TAR Firenze, sez. III, sentenza 2010-07-30, n. 201003268
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N. 03268/2010 REG.SEN.
N. 02081/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2008, proposto da: G M, V M, Maria Vita Gemma D'Asta, A D, C spa, G G, R D, D G, Pinuccio D'Andrea, V C, rappresentati e difesi dagli avv.ti R M, A P e C P, con domicilio eletto presso Simone Gori in Firenze, viale Matteotti, 9;
contro
Comune di Carrara in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv.ti S F e M V, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli, 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delle sanzioni amministrative pecuniarie n.135 dell’8 agosto 2008 e n.149 del 12 settembre 2008, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso e
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 il dott. S L e uditi per le parti i difensori S. Gori, delegato da C. Pascucci, e M. Vannucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Mediante concessione edilizia n.119 del 31 dicembre 1973 veniva realizzato in Carrara, via Toniolo, 7 un edificio condominiale, con prevista volumetria di mc.8.534,00;il successivo 2 novembre 1977 il Comune irrogava alla Ditta costruttrice la sanzione pecuniaria di £10.000.000, per lavori eseguiti in difformità dal predetto titolo edilizio, rilevati mc.85,24 in eccesso, ai sensi dell’art.15, comma 11 della Legge n.10 del 1977;il 5 gennaio 1978 veniva rilasciata una concessione in variante per l’aggiunta di mc.3,66;seguiva il condono edilizio n.536 del 26 novembre 1991, ex art.31 della Legge n.47 del 1985, per la chiusura di un terrazzo, in ampliamento di una unità immobiliare, per mc.29,76.
Inoltre a seguito del sopralluogo in data 27 aprile 2007, il Comune accertava la consistenza dell’edificio, composto da piano terra, altri tre piani e attico, per effettivi mc.8.708,18 più mc.29,76 condonati;l’Amministrazione in data 8 agosto 2008 irrogava quindi ai condomini la sanzione pecuniaria di €204.158,00, in applicazione dell’art.139, comma 2 della L.R. n.1 del 2005, per la difformità dai titoli edilizi rilasciati, consistente nella realizzazione di volumetria in eccesso diffusa su tutto l’immobile;seguiva la nuova sanzione pecuniaria del 12 settembre 2008, in rettifica e sostituzione della precedente, per errori materiali ivi commessi, quantificata in €126.191,30, per la volumetria eccedente di mc.85,28.
I condomini impugnavano le suindicate sanzioni per violazione degli artt.3 e 28 della Legge n.689 del 1981, dell’art.34 del D.P.R. n.380 del 2001, dell’art.139 della L.R. n.1 del 2005 nonchè per eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti di fatto e di diritto, della carenza di motivazione e di istruttoria, dell’erronea valutazione, della genericità, dell’illogicità.
I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che la stessa infrazione era stata contestata ai costruttori, con relativa irrogazione della sanzione nel 1977;che l’Autorità era dunque decaduta dal potere sanzionatorio e che il correlato diritto di credito si era prescritto;che il Soggetto pubblico era incorso in errori di misurazione;che nel 1992 l’immobile era stato interessato da un intervento di manutenzione straordinaria;che comunque le eccedenze rientrano nelle tolleranze di cantiere;che l’eccesso di volumetria è diffuso su tutto l’immobile;che era trascorso un lungo lasso di tempo tra la commissione dell’abuso e la risposta sanzionatoria dell’Amministrazione;che non è stato evidenziato l’interesse pubblico sotteso all’emissione dei predetti atti repressivi;che non era intercorso un contraddittorio procedimentale con gli interessati;veniva inoltre richiesta la condanna del Comune al risarcimento del danno esistenziale, per il grave turbamento prodotto dalla vicenda ed in subordine del danno economico derivante dall’eventuale pagamento della sanzione.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del ricorso, deducendone l’infondatezza nel merito.
Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare dei ricorrenti, disponendo contestualmente incombenti istruttori, con ordinanze n.192 del 2008 e n.262 del 2009, a cui il Comune dava riscontro con successivi depositi.
Con memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti.
Nell’udienza del 25 marzo 2010 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, nella parte in cui viene impugnata la sanzione dell’8 agosto 2008, essendo stata la stessa sostituita dalla successiva determinazione del 12 settembre 2008.
Il gravame va invece accolto nella parte in cui viene impugnata quest’ultima sanzione, con conseguente annullamento della medesima.
Invero va premesso in linea generale che la sanzione (demolitoria o pecuniaria) è legata all’abusività dell’opera e che dunque di regola la stessa non necessita di un’ulteriore motivazione.
Tuttavia è necessario evidenziare che nel caso di specie trattasi di abuso, consistente nell’eccesso di volumetria rispetto a quanto autorizzato, diffuso su tutto l’immobile (cfr. premesse dell’atto dell’8 agosto 2008, all.1 al ricorso) e dunque ragionevolmente da farsi risalire all’epoca di realizzazione dell’edificio, certamente ultimato nel 1977, quando il Comune effettuava i primi controlli sullo stesso (cfr. verifica tecnica depositata dal Soggetto pubblico il 15 gennaio 2010);che l’atto sanzionatorio impugnato risale al 2008;che dunque è trascorso un notevole lasso di tempo (più di trent’anni) tra la commissione dell’abuso e la risposta sanzionatoria dell’Amministrazione;che pertanto va constatata l’inerzia del Comune protrattasi per tale lungo periodo;che quindi non può non considerarsi l’affidamento medio tempore maturato in capo ai condomini, peraltro del tutto estranei all’abuso, circa la corretta edificazione del fabbricato;che inoltre lo stesso Soggetto pubblico aveva irrogato nel 1977 sanzione pecuniaria ai costruttori per il medesimo tipo di illecito;che in tale residuale ipotesi incombeva pertanto sull’Amministrazione l’obbligo di evidenziare l’interesse pubblico sotteso all’emissione dell’atto sanzionatorio, anche a fronte del contrapposto interesse dei privati (cfr. già Cons. Stato Ad. Pl. n.12 del 1983 e V, n.247 del 1996), obbligo a cui il Comune si è sottratto.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Va invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno esistenziale, per la generica deduzione degli elementi costitutivi della pretesa e del danno economico, per l’insussistenza dello stesso, essendo stato disposto l’annullamento della sanzione pecuniaria impugnata.
In considerazione dell’esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.