TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-10-30, n. 202301205
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Pubblicato il 30/10/2023
N. 01205/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2023, proposto da
R.E.I. – Recupero Ecologico Inerti S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in relazione alla procedura CIG 9662686CBA, rappresentata e difesa dagli avvocati D M e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nociglia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato K M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ATS Consulting S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI costituenda con Armando Muccio srl, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Manelli e Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina n. 161 R.G. del 20 aprile 2023 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Nociglia, recante approvazione della proposta di aggiudicazione in favore del RTI controinteressato della gara di appalto per l’affidamento dei lavori di rimozione della potenziale fonte di contaminazione ai sensi dell’art. 240 comma 1, lett. i), del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - ex discarica località “Cavate” (CIG: 9662686CBA);
- dei verbali della commissione di gara;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
nonché per la declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto eventualmente sottoscritto tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario;
e per il risarcimento dei danni subiti o subendi, ovvero per il subentro nell’ipotesi di sottoscrizione del contratto con il soggetto attuale aggiudicatario e/o di avvio dell’esecuzione dei lavori;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ATS Consulting S.r.l. il 12/6/2023, per l’annullamento
- della determina n. 161 RG del 20.04.2023 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Nociglia, nella parte in cui indica, quale seconda classificata in graduatoria la REI S.r.l., anziché disporne la esclusione dalla procedura concorsuale;
- dei verbali della Commissione di gara, nella parte in cui omettono di escludere la REI S.r.l. dalla procedura concorsuale;
- del bando di gara e del disciplinare, in via subordinata e nei limiti dell’interesse esplicitato nei motivi di diritto;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti dell’interesse esplicitato nei motivi di diritto.
Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nociglia e di ATS Consulting S.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori avv. D M per la parte ricorrente, avv. D M, in sostituzione dell'avv. K M M, per la P.A. e avv. A. M D, anche in sostituzione dell'avv. G M, per la controinteressata;
Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo e del ricorso incidentale, come da dichiarazioni depositate, rispettivamente, dal difensore della ricorrente e dal difensore della controinteressata.
Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.