistere al ricorso.
In pari data 08/05/2023 il Ministero della Giustizia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di respingere ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e l’avverso ricorso, previo diniego dell’istanza cautelare.
Ad esito della Camera di Consiglio del 17/05/2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, con ordinanza n. 865 del 19/05/2023, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che nessun profilo di danno grave e irreparabile viene addotto dal ricorrente al fine di sostenere la richiesta di tutela cautelare avanzata in questa sede;
Considerato che la peculiarità della vicenda induce a rimettere alla pronunzia definitiva ogni statuizione circa le spese della presente fase cautelare; ”.
Il Consiglio di Stato (Sezione Seconda), con ordinanza n. 2861 del 12/07/2023, ha accolto l’appello cautelare interposto dal ricorrente avverso la predetta ordinanza n. 865 del 19/05/2023 di questa Sezione e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito di primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, con la seguente motivazione: “ Considerato che il ricorrente, assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria, all’epoca dei fatti di cui è causa in servizio presso il Centro penitenziario di -OMISSIS- “-OMISSIS-”, ha impugnato innanzi al T.a.r. per