TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2018-02-21, n. 201800095

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2018-02-21, n. 201800095
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201800095
Data del deposito : 21 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2018

N. 00069/2018 REG.RIC.

N. 00095/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00069/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 69 del 2018, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati P G e G R, con domicilio eletto presso lo studio G R in Trepuzzi, via Brunetti, n. 57;


contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, Piazza S. Oronzo ( ex Palazzo di Giustizia);
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, Piazza S. Oronzo ( ex Palazzo di Giustizia);

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di accertamento definitivo del credito emesso da A.G.E.A. in data 12 ottobre 2017, protocollo

AGEA.

2017.77493, e notificato in data 25 ottobre 2017;

- ove occorra, della nota prot. n. AGEA.

UCCU.

2016.0003943 del 21 marzo 2016, di comunicazione di avvio del procedimento, e dell'allegato provvedimento di sospensione del procedimento di erogazione di pari data;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dell’A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'Avvocato P. Gaballo e l'Avvocato dello Stato G. Marzo;


Ritenuto che appare sussistere la giurisdizione del Giudice Amministrativo, atteso che le ragioni poste a base degli atti impugnati attengono a vizi genetici del provvedimento concessorio dei finanziamenti e della relativa richiesta;

Rilevato, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che (a prescindere da ogni valutazione in ordine all’eccepita tardività della notifica presso la sede di A.G.E.A. ed alle - conseguenti - richieste di rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. e/o di declaratoria dell’avvenuta sanatoria della notifica originaria a seguito della costituzione di A.G.E.A., formulate dalla parte istante), il ricorso non risulta assistito dal necessario fumus di fondatezza, in quanto:

- emerge per tabulas - oggettivamente - l’indebita percezione, da parte del ricorrente, delle somme erogate (sul suo conto corrente) da A.G.E.A. (e, peraltro, solo parzialmente “ribonificate” ai due soggetti condannati in sede penale) a titolo di contributi comunitari di che trattasi, nonostante il mancato possesso/conduzione dei terreni indicati in sede di Domanda Unica negli anni di riferimento (assenza di valido titolo legittimante la percezione dei contributi);

- la sentenza penale -OMISSIS-, pronunciata dal G.I.P. di Lecce in esito a giudizio abbreviato (in cui A.G.E.A., peraltro, non si è costituita quale parte civile), ha assolto - sì - l’odierno ricorrente dal reato di cui al capo a) della rubrica “perché il fatto non sussiste” e dai reati di cui ai restanti capi “per non aver commesso il fatto”, ma ai sensi dell’art. 530, comma secondo, del Codice di Procedura Penale, per l’insussistenza di sufficienti elementi di prova, ciò che non esclude - sul piano amministrativo - che i fatti contestati al ricorrente siano effettivamente avvenuti e compiuti dal medesimo;

- tale sentenza, comunque, non esplica efficacia vincolante nel processo amministrativo, non essendo stata raggiunta la prova positiva dell’innocenza dell’imputato, atteso che “ secondo la costante giurisprudenza di legittimità l’efficacia vincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen., vale a dire quando all’esito del dibattimento è stata raggiunta la prova positiva dell’insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all’imputato. Per contro, lo stesso effetto non esplica la sentenza assolutoria per insufficienza di prove ai sensi del comma 2 di quest’ultima disposizione del codice di procedura penale (Cass. civ., Sez. II, 30 agosto 2004, n. 17401;
Sez. III, 9 marzo 2010, n. 5676, 30 ottobre 2007, n. 22883, 20 settembre 2006, n. 20235;
Sez. III, 19 maggio 2003, n. 7765;
Sez. lav., 11 febbraio 2011, n. 3376;
Sez. VI, ord. 13 novembre 2013, n. 25538)
” (Consiglio di Stato, V, 23 marzo 2015, n. 1549);

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