TAR Catania, sez. II, ordinanza collegiale 2023-05-12, n. 202301559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, ordinanza collegiale 2023-05-12, n. 202301559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301559
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2023

N. 02024/2021 REG.RIC.

N. 01559/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02024/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2021, proposto da


Costruzione Dondi S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Getana R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Consorzio Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina in liquidazione, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 1853/17 in data 24 ottobre 2017 del Tribunale di Messina.


Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 il dott. D B;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;


Con relazione depositata in data 21 marzo 2023 il commissario ad acta nominato con sentenza n. 3043/2022 in data 34 novembre 2022 ha rappresentato al Tribunale che, a fronte dell’inadempienza dell’Ente, non appariva possibile provvedere in via sostitutiva, tenendo conto di quanto rappresentato nella nota n. 173 in data 7 marzo 2023 del commissario liquidatore del Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Messina.

Nella citata nota n. 173 del 7 marzo 2023 si rappresenta, invero, quanto segue: a) sul conto intestato al Consorzio, alla data del 31 dicembre 2022, risultava un saldo contabile di € 129.202,97, a fronte di un vincolo di indisponibilità derivante da pignoramenti pari ad € 8.332.023,45;
b) la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1853/17 in data 24 ottobre 2017 del Tribunale di Messina risulterà, quindi, possibile solo a seguito del ripianamento delle posizioni debitorie fatte valere dei creditori pignoratizi e nei limiti di capienza derivanti dallo smobilizzo dell’attivo patrimoniale consortile, costituito dai cespiti immobiliari suscettibili di vendita soltanto con le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa di settore (art. 19, commi 9 e 9-bis, della legge regionale n. 8/2012).

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva quanto segue.

Il decreto ingiuntivo n. 1853/17 in data 24 ottobre 2017 del Tribunale di Messina non può essere immediatamente eseguito, avuto riguardo alle circostanze che sono state sopra rappresentate.

Tuttavia, a seguito dell’eventuale ripianamento delle posizioni debitorie del Consorzio nei confronti dei creditori pignoratizi anche a seguito della dismissione nelle forme di legge dei cespiti immobiliari suscettibili di vendita, tale esecuzione potrebbe, in ipotesi, risultare possibile in futuro.

Pertanto, deve disporsi che il commissario ad acta richieda formalmente al commissario liquidatore del Consorzio un successivo aggiornamento, da rendersi entro il 15 giugno 2024, sull’eventuale ripianamento delle menzionate posizioni debitorie dell’Ente e sul reperimento di eventuali attività anche a seguito di dismissioni immobiliari.

A seguito delle informazioni rese dal commissario liquidatore entro il 30 maggio 2024, il commissario ad acta depositerà, entro il 30 giugno 2024, una succinta relazione al Tribunale, il quale provvederà ad assumere le determinazioni del caso.

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