TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-10-03, n. 202302933

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-10-03, n. 202302933
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302933
Data del deposito : 3 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2023

N. 02933/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00297/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 297 del 2020, proposto dall’associazione “ Festival Euro Mediterraneo ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- dell’ente luglio musicale trapanese, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
- della fondazione istituto di alta cultura “ Orestiadi Onlus ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- del D.A. n. 3107/S6 del 27.11.2019, di adozione del " Calendario degli eventi di grande richiamo turistico in Sicilia " per l’anno 2020;

- del D.A. 53/S6 del 29.01.2020, di integrazione del suddetto calendario;

- di tutti i verbali e degli altri documenti della commissione esaminatrice, in particolare quelli che hanno esaminato ed escluso il “ Bellini Festival ” - dodicesima edizione - anno 2020;

- del D.D.G. 1841/Tur del 04.07.2019 di emanazione dell’avviso pubblico per la composizione del ripetuto calendario;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione regionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 settembre 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il presente ricorso l'associazione ricorrente è insorta avverso gli atti di approvazione (e integrazione) del " Calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico " per l'anno 2020.

1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto di aver presentato istanza per l'inserimento del " Bellini Festival 2020 ", da diversi anni presente nel suddetto calendario, e che la suddetta istanza non è stata accolta. L'intimato Assessorato ha, piuttosto, selezionato il " Festival V.zo Bellini ", organizzato - da quanto riferito dall'associazione ricorrente - da un " soggetto non conosciuto e non reso pubblico ", nemmeno a seguito di apposita istanza ostensiva.

1.2. L'associazione ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.

1.2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la violazione di legge (art. 39, l.r. n. 2 del 2002) e l’eccesso di potere sotto vari profili.

L’associazione ricorrente ha lamentato, in particolare:

- il difetto di motivazione , in quanto l'intimata Amministrazione non ha esplicitato le ragioni per le quali ha escluso il proprio festival, ammettendo al calendario del 2020 un diverso festival, sempre dedicato a V B, ma privo di storicità, a differenza di quello di parte ricorrente;

- il difetto di istruttoria , in quanto:

a. non è stata resa nota l'istruttoria compiuta dai componenti della commissione. Non risulta, in particolare, che la commissione abbia mai preso in esame l'istanza dell'ente che ha proposto il " Festival V.zo Bellini ";

b. l'istruttoria, secondo la parte ricorrente, non avrebbe comunque potuto essere effettuata correttamente, tenuto conto che, nonostante la storicità fosse uno dei criteri di selezione dell'evento ammesso al calendario, il modello di istanza non prevedeva la prova della storicità dell'evento, né la presentazione di un programma idoneo. Ciò a differenza dei bandi precedenti, che prevedevano la presentazione di un progetto;

- la disparità di trattamento con il festival V.zo Bellini.

1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso l’associazione ricorrente ha contestato un differente profilo di eccesso di potere per difetto di istruttoria evidenziando che, come risulta dal verbale del 30 ottobre 2019, la discussione collegiale sull'inserimento dei progetti sarebbe avvenuta sulla base di eventi selezionati e proposti da ogni singolo componente , laddove ogni istanza avrebbe dovuto essere comunque valutata dalla commissione esaminatrice.

1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso l’associazione ricorrente ha contestato la violazione del D.A. n. 23/GAB del 16 ottobre 2019, di nomina della commissione.

Ciò in quanto uno dei componenti della commissione ha delegato un altro soggetto, senza che tuttavia fosse mai intervenuto un provvedimento di nomina del sostituto, il quale ha, pertanto, agito esclusivamente in base a una delega del membro effettivo.

2. Si è costituito l'intimato Assessorato.

3. Con successiva memoria, parte ricorrente ha insistito nelle proprie pretese.

4. L'istanza di misure cautelari di parte ricorrente è stata respinta in sede monocratica con decreto del 27 marzo 2020, n. 401, confermato con l’ordinanza n. 524 del 24 aprile 2020 (che ha, altresì, disposto taluni oneri istruttori alla resistente amministrazione, rimasti inadempiuti).

5. Con istanze di prelievo del 2 luglio del 2020 e del 12 marzo 2021 l’associazione ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza di merito.

6. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 14 settembre 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, previo avviso in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso in ragione del venir meno della lesività del provvedimento impugnato (art. 73, c. 3, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Coerentemente con l’avviso reso in udienza, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (art. 35, c. 2, lett. c , c.p.a.).

2. L’associazione ricorrente ha mosso le proprie doglianze avverso un provvedimento (l’approvazione del Calendario 2020 degli eventi di grande richiamo turistico in Sicilia) che ha pacificamente cessato di produrre effetti con la fine dell’anno 2020.

Infatti, ai sensi dell’art. 39, c. 1, l.r. sic. n. 2 del 2002 « Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico ».

Ne consegue che la domanda di annullamento è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La circostanza che l’associazione ricorrente non abbia palesato nel presente giudizio un eventuale interesse risarcitorio esclude la necessità di accertare, quantomeno a tale fine, l’eventuale illegittimità degli atti impugnati (Cons. St., Ad. pl. n. 8/2022).

4. Stante quanto precede:

- il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- le spese di lite possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto del complessivo andamento della vicenda;

- non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.

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