TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-04-07, n. 202306081

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-04-07, n. 202306081
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306081
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2023

N. 06081/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00906/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 906 del 2023, proposto da:
D E S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P R, V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Manziana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, A R, A F, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Idealservice Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Paviotti, Fabrizio Paviotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale prot. n. 3881 comunicata in data 19 dicembre 2022, in funzione di centrale unica di committenza, con la quale è stata disposta l’esclusione dell’offerta della ricorrente e disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata del servizio pubblico locale di raccolta rifiuti porta a porta puntuale del Comune di Manziana, comunicata con nota a mezzo pec in pari data;

- quatenus opus della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice in data 1° dicembre 2022;

- per quanto occorra e nei limiti segnati dall’interesse a ricorrere, di tutti gli atti ed i verbali delle operazioni di gara;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

- per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 121 e 122 d.lgs. 104/2010, del contratto di appalto eventualmente stipulato dall’Amministrazione con la società controinteressata;

- per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica in favore della ricorrente, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del contratto;

- in subordine al risarcimento per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Citta' Metropolitana di Roma Capitale, del Comune di Manziana e di Idealservice Soc. Coop;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. I N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe in data 18.1.2023, ritualmente depositato il 19.1.2023, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensiva:

- della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale prot. n. 3881 comunicata in data 19 dicembre 2022, in funzione di centrale unica di committenza, con la quale è stata disposta l’esclusione dell’offerta della ricorrente e disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata del servizio pubblico locale di raccolta rifiuti porta a porta puntuale del Comune di Manziana, comunicata con nota a mezzo pec in pari data;

- quatenus opus della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice in data 1° dicembre 2022;

- per quanto occorra e nei limiti segnati dall’interesse a ricorrere, di tutti gli atti ed i verbali delle operazioni di gara;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

- per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi degli artt. 121 e 122 d.lgs. 104/2010, del contratto di appalto eventualmente stipulato dall’Amministrazione con la società controinteressata;

- per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica in favore della ricorrente, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del contratto;

- in subordine al risarcimento per equivalente.

2. Con l’odierna iniziativa processuale la società ricorrente avversa la determinazione adottata dalla Città Metropolitana di Roma di esclusione della stessa dalla gara avviata, nella qualità di stazione unica appaltante e nell’interesse del Comune di Manziana, per l’affidamento del servizio pubblico locale di raccolta rifiuti, con contestuale aggiudicazione alla controinteressata in epigrafe (Idealservice).

In particolare, all’esito dell’apertura e della valutazione delle offerte (tecniche ed economiche), la ricorrente si era inizialmente collocata al primo posto della graduatoria, con 74,43 punti (ribasso del 10,287%), davanti all’attuale controinteressata, seconda con 73,04 punti (ribasso del 5,670%). Nell’offerta economica, la D E s.r.l. esponeva, quale costo annuo del personale, l’importo di euro 588.090,84, a fronte di un valore suggerito, nella lex specialis, di euro 782.229,89 (rettificato nel corso del procedimento, rispetto alla stima iniziale di euro 712.649,23 euro).

Come esplicato nel provvedimento impugnato, la stazione appaltante, pur in assenza di un’anomalia dell’offerta secondo la previsione di cui all’art.97, co.3 D.Lgs.n.50/2016, ha avviato la verifica sui costi della manodopera, in applicazione del disposto di cui all’art.95, co.10 D.Lgs.n.50/2016, tenuto conto delle differenze rispetto all’indicazione fornita sul punto nella lex specialis.

Con una prima comunicazione del 19.9.2022, la società ricorrente confermava l’importo indicato nell’offerta economica (euro 588.090,84), integrando i dati con successiva comunicazione del 18.10.2022, in riscontro alla richiesta della stazione appaltante con nota del 13.10.2022.

A questo punto, la stazione appaltante, manifestando perplessità circa il conteggio esposto, con comunicazione del 20.10.2022 richiedeva di fornire perizia di stima asseverata, resa da professionista abilitato.

La ricorrente forniva riscontro con perizia del 7.11.2022, nella quale il costo per manodopera veniva rettificato, in rialzo, nel complessivo importo di euro 667.822,43.

La società ricorrente, inoltre, nel trasmettere alla stazione appaltante la citata perizia di stima, con nota del 9.11.2022 procedeva a ricalcolare in autonomia i costi per manodopera, quantificandoli in ulteriore rialzo, pari ad euro 691.540,05, pur esponendo la remuneratività complessiva dell’offerta, con utile di euro 42.478,98 (nell’ipotesi che i costi per manodopera ascendessero ad euro 691.540,05).

La stazione appaltante ha ritenuto di escludere la odierna ricorrente, in quanto “il costo annuo della manodopera indicato dal concorrente in sede di gara, pari a € 588.090,84 implica una evidente sottostima dei minimi salariali retributivi, non potendo essere economicamente sufficiente alla copertura dei minimi retributivi del personale oggetto di riassorbimento e del relativo costo aziendale della manodopera, avuto riguardo per il CCNL prescelto dal concorrente, per il numero dei lavoratori da riassorbire ed il relativo inquadramento, quali risultano dal “Piano di assorbimento del personale” prodotto dallo stesso concorrente in seno all’offerta”.

3. Venivano proposti i motivi di seguito rubricati, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 95

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