TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2011-09-22, n. 201107520
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 07520/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09344/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9344 del 2000, proposto da:
Soc. Lamar, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cordasco, con domicilio eletto presso Antonio Cordasco in Roma, v.le Regina Margherita, 46;
contro
Comune di San Felice Circeo, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ielpo, con domicilio eletto presso Nicola Ielpo in Roma, via del Corso, 504;
per l'annullamento
della DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO PROT.14462-14463-14464 E 14465.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Felice Circeo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
1 - Che con il ricorso in epigrafe la Soc. LAMAR impugna l’ordinanza n. 60 del 13.5.2000 adottata dal Responsabile del Settore Urbanistico del Comune di San Felice Circeo, con la quale veniva dichiarata improcedibile la domanda di concessione in sanatoria ed ordinata la demolizione di tutte le strutture edilizie realizzate, pena l'acquisizione al patrimonio del Comune degli interi lotti di sedime delle costruzioni ritenute abusive e consistenti in tre villini contigui per complessivi mc. 1447;
2 - Che il gravato provvedimento veniva motivato dalla mancata produzione da parte della ricorrente, nonostante i ripetuti solleciti, del nulla-osta di cui alla legge 29.6.1939 n.1497 (vincolo di tutela ambientale), del nulla-osta di cui al vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267/1923), del nulla-osta del Parco Nazionale del Circeo, nonché del piano di lottizzazione dell'area con relativa proposta di convenzione, stante l'avvenuto annullamento delle originarie licenze edilizie, per lottizzazione abusiva;
3 - Che la ricorrente lamenta l’erronea applicazione della disciplina (art. 39 legge n. 724/94 come modificato dall’art. 2, comma 38, della lege n. 662/96) che impone al richiedente di corredare la domanda di sanatoria con la documentazione comprovante l’avvenuto versamento dell’oblazione e degli oneri concessori, entro 90 giorni dalla richiesta pena l’improcedibilità della domanda. Viceversa nel caso di specie, concernente il mancato rilascio dei necessari nulla-osta da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli gravanti sulla zona (di particolare pregio ambientale) troverebbe applicazione l’art. 32 della legge n. 47/1985, che pone il diverso termine di 180