TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2011-09-22, n. 201107520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2011-09-22, n. 201107520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201107520
Data del deposito : 22 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09344/2000 REG.RIC.

N. 07520/2011 REG.PROV.COLL.

N. 09344/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9344 del 2000, proposto da:
Soc. Lamar, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cordasco, con domicilio eletto presso Antonio Cordasco in Roma, v.le Regina Margherita, 46;



contro

Comune di San Felice Circeo, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ielpo, con domicilio eletto presso Nicola Ielpo in Roma, via del Corso, 504;



per l'annullamento

della DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO PROT.14462-14463-14464 E 14465.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Felice Circeo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

1 - Che con il ricorso in epigrafe la Soc. LAMAR impugna l’ordinanza n. 60 del 13.5.2000 adottata dal Responsabile del Settore Urbanistico del Comune di San Felice Circeo, con la quale veniva dichiarata improcedibile la domanda di concessione in sanatoria ed ordinata la demolizione di tutte le strutture edilizie realizzate, pena l'acquisizione al patrimonio del Comune degli interi lotti di sedime delle costruzioni ritenute abusive e consistenti in tre villini contigui per complessivi mc. 1447;

2 - Che il gravato provvedimento veniva motivato dalla mancata produzione da parte della ricorrente, nonostante i ripetuti solleciti, del nulla-osta di cui alla legge 29.6.1939 n.1497 (vincolo di tutela ambientale), del nulla-osta di cui al vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267/1923), del nulla-osta del Parco Nazionale del Circeo, nonché del piano di lottizzazione dell'area con relativa proposta di convenzione, stante l'avvenuto annullamento delle originarie licenze edilizie, per lottizzazione abusiva;

3 - Che la ricorrente lamenta l’erronea applicazione della disciplina (art. 39 legge n. 724/94 come modificato dall’art. 2, comma 38, della lege n. 662/96) che impone al richiedente di corredare la domanda di sanatoria con la documentazione comprovante l’avvenuto versamento dell’oblazione e degli oneri concessori, entro 90 giorni dalla richiesta pena l’improcedibilità della domanda. Viceversa nel caso di specie, concernente il mancato rilascio dei necessari nulla-osta da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli gravanti sulla zona (di particolare pregio ambientale) troverebbe applicazione l’art. 32 della legge n. 47/1985, che pone il diverso termine di 180

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