TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-11-30, n. 201801544
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2018
N. 01544/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 19;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- del provvedimento del 20.11.2017 prot. n. 333.D/72619 con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento, formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 33, co. 5, della legge n. 104 del 1992 s.m.i.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 16.8.2017, il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso il Compartimento Stradale Puglia C.O.A/C.O.C. di Bari, già temporaneamente aggregato ex art. 7 DPR 254/99 presso il Distaccamento di Polizia Stradale di Maglie, chiedeva ivi il definitivo trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, in ragione delle condizioni di salute del figlio piccolo, portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, l.104/1992).
La richiesta veniva rigettata con provvedimento notificato il 04/01/2018, sulla scorta della seguente motivazione: “in relazione all’istanza di trasferimento presentata dal nominato in oggetto, si comunica che non risulta possibile adottare il provvedimento richiesto, in quanto il Questore di Lecce, in esito all’istruttoria intrapresa, ha espresso parere contrario al riguardo, alla luce degli accertamenti esperiti. Un’eventuale successiva istanza in tal senso potrà essere esaminata solo al verificarsi di nuove situazioni che facciano venire meno i suddetti pregiudizi e sempre previo parere del Questore competente”.