TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202416511
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Testo completo
Pubblicato il 23/09/2024
N. 16511/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11338/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1-OMISSIS-38 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Cacace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 28 giugno 2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 24 giugno 2022 in seno al giudizio n. -OMISSIS-r.g., non opposto nei termini e notificato con formula esecutiva apposta in data 3 gennaio 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazione per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- del 28 giugno 2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 24 giugno 2022, non opposto nei termini e notificato con formula esecutiva apposta in data 3 gennaio 2023.
Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Roma, con il decreto citato, ha ingiunto all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di pagare al ricorrente la somma di euro 782.576,75, oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze sino all’effettivo soddisfo e alle spese della procedura monitoria liquidate in euro 4.500,00 per compenso ed euro 870,00 per esborsi, oltre Iva e Cpa come per legge; il decreto, regolarmente notificato a mezzo pec in data 30 giugno 2022 e non opposto nei termini di legge, è stato dichiarato esecutivo con formula telematica ivi apposta il 3 gennaio 2023 e, in tale forma, notificato alla debitrice a mezzo pec il 9 gennaio 2023; tuttavia, l’Amministrazione debitrice non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Si è costituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata resistendo al ricorso ed evidenziando che il Tribunale Caltanissetta, con provvedimento n. -OMISSIS- del 9 luglio 2008, confermato con decreto n. -OMISSIS-M.P. del 18 ottobre 2012 della Corte d’Appello di Caltanissetta, divenuto definitivo a seguito del provvedimento n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2014 emesso dalla Corte di Cassazione, aveva disposto in danno di -OMISSIS- la confisca della: “Totalità delle quote sociali della società e partecipazioni sociali appartenenti alla “-OMISSIS-” (pari al 95% del capitale sociale) nella -OMISSIS- e pro quota di tutti i beni della -OMISSIS-, destinati all’esercizio dell’impresa”.
L’Amministrazione ha precisato che la vicenda traeva origine dal rapporto intercorso tra la società -OMISSIS- che aveva eseguito a favore di -OMISSIS- una fornitura di carburante fino al 31 dicembre 2012, e la società “-OMISSIS-”, che si era costituita garante del pagamento dei corrispettivi.
Nell’ambito del citato rapporto, essendo rimaste impagate fatture per un valore complessivo pari ad euro 2.120.815,45, la società debitrice -OMISSIS- aveva formulato una proposta di ripianamento tramite un pagamento rateale articolato in 18 rate mensili, accompagnate dalla costituzione quale
garante della -OMISSIS-in amministrazione giudiziaria.
Tuttavia, nonostante l’accordo transattivo sopra emarginato, la società consortile non era riuscita a corrispondere interamente quanto concordato a causa di evidenti difficoltà finanziarie, determinandosi un debito residuo pari ad euro 782.576,78.
Al fine di tutelare le pretese creditorie, la società -OMISSIS- aveva promosso incidente di esecuzione innanzi al Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di Prevenzione, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza in quanto: “la pretesa vantata dall’istante non potrebbe essere fatta valere in tale sede, bensì eventualmente nel solo ambito del riparto finale che verrà effettuato dall’Agenzia ai sensi dell’art. 1, comma 203 della legge 228/2012, ove potrà essere soddisfatta nei termini e nei limiti indicati dalla stessa norma e laddove ritenuta meritevole di accoglimento”.
Successivamente la società -OMISSIS- aveva introdotto un nuovo incidente di esecuzione, definito con decreto del 21 marzo 2018 del medesimo contenuto.
Quindi la -OMISSIS- aveva ceduto tutti i crediti di cui essa era titolare all’ing.-OMISSIS-, in favore del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo del quale è stata chiesta l’esecuzione.
Alla camera di consiglio del 29 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in