TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-06-12, n. 202401411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-06-12, n. 202401411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401411
Data del deposito : 12 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2024

N. 01411/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01497/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2017, proposto da A G ed A I, rappresentati e difesi dagli avvocati R R e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Bardolino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la condanna

del Comune di Bardolino alla restituzione a favore dei ricorrenti della somma di € 42.966,00 oltre agli interessi di legge, corrisposta dai ricorrenti in data 18.09.2014 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bardolino;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2024 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Espongono i ricorrenti di essere proprietari di alcuni annessi rustici siti in Bardolino, località Cà Bottura, ampliati giusta concessione edilizia n. 0119/99/01 del 12 gennaio 2000. Successivamente una parte dell’immobile, identificata in catasto al foglio n. 2 mappale n. 869, è stata trasformata in agriturismo, i lavori furono conclusi il 14.04.2004 e l’agibilità rilasciata dal Comune il 22.04.2004.

Tanto premesso, con S.C.I.A. n. 6025/14/00 del 19.06.2014, il sig. A G, comproprietario dell’immobile unitamente al fratello A I, imprenditore agricolo a titolo professionale, ha evidenziato all’Amministrazione il cambio di destinazione d’uso senza opere di una parte del fabbricato (identificata in catasto al foglio 2, mappale 869, subalterno 16), da annesso rustico adibito ad attività agrituristica a residenziale.

Il Comune ha richiesto il pagamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione) per un importo di € 42.966,00 pagati dal sig. A G il 18 giugno 2014, ancor prima di presentare la citata S.C.I.A. del 19 giugno 2014, in esito alla quale il Comune ha attestato l’agibilità dell’immobile.

2. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 5 dicembre 2018 e depositato il 27 dicembre successivo, i ricorrenti sono insorti chiedendo a questo Tribunale l’accertamento del loro diritto ad ottenere la restituzione della somma citata, oltre interessi dalla data del versamento, dolendosi della circostanza di essere stati indotti da Comune al pagamento dei contributi di costruzione, che a loro avviso invece non sarebbero stati dovuti.

Il mezzo di tutela è affidato ad un’unica censura con la quale si denunzia la violazione degli artt. 16, comma 10, 17, comma 3, lett. a), e 19, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001.

2.1. Sostengono in sintesi i ricorrenti che, vista l’esenzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. a), del citato D.P.R. n. 380/2001, i contributi di cui si chiede ora la restituzione non avrebbero dovuto essere pagati in ragione della qualifica di imprenditori agricoli a titolo professionale rivestita al momento della presentazione della SCIA da entrambi i ricorrenti e che, in ogni caso, nella vicenda all’esame opererebbe l’ulteriore esenzione di cui all’art. 19, comma 3, del ridetto D.P.R., atteso che il cambio di destinazione d’uso del fabbricato è avvenuto dopo ad oltre dieci anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione.

Sotto diverso profilo, parte ricorrente evidenzia poi che nella fattispecie non sarebbe comunque dovuto il costo di costruzione che, ai sensi dall’art. 16, comma 10, del D.P.R. n. 380/2001, è determinato in relazione al costo degli interventi eseguiti. Poiché nella vicenda all’esame il mutamento di destinazione d’uso del fabbricato (o meglio di parte di esso) è stato effettuato senza realizzare alcun nuovo intervento e, pertanto, senza che i ricorrenti abbiano sostenuto un qualsiasi costo, in assenza di quest’ultimo parametro, il costo di costruzione (quantificato dal Comune in euro 4.357,06) non sarebbe dovuto.

3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Bardolino, che ha depositato documentazione e, con memoria del 13 aprile 2024, nel chiederne il rigetto, ha evidenziato:

- che il mezzo di tutela sarebbe inammissibile perché la quantificazione del contributo di costruzione sarebbe stata oggetto di individuazione e dichiarazione espressa effettuata dai ricorrenti, e non dal Comune nell’ambito della S.C.I.A. presentata il 19 giugno 2014;

- nell’effettuare la citata segnalazione, per altro, i

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