TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-28, n. 202305386

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-28, n. 202305386
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305386
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 05386/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04745/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4745 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eco Dynamics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G B C e V P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 99;



contro

Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, M A F e A P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, c.so del Rinascimento, 11;



per l'annullamento

con ricorso introduttivo,

delle note GSE del 10 febbraio 2016 mediante le quali il Gestore ha comunicato “il recupero degli incentivi riconosciuti all'energia elettrica imputabile alla fonte prelevata oltre i limiti consentiti dalla concessione dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 2015”;

con motivi aggiunti del 6 luglio 2016,

delle note GSE del 5 maggio 2016, mediante le quali il Gestore ha comunicato il calcolo degli importi indebitamente percepiti per i tre impianti, FER000925, FER002929, FER 000921per un ammontare complessivo pari a 1.078.181,07 euro.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto, la società ricorrente ha impugnato le note con cui il GSE ha disposto il recupero degli incentivi riconosciuti all’energia elettrica imputabile alla fonte prelevata oltre i limiti consentiti dalla concessione dalla data di entrata in esercizio degli impianti della ricorrente fino al 2015, sull’assunto secondo cui il superamento della portata media di concessione avrebbe determinato l’esercizio dell’impianto in difformità dai titoli autorizzativi e concessori, in violazione dell’art. 17 del r.d. 1775/1933.

2. Espone in fatto la parte di aver ottenuto, con decreto 27 settembre 2012, n. 345 della Regione Autonoma Valle d’Aosta, la subconcessione a derivare dal canale Rû Courtaud, su tre differenti salti, nei Comuni di Ayas, Brusson e Saint-Vincent, con regolare disciplinare del 24 agosto 2012 (decreto poi rettificato ai fini della correzione di un errore materiale sulle portate e le potenze di subconcessione) e di aver quindi poi realizzato tre impianti, regolarmente autorizzati.

Nel febbraio 2014, la società otteneva poi di poter utilizzare ai fini idroelettrici le portate transitanti nel Rû Courtaud, che il Comune di Saint Vincent era stato autorizzato ad attingere, ai fini della produzione di neve artificiale, per un quantitativo massimo di 40,00 l/s e medio di 10,00 l/s, nel periodo 15 dicembre 2013 - 28 febbraio 2014, giusta licenza di attingimento 24 dicembre 2013 n. 149, prot. n. 12480/DDS.

Tale possibilità veniva concessa anche l’anno successivo, per il periodo 15 dicembre 2014 -28 febbraio 2015.

Nel frattempo, il GSE aveva accolto, per tutti e tre gli impianti, la richiesta di accesso ai meccanismi di

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