TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-02-18, n. 202102012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-02-18, n. 202102012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102012
Data del deposito : 18 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2021

N. 02012/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00283/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D F, C S, rappresentati e difesi dagli avvocati A C e P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P R in Roma, viale Angelico, 78;

contro

Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Infrastrutture e Trasporti non costituito in giudizio;

nei confronti

Ciro Luigi Tuccillo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del Ministero della Difesa n° M_D GMIL REG2017 0630376 del 22/11/2017 nella parte in cui il Ministero ha respinto la richiesta di scorrimento della graduatoria di merito da parte dei ricorrenti con motivazione erronea e comunque illogica e manifestamente infondata e di ogni altro atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale;

e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti, previo scorrimento della graduatoria di merito, ad essere reclutati /assunti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Con motivi aggiunti presentati in data 19 febbraio 2018:

- del bando di concorso adottato dal Ministero della Difesa di concerto con il Comando del Corpo delle Capitaneria di Porto, giusto decreto Ministeriale 32/1D del 27/Dicembre/2017 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale concorsi ed esami del 30/01/2018, nella parte in cui all'art. 10 “ valutazione dei titoli di merito” non è stata prevista la valutazione della idoneità conseguita in precedente e analogo concorso la cui graduatoria è, nella specie, perfetta valida ed efficace e di ogni altro atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2020 il dott. R V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, ufficiali del Corpo della Capitaneria di Porto in ferma prefissata per 30 mesi, hanno partecipato al concorso per il reclutamento di 5 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Gli stessi, al termine della procedura concorsuale, sono risultati idonei non vincitori.

In data 17 novembre 2017, i predetti hanno avanzato istanza, alla attuale resistente, per lo scorrimento della graduatoria del concorso sopra indicato.

L’amministrazione ha respinto la richiesta.

Avverso tale determinazione i ricorrenti hanno reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.

Il Collegio, con ordinanza cautelare n. 1724/2018, ha respinto la chiesta misura cautelare.

La indicata decisione non è stata appellata.

Successivamente, in data 30 gennaio 2018, l’amministrazione resistente ha pubblicato un nuovo bando di concorso, del tutto analogo al precedente, per il reclutamento di 4 ufficiali nel Corpo delle Capitanerie di Porto, che i ricorrenti hanno tempestivamente impugnato con motivi aggiunti.

Alla udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

La parte ricorrente ha contestato, sia la determinazione della p.a. di non provvedere allo scorrimento della graduatoria, in cui i ricorrenti erano stati dichiarati idonei, ma non vincitori, che, con motivi aggiunti, il successivo bando di concorso per la nomina di quattro ufficiali per lo stesso profilo funzionale posseduto dai ricorrenti, già oggetto della precedente procedura concorsuale.

Gli stessi, in buona sostanza, hanno sostenuto che l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla copertura di posti, deve sempre motivare e giustificare le modalità prescelte per il reclutamento, tenendo conto, in ogni caso, al momento della indizione del nuovo concorso, dell’esistenza di eventuali graduatorie di idonei, ancora valide ed efficaci che debbono, quindi, prevalere sulla nuova procedura selettiva.

In buona sostanza, a dire dei ricorrenti, la P.A. deve tenere in debita considerazione che l’attuale ordinamento afferma e prevede, in genere, per la copertura dei posti nel comparto pubblico, l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, criterio che può recedere solo in presenza di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente.

La scelta di bandire un nuovo concorso in costanza di precedenti e valide graduatorie con la presenza di idonei, deve, comunque, essere puntualmente specificata nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

La p.a. si costituita solo formalmente senza svolgere alcuna difesa.

Nelle more, la parte ricorrente ha prodotto una memoria con la quale ha compiutamente illustrato i motivi di ricorso.

E’ opportuno precisare che lo scorrimento della graduatorie di concorso in favore degli idonei costituisce, oramai principio generale che, però, deve essere temperato dalle previsioni normative di settore.

Sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha rilevato che : “l’amministrazione può optare fra lo scorrimento delle graduatorie preesistenti o l’indizione di un nuovo concorso, tuttavia la scelta non può definirsi libera in quanto vi è un favor dell’ordinamento per lo scorrimento delle graduatorie preesistenti”, salvo eccezioni, tra le quali rientrano “le ipotesi in cui l’indizione di una nuova procedura concorsuale si renda necessaria per particolari ragioni dovute alla periodicità del reclutamento imposto da normative di settore” (Cons. st. A.P. n. 14/2011).

In particolare l’alto consesso ha precisato che tra le deroghe ammesse rientra, in primo luogo, quella “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico”: al ricorrere di queste circostanze, sussiste un dovere primario per l’Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie.

In secondo luogo, vi sono dei casi in cui “si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”: fra le ipotesi di questo genere, rientra, anzitutto, l’esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia”.

L’indizione di una nuova procedura concorsuale può essere, poi, giustificata anche dall’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla stessa, rispetto a quella da cui è scaturita una graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione.

Una terza ipotesi che può giustificare ex se l’indizione di un nuovo concorso è quella in cui si attribuisce “risalto determinante anche all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”.

Inoltre, il comma 4 bis dell’art. 643 del D.lgsvo n. 66/2010, recita “ nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso”.

Ne consegue che la previsione normativa, con la quale è riservato un peculiare favore allo scorrimento delle graduatorie di concorso risulta derogata nelle ipotesi, come quelle sopra riportate, relativi ai concorsi finalizzati all’ingresso nelle Forze armate, connotati da periodicità e cadenza annuale, così che le indicate previsioni “giustificano un ridimensionamento degli obblighi motivazionali in capo all’amministrazione, nell’ipotesi di indizione di un nuovo concorso anche a breve distanza rispetto ad un altro previsto per le medesime posizioni professionali” ( Cons. St., sez. IV, n. 300/2018).

L’indicata giurisprudenza costituisce la continuità di un pacifico e conforme insegnamento e dei principi giuridici espressi negli arresti del giudice amministrativo di appello del 15 settembre 2015 nn. 4330, 4331 e 4332 e del 28 gennaio 2016, nn. 316 e 318.

Né la previsione del primo comma dell’art. 643 del COM comporta un obbligo, per la p.a. di utilizzare la graduatoria anche per i posti che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Si tratta, per gli ordinamenti militari, di una ipotesi residuale e derogatoria della previsione del 4° comma del medesimo articolo che richiede una specifica ed autonoma volontà della p.a.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.

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