TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202300666
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 00666/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A G e A D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- della Determina del Comando Generale della Guardia di Finanza, adottata in data 17 marzo 2020 e notificata il 27.3.2020 (doc. 1), con la quale è stata irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione e la cessazione del rapporto di impiego;
- del rapporto finale dell’inchiesta disciplinare redatto dalla Guardia di Finanza – Scuola Nautica di Gaeta (prot. -OMISSIS-, doc.2) del 24.10.2019;
- dell’ignota deliberazione dell’Organo Collegiale datata 18.2.2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato, ivi inclusi, ove occorra, il parere formulato dal Comando Provinciale di Bologna, trasmesso con foglio n. -OMISSIS- in data 29.10.2019, il parere formulato dal Comando Regionale Emilia Romagna, trasmesso con foglio n. -OMISSIS- in data 7.11.2019, il parere formulato dal Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale, trasmesso con foglio n. -OMISSIS- in data 14.11.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa M B, lette le note d’udienza con cui il procuratore di parte ricorrente ha chiesto che la controversia fosse trattenuta in decisione sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
All’odierno ricorrente è stato contestato il fatto che, tra aprile e dicembre 2018, abusando della propria funzione e in violazione dei doveri d’ufficio egli “poneva in essere, attraverso plurimi e precostituiti comportamenti, un’attività volta al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione da parte di più donne di origine extracomunitaria; - intraprendeva un’attività di inquinamento probatorio, una volta avuta contezza di poter essere oggetto di indagini da parte dell’Autorità giudiziaria”. Tutto ciò anche favorendo l’ingresso e la permanenza in territorio nazionale di giovani donne di origine extracomunitaria.
In ragione di ciò, gli è stata comminata la sanzione della perdita del grado per rimozione e, conseguentemente, la cessazione del rapporto di impiego.
Tale provvedimento, così come gli atti presupposti, sarebbero viziati per le seguenti ragioni di diritto:
1. violazione dell’art. 1393, comma 1 del d.lgs. 66/2010 e degli articoli successivi, nonché eccesso di potere per la violazione della “Guida tecnica norme e procedure disciplinari”, 6^ edizione, anno 2019. L’Amministrazione, infatti, avrebbe avviato il procedimento disciplinare in presenza e in costanza del procedimento penale, senza avere elementi fattuali certi per infliggere la più grave tra le sanzioni disciplinari di stato, basandosi solo sugli elementi disponibili originati solo dalla parte accusatoria e concludendolo prima di quello penale, assumendo una decisione per ciò stesso irragionevole, illogica e assurda;
2. violazione dell’art. 1355 del d.lgs. 66/2010 e conseguente difetto di motivazione, in quanto non sarebbero stati considerati, nell’individuare la sanzione applicabile, “ i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato ” che la disposizione imporrebbe di valorizzare. Ne deriverebbe la violazione del canone della proporzionalità. Il provvedimento, inoltre, avrebbe completamente omesso di considerare gli scritti difensivi depositati;
3. violazione dell’art. 1392 del codice militare e conseguente tardività dell’avvio del procedimento penale. Parte ricorrente distingue tra procedimento disciplinare attivato a seguito del giudizio penale e procedimento conseguente alla commissione di una grave infrazione disciplinare, riconducendo la fattispecie in esame a