TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-28, n. 202305386
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Pubblicato il 28/03/2023
N. 05386/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04745/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4745 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eco Dynamics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G B C e V P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, M A F e A P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, c.so del Rinascimento, 11;
per l'annullamento
con ricorso introduttivo,
delle note GSE del 10 febbraio 2016 mediante le quali il Gestore ha comunicato “il recupero degli incentivi riconosciuti all'energia elettrica imputabile alla fonte prelevata oltre i limiti consentiti dalla concessione dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 2015”;
con motivi aggiunti del 6 luglio 2016,
delle note GSE del 5 maggio 2016, mediante le quali il Gestore ha comunicato il calcolo degli importi indebitamente percepiti per i tre impianti, FER000925, FER002929, FER 000921per un ammontare complessivo pari a 1.078.181,07 euro.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, la società ricorrente ha impugnato le note con cui il GSE ha disposto il recupero degli incentivi riconosciuti all’energia elettrica imputabile alla fonte prelevata oltre i limiti consentiti dalla concessione dalla data di entrata in esercizio degli impianti della ricorrente fino al 2015, sull’assunto secondo cui il superamento della portata media di concessione avrebbe determinato l’esercizio dell’impianto in difformità dai titoli autorizzativi e concessori, in violazione dell’art. 17 del r.d. 1775/1933.
2. Espone in fatto la parte di aver ottenuto, con decreto 27 settembre 2012, n. 345 della Regione Autonoma Valle d’Aosta, la subconcessione a derivare dal canale Rû Courtaud, su tre differenti salti, nei Comuni di Ayas, Brusson e Saint-Vincent, con regolare disciplinare del 24 agosto 2012 (decreto poi rettificato ai fini della correzione di un errore materiale sulle portate e le potenze di subconcessione) e di aver quindi poi realizzato tre impianti, regolarmente autorizzati.
Nel febbraio 2014, la società otteneva poi di poter utilizzare ai fini idroelettrici le portate transitanti nel Rû Courtaud, che il Comune di Saint Vincent era stato autorizzato ad attingere, ai fini della produzione di neve artificiale, per un quantitativo massimo di 40,00 l/s e medio di 10,00 l/s, nel periodo 15 dicembre 2013 - 28 febbraio 2014, giusta licenza di attingimento 24 dicembre 2013 n. 149, prot. n. 12480/DDS.
Tale possibilità veniva concessa anche l’anno successivo, per il periodo 15 dicembre 2014 -28 febbraio 2015.
Nel frattempo, il GSE aveva accolto, per tutti e tre gli impianti, la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, identificandoli con i numeri FER000925, FER002929 e FER000921.
Nel maggio 2015, il Gestore comunicava alla ricorrente l’avvio di un procedimento di verifica e controllo per i tre gli impianti, con effettuazione di sopralluogo, nell’ambito del quale alla società veniva richiesto di fornire osservazioni in merito al superamento del limite di portata media derivabile e al mancato rispetto dei periodi di esercizio della derivazione, avendo funzionato anche nei mesi ottobre-novembre e marzo-aprile, come indicato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, cui pure il GSE aveva inoltrato richiesta di chiarimenti circa l’iter autorizzativo/concessorio degli impianti stessi.
In sede di osservazioni, la società rappresentava, in particolare, che la portata media derivabile doveva ritenersi esclusivamente un parametro per la quantificazione del canone di concessione, il cui superamento non avrebbe potuto costituire un illecito utilizzo di acqua pubblica.
Ciò nonostante, il GSE con i provvedimenti del 10 febbraio 2015 concludeva il procedimento di verifica, contestando, per i tre impianti, il superamento della portata media di concessione e, conseguentemente l’esercizio degli impianti in difformità dei titoli concessori – senza che venisse compromessa la validità ed efficacia dei titoli autorizzatori - disponendo altresì il recupero degli incentivi.
3. Il gravame è affidato alle seguenti censure:
«Violazione del RD. 1285/1920, artt. 16 ss. e del RD 1775/1933, art. 17. Eccesso di potere per illogicità. Violazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al cc.»: in base alle disposizioni indicate, il superamento della portata media di concessione non costituirebbe un esercizio dell’impianto in difformità dei titoli concessori in violazione dell’art. 17 del RD. 1775/1933, atteso che detta portata media rappresenterebbe piuttosto un parametro per la quantificazione forfettaria del canone, non già un limite della derivazione concessa, dato semmai dalla portata massima di concessione.
«Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità della motivazione. Contrarietà ai principi comunitari in materia di produzione di energie rinnovabili di cui alle direttive 2009/28/CE e 2001/77/CE»: l’acqua, una volta entrata nel canale, sarebbe sottratta al distretto idrografico, di tal che risponde a criteri di logicità e ragionevolezza, oltre che agli obiettivi comunitari di incremento della produzione di energie rinnovabili, sfruttare tutta l’acqua a scopo idroelettrico evitando che, una volta sottratta al bacino idrico, sia lasciata defluire inutilmente nel canale.
«Violazione della legge n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa di cui agli art. 3 e 97 Cost.»: sarebbe stata totalmente omessa l’istruttoria per i due impianti FER002929 e FER 000925, per i quali la società non avrebbe ricevuto alcuna contestazione da parte del GSE, il quale non avrebbe inoltre considerato le osservazioni prodotte dalla prima con riferimento all’altro impianto.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato le tre note del GSE recanti la quantificazione degli incentivi da restituire, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per vizi propri («Eccesso di potere per errati presupposti di fatto e di diritto, per carenza e insufficienza di motivazione e di istruttoria. Violazione della legge n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa di cui agli art. 3 e 97 Cost.», in quanto gli importi da restituire non corrisponderebbero al criterio di calcolo indicato dal GSE) e in via derivata.
5. Si è costituito in resistenza il GSE, argomentando con memoria per l’infondatezza delle doglianze.
6. Alla camera di consiglio del 2 agosto 2016, su istanza di parte ricorrente la causa è stata cancellata dal ruolo delle cautelari.
7. In vista della trattazione del merito, il GSE ha prodotto documenti, depositando tra l’altro il piano di rientro per la restituzione incentivi sottoscritto per accettazione dalla ricorrente.
8. Parte ricorrente, nella propria memoria, ha rappresentato che a seguito di contenziosi successivi, instaurati da altre società innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (poi trasposti al TAR dopo regolamenti di giurisdizione), sarebbe emerso l’orientamento secondo cui la portata media derivabile riportata nella concessione rappresenta il valore medio dei volumi idrici che possono essere prelevati in continuo durante tutto l'arco dell'anno e può essere quindi superata, non potendosi in ogni caso superare il valore della portata massima, allegando in calce alla memoria stessa gli atti dell’istruttoria svolta dal Ministero dell’Ambiente su incarico del TSAP e il parere dell’Avvocatura regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
9. Il GSE, in replica, preliminarmente eccependo la tardività della documentazione depositata il 30 dicembre 2022 in calce alla memoria ricorrente, ha altresì rappresentato, ai fini dell’improcedibilità del ricorso, che la ricorrente ha presentato istanza di dilazione per la restituzione delle somme, accettando il piano di rientro in 48 rate proposto dal Gestore, piano rispettato dalla società sino al pagamento della rata n. 19, restituendo un totale di euro 517.133,57, venendo poi il credito residuo portato in compensazione sugli incentivi spettanti in forza delle stesse convenzioni FER e per l’ulteriore parte residua trattenuto su fatture per oneri di sbilanciamento.
10. Alla pubblica udienza del 1° febbraio 2023, sentito il difensore di parte ricorrente sull’eccepita improcedibilità del giudizio, la causa è infine passata in decisione.
11. Il Collegio ritiene che il ricorso sia improcedibile in ragione dell’avvenuta accettazione da parte della ricorrente, dopo la proposizione del gravame, del piano di rientro del debito, liberamente fatta senza alcuna formula di riserva o condizione (v. doc. 1, deposito GSE del 22 dicembre 2022) (argomenta, a contrario, Tar Lazio, sentenza n. 11126/2018 su acquiescenza;idem, sentenza n. 6607/2018), e dell’ormai integrale restituzione delle somme contestate, anche tramite successiva compensazione sugli incentivi spettanti e trattenute su fatture operate dal GSE, che la società non ha comunque contestato.
12. In ogni caso, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, non è fondato atteso che al momento dell’adozione degli atti impugnati, la Regione Autonoma Valle d’Aosta, quale autorità competente, aveva accertato il mancato rispetto dei limiti di prelievo complessivi nonché il mancato rispetto dei periodi di esercizio della derivazione, rilevando una situazione di utilizzo di acqua pubblica non conforme al titolo autorizzatorio.
Ne è derivato per il GSE, che sul punto ha tra l’altro atteso i chiarimenti della Regione, il dovuto recupero degli incentivi riconosciuti all’energia elettrica imputabile alla fonte prelevata oltre i limiti consentiti dalla concessione.
Il nuovo orientamento asseritamente seguito in vicende analoghe dall’Ente territoriale in merito al superamento della portata media derivabile (ma che non ha comunque riguardato l’altro rilievo, incontestato, del mancato rispetto, da parte della società, dei periodi di derivazione) non può infine incidere sulla legittimità degli atti impugnati, da valutarsi ratione temporis , fermo restando la facoltà dell’interessata di richiedere un riesame alla luce del nuovo indirizzo.
13. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
14. In ragione della particolarità della vicenda, si ravvisano tuttavia giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.