TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-04-05, n. 201800110
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2018
N. 00110/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2017, proposto da:
K W, B P e Associazione Agraria Interessenza Pascoli di Glorenza, in persona del Presidente p.t., tutti rappresentati e difesi dall'avv. M I, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via dei Paradisi, n. 15/2;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti R v G, H S, F C e P G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
Comune Città di Glorenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A v W, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via della Rena, n. 14;
nei confronti
Heimatpflegeverband Südtirol, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 306 dd. 21.3.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 17/I-II del 26/04/2017, avente ad oggetto: “Comune di Glorenza: Approvazione di una modifica al piano paesaggistico - Delibere consiliari n. 18 del 26.10.2016 e n. 32 del 28.12.2016” e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui, in particolare:
2) del provvedimento dd. 17.9.2014, recante: “Proposta di vincolo ai sensi della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16 - Individuazione di un biotopo 21/1 Obere Au””;
3) della deliberazione della Commissione per la natura il paesaggio e lo sviluppo del territorio n. 21/16 - 28.4 del 8.9.2016;
4) della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26.10.2016, avente ad oggetto: “Modifica del piano paesaggistico del Comune di Glorenza”;
5) del provvedimento del Comune di Glorenza dd. 24.11.2016, con il quale è stato respinto l'”Einspruch gegen den Gemeinderatsbeschluss Nr. 18 vom 26.10.2016”, presentato via PEC-mail in data 14.11.2016 dall'Interessenza Pascoli di Glorenza;
6) della deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.12.2016, avente ad oggetto: “Modifica del piano paesaggistico del comune di Glorenza: integrazione della propria delibera n. 18/2016”;
7) della concessione edilizia n. 1 dd. 25.1.2017, pratica edilizia n. 27, rilasciata al Comune di Glorenza ai sensi della L.P. 3.1.1978 e successive modifiche ed integrazioni già oggetto di impugnazione avanti a questo TRGA di Bolzano con ricorso dd. 27.3.2017, notificato in data 27-30.3.2017, iscritto a ruolo in data 11.4.2017, sub NRG 201700076;
8) del progetto definitivo parte integrante della concessione edilizia n. 27, rilasciata al Comune di Glorenza;
9) della planimetria dd. 7.12.2016 del Concetto per la ricreazione e rivalutazione ecologica "Obere Au" - Comune di Glorenza;
10) delle mappe prodotte dal Comune di Glorenza nel ricorso NRG 201700076 e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Comune Città di Glorenza;
Vista l’ordinanza cautelare n. 88/2017;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 22 luglio 2014 l’associazione “Heimatpflegeverband Südtirol” proponeva alla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio della Provincia autonoma di Bolzano di porre sotto tutela come biotopo la zona “Obere Au” di Glorenza: “Der geplante Golfplatz ist hier fehl am Platz. Kein anderer Waldtyp ist in Südtirol so stark bedroht wie der Auwald” (doc. 1 della Provincia).
In data 17 settembre 2014 il Direttore della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio avviava il procedimento per sottoporre a vincolo paesaggistico di biotopo la zona “Obere Au” di Glorenza (doc. 2 della Provincia).
La proposta di vincolo veniva quindi pubblicata nella rete civica della Provincia e all’albo del Comune per un periodo di 30 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 3, comma 3, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 (doc. 4 della Provincia).
I proprietari delle particelle interessate venivano informati della proposta con nota del Direttore dell’Ufficio provinciale Ecologia del paesaggio del 17 settembre 2014, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della sopra citata legge provinciale n. 16 del 1970 (doc. 3 della Provincia).
Entro il periodo di pubblicazione pervenivano alcune osservazioni e proposte ai sensi dell’art. 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 da parte del Comune Città di Glorenza, che aveva in progetto la realizzazione di un campo da golf sulla p.f 661 C.C. Glorenza, da parte della società Seledison, proprietaria della p.f. 662/5, C.C. Glorenza (doc. 4 della Provincia), da parte del ricorrente B P, proprietario delle pp.ff. 662/6, 662/7 e 663/4, C.C. Glorenza e di alcune associazioni, tra le quali anche la ricorrente Interessenza agraria pascolo di Glorenza 8doc. 6 del Comune). Alcune osservazioni erano rivolte contro la realizzazione di un campo da golf, non contro la sottoposizione a tutela della zona “Obere Au” (doc. 5 della Provincia).
Alcuni cittadini avevano anche costituito un Comitato promotore di un referendum, volto a costituire un biotopo nella zona “Obere Au” (doc.ti 10, 11 e 12 del Comune).
Nella seduta dell’8 settembre 2016 la