TAR Trieste, sez. I, sentenza 2012-11-30, n. 201200452
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N. 00452/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E R, rappresentato e difeso dagli avv.ti F R F e M C, con domicilio eletto presso Stefano Zunarelli in Trieste, via S. Nicolo' 19;
contro
Il Comune di San Lorenzo Isontino, rappresentato e difeso dall'avv. L D P, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;
la Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa per legge dall'avvocato R C, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
nei confronti di
Moreno Sfiligoi;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1) della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 datata 30 novembre 2009 del comune di San Lorenzo Isontino di approvazione della variante generale n. 12 al Piano Regolatore Generale comunale, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 23 marzo 2009
2) del D.P.G.R. n. 092/PRES datato 6 maggio 2010, con cui si conferma solo parzialmente l'esecutività della predetta deliberazione, disponendo modifiche
3) della variante generale n. 12 al Piano Regolatore Generale comunale del comune intimato, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 21 in data 26 maggio 2010;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 8.9.2011:
-della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 dd. 29.4.2011 del Comune di San Lorenzo Isontino di "approvazione progetto preliminare parcheggio via Rismondo", pubblicata all'albo pretorio dal 4 maggio 2011 al 19 maggio 2011;
-di ogni altro atto o provvedimento prodromico e/o successivo e/o connesso;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 9.08.2012:
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 9.12.2011 del Comune di San Lorenzo Isontino di "approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art.16 del DPR 327/2001, per la realizzazione di un parcheggio in via Rismondo"
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Lorenzo Isontino e della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 il dott. U Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, proprietario di un terreno già adibito a parcheggio pubblico, lo vedeva trasformare dalla variante 12 del piano regolatore in zona edificabile, su sua precisa richiesta.
Sennonché, dopo l'adozione di detta variante, venivano presentate delle osservazioni di cittadini che si opponevano a detta trasformazione;il comune accoglieva dette osservazioni e le faceva proprie stralciando l'inserimento del terreno nella zona edificabile. Successivamente la regione confermava detta variante che veniva pubblicata con le modifiche sopra indicate sul bollettino ufficiale.
Considerata la dannosità per il ricorrente della variante egli ne impugna l'approvazione per la parte d’interesse deducendo i seguenti motivi di ricorso.
La prima censura concerne la contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. Il comune in un primo momento aveva accolta la richiesta del ricorrente di trasformare la zona da parcheggio a edificabile;nonostante ciò è stata accolta l'osservazione di altro cittadino che si opponeva alla scelta. Ne discende l'evidente contraddittorietà oltre che la disparità di trattamento in quanto altre zone aventi le medesime caratteristiche sono state inserite nella zona edificabile.
La seconda censura riguarda la violazione degli articoli 2 e 10 della legge 241 per violazione del principio del giusto procedimento e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Successivamente all'adozione della variante il ricorrente ha chiesto di interloquire con il Comune, ma ciò non è affatto avvenuto, con una violazione dei principi sul procedimento amministrativo.
Una terza doglianza riguarda il difetto di motivazione e d’istruttoria e la violazione degli articoli 2 e 6 della legge 241 del 1990, non avendo l'amministrazione valutato la situazione di fatto.
Con la quarta censura si deduce la carenza di presupposti e il travisamento dei fatti, in quanto non vi era esigenza di ulteriori parcheggi nella zona, anche perché in precedenza tale destinazione non era mai stata realizzata.
Con i primi motivi aggiunti il ricorrente impugna il provvedimento di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio;con i secondi motivi aggiunti viene impugnato il provvedimento della giunta comunale che ha approvato il progetto definitivo di detto parcheggio. I motivi sono l’illegittimità derivata dall’atto impugnato con il ricorso introduttivo.
Resiste in giudizio la Regione chiedendo di essere estromessa dal ricorso in quanto non viene censurato l'operato dell'amministrazione regionale, non avendo il ricorso come oggetto le riserve vincolanti proposte dalla regione né le modifiche introdotte dalla stessa. La competenza in materia spetta esclusivamente al comune per cui la regione risulta affatto estranea alla questione.
Resiste in giudizio il Comune il quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, in quanto dal suo accoglimento il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità posto che la destinazione della zona a parcheggio era tale prima dell'adozione della variante generale ed è rimasta identica anche dopo. Altra inammissibilità deriva dalla mancata impugnazione della delibera di consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 2011 che ha provveduto all'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche inserendovi anche il parcheggio in questione. Tale ultima delibera costituisce il presupposto delle delibere impugnate con i motivi aggiunti. Il comune infine contesta anche nel merito il ricorso.
In successiva memoria il comune eccepisce l'irricevibilità dei secondi motivi aggiunti per tardività.
Con successive articolate memorie le parti hanno ulteriormente ribadito le proprie argomentazioni.
Nel corso dell'udienza del 28 novembre 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Oggetto del ricorso principale è la deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 30 novembre del 2009 recante l'approvazione della variante 12 al piano regolatore generale comunale, il decreto del presidente della regione del 6 maggio del 2010 che ha confermato la precedente deliberazione consiliare;con i primi e secondi motivi aggiunti vengono impugnate poi le delibere del consiglio comunale di approvazione rispettivamente del progetto provvisorio e di quello definitivo dei parcheggi.
Per esaminare sia le eccezioni preliminari sia il contenuto del ricorso è necessario ricapitolare per sommi capi la vicenda fattuale e giuridica.
Si tratta invero dell'impugnazione in parte qua di una variante a un piano regolatore, e in particolare della sua approvazione oltre che del decreto regionale che ha conferito l’esecutività alla variante. Il piano in realtà è stato modificato dopo la sua adozione, la quale stabiliva la modifica del terreno di proprietà del ricorrente da parcheggio pubblico ad area edificabile, sulla base di una precedente richiesta dello stesso ricorrente.
La modifica peraltro in sede di esame delle osservazioni veniva stralciata;il decreto regionale di approvazione e conferimento di esecutività della variante interveniva successivamente senza nulla incidere per questa parte.
In sostanza, il ricorrente si ritiene leso nelle sue aspettative per la mancata approvazione della variante nel testo adottato, che aveva invece modificato in senso a lui favorevole la destinazione della zona dei terreni di proprietà.
Ciò premesso va altresì aggiunto come nella regione Friuli Venezia Giulia l'adozione e l'approvazione dei piani regolatori sia di spettanza comunale laddove la regione interviene in questo atto complesso disuguale solamente nella fase finale, nella quale può modificare per alcune specifiche e limitate ragioni il piano regolatore imponendo alcune modifiche vincolanti per il comune.
Nel caso in esame peraltro la regione non è intervenuta affatto nella zonizzazione in questione;ciò nonostante la richiesta regionale di essere estromessa dal ricorso in quanto estranea al suo contenuto va rigettata.
Alla luce di tale circostanza in fatto la "estromissione" (rectius: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in parte qua per difetto di legittimazione passiva della Regione) non si può concedere risultando impugnato anche un atto della Regione che vale a conferire efficacia alla variante adottata (decreto n. 092/Pres. del 6 maggio 2010). Il piano regolatore, infatti, si atteggia ad atto complesso diseguale con imputazione congiunta del comune e della regione, ben potendo quest'ultima introdurre, prima di emettere il decreto di esecutività dello strumento urbanistico, modifiche di ufficio nei limiti di legge (Cons. St., IV, 18 gennaio 2011 n. 358).
Il fatto che nel caso concreto le modifiche della zonizzazione oggetto del gravame non siano avvenute ad opera della Regione né che fossero giuridicamente possibili, non elimina la circostanza che la Regione ha comunque contribuito con la sua volontà alla formazione dell’atto e alla sua esecutività, per cui poteva e doveva essere evocata in giudizio.
Si può invece pretermettere l’esame dell’eccezione di tardività dei motivi aggiunti in quanto essi risultano meramente consequenziali al ricorso principale, che si appalesa infondato.
Quanto all’eccezione di inammissibilità per la mancata impugnazione della delibera di consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 2011 che ha provveduto all'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche inserendovi anche il parcheggio in questione, essa va disattesa in quanto detta delibera indica una programmazione generale e di massima che deve tradursi in provvedimenti specifici, direttamente lesivi, come la delibera impugnata con i motivi aggiunti.
Ciò premesso, va rilevato come appare invece fondata l'eccezione di carenza di interesse del ricorrente, sollevata dal comune in quanto la destinazione della zona precedente all'adozione e approvazione della variante e quella susseguente non sarebbe mutata.
Il rilievo appare corretto, in quanto il ricorrente si lamenta solamente della circostanza che in sede di approvazione il comune ha modificato quanto deciso in sede di adozione. Si tratta peraltro di una modifica del tutto fisiologica nell'ambito di un procedimento complesso, in quanto l'adozione risulta priva di efficacia giuridica se non confermata in sede di approvazione, essendo le sue determinazioni puramente provvisorie e destinate ad essere eventualmente modificate a seguito dell'esame delle osservazioni dei cittadini, come appunto avvenuto nel caso. Non vi era quindi in capo al ricorrente alcuna aspettativa giuridicamente rilevante e tutelabile davanti al giudice, in quanto appunto l'adozione della variante non ha rilievo se non in via provvisoria ovvero eventualmente per alcune misure di salvaguardia. In altri termini, non era sorto in capo al ricorrente alcun diritto o interesse giuridicamente protetto alla modifica in senso lui favorevole della destinazione di zona.
Per mero scrupolo di completezza si rileva come in ambito urbanistico il comune conserva un'ampia discrezionalità, tant'è che lo stesso esame delle osservazioni va considerato come l'esame di meri apporti collaborativi dei cittadini, per cui non sussiste un vero e proprio obbligo di motivare sull’accoglimento o il rigetto delle stesse. Né ovviamente in tale materia può trovare ingresso la censura di disparità di trattamento, stante l'evidente distinzione tra le varie zone, e ancor meno un difetto di motivazione, in quanto gli atti generali come tali non vanno motivati ai sensi della legge 241 del 1990.
Inoltre nel caso in esame la zonizzazione non è stata affatto modificata ma anzi è stata mantenuta e confermata quella precedente alla variante.
L'unica variazione è avvenuta tra il provvedimento di adozione quello di approvazione, per cui l’interessato risulta privo di ogni situazione giuridica giuridicamente protetta dall'ordinamento.
Ogni altra considerazione contenuta sia in ricorso sia nei motivi aggiunti non appare pertinente.
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento in quanto l'interesse fatto valere non è protetto dall'ordinamento, trattandosi di una modifica contenuta solo nella fase di adozione e non di approvazione della variante, quindi di una mera aspettativa di fatto.
Quanto ai motivi aggiunti essi riguardano provvedimenti derivati dalla variante approvata e quindi pienamente legittimi sulla base di quanto sopra indicato.
L'inammissibilità parziale del ricorso e la sua infondatezza comportano il suo rigetto e la condanna del ricorrente alla rifusione alle controparti delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.