TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-06-17, n. 201400462

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-06-17, n. 201400462
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400462
Data del deposito : 17 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00297/2014 REG.RIC.

N. 00462/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00297/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 297 del 2014, proposto da:
C S, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso M M in Cagliari, via Ancona N.3;



contro

UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI, non costituitosi in giudizio;



nei confronti di

CONSORZIO GESAR, rappresentato e difeso dagli avv. B B, S B, N M, con domicilio eletto presso B B in Cagliari, corso Vittorio Emanuele N.76;



per l'annullamento

della determinazione n. 9 del 27 febbraio 2014, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione di Comuni dei Fenici ha aggiudicato, in favore del Consorzio GE.SA.R., la gara indetta per "l'affidamento dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio dell'Unione di Comuni dei Fenici"; nonchè di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e, comunque, connessi, e segnatamente:

di tutti i verbali (e in particolare di quello di cui alla seduta dell'8 novembre 2012 di verifica della regolarità della documentazione amministrativa), atti ed operazioni della Commissione di gara, nelle parti concernenti l'ammissione alla gara del Consorzio GE.SA.R. e la valutazione dell'offerta tecnica ed economica del medesimo;

della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione di Comuni dei Fenici n. 44 del 25 ottobre 2013 di aggiudicazione provvisoria della gara in favore del Consorzio GE.SA.R.;

per quanto occorra, delle note del Responsabile Servizio Tecnico dell'Unione di Comuni dei Fenici prot. n. 487 del 27 febbraio 2014, prot. n. 488 del 27 febbraio 2014 e prot. n. 649 del 21 marzo 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Gesar;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 la dott.ssa G F e uditi per le parti i difensori avv.ti Mura, Melis e Ballero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente COSIR era terza in graduatoria a conclusione della gara indetta dall’Unione dei Comuni dei Fenici, per l’affidamento del “servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio dell'Unione”.

A seguito dell’annullamento al primo classificato (ASA) l’Amministrazione ha disposto lo “scorrimento” della graduatoria, aggiudicando il servizio al Consorzio GESAR (con determinazione n. 9 del 27 febbraio 2014), secondo classificato.

Con RICORSO notificato e depositato nel marzo 2014 COSIR ha sollevato 2 motivi di censura volti all’esclusione di GESAR e all’annullamento della disposta aggiudicazione in suo favore.

Queste le censure prospettate avverso la Consorziata Poddie (designata per l’esecuzione del servizio):

1)violazione dell’art. 38 del Codice 163/2006 e degli artt. 3 e 5 del disciplinare di gara – eccesso di potere per difetto di istruttoria – mancanza della dichiarazione del “RESPONSABILE TECNICO” (ing. T), figura assimilabile a quella del DIRETTORE TECNICO, dell’impresa PODDIE , Consorziata indicata da GESAR – si richiama la sentenza del Tar Sardegna 533 del 10.7.2013 emessa in materia (e in relazione al medesimo ing. T) ;

2) violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara e dell’art. 38 del Codice 163/2006 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - il rappresentante legale dell’impresa PODDIE ha autocertificato l’assenza di condanne, mentre ne sono risultate due (una sentenza del Tribunale di Oristano del 1979 per furto; e un decreto penale GIP di Oristano del 2004 per violazione norme Ispettorato del Lavoro).

Si è costituito in giudizio il controinteressato Consorzio GESAR sostenendo:

-la tardività del ricorso per mancata impugnazione dell’originaria graduatoria;

-GESAR, Consorzio

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