TAR Milano, sez. IV, sentenza 2009-11-27, n. 200905178
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N. 05178/2009 REG.SEN.
N. 01592/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1592 del 1995, proposto da:
A L, rappresentato e difeso dall'avv. L C, con domicilio eletto presso la Segreteria TAR in Milano via Conservatorio 13;
contro
Comune di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Comunale, domiciliato presso i suoi uffici in Milano, via della Guastalla, 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della comunicazione notificata in data 13.2.95 di esclusione dalla sanatoria delle occupazioni senza titolo ai sensi dell’art. 43 L.R. 28\90 adottata con verbale nr. 830 del 31.1.95
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28.3.95 e depositato tempestivamente la ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe che aveva rigettato la sua richiesta di sanatoria relativa al’occupazione abusiva dell’alloggio sito in Milano, via Fleming 19.
Nel’unico motivo di ricorso eccepiva la falsa applicazione dell’art. 43 L.R. 28\90 poiché ella era in possesso di tutti i requisiti per ottenere la sanatoria poiché faceva parte del nucleo familiare della madre legittima assegnataria dell’alloggio ed il reddito posseduto nel 1989 era inferiore a quello fissato dalla legge per poter accedere alla sanatoria.
Il Comune di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 10.5.95 non veniva concessa la sospensione dell’atto.
Il ricorso non è fondato.
La legge che ha disposto la regolarizzazione prevedeva che i limiti di reddito assegnati per poter usufruire della sanatoria dovessero essere rispettati sia nell’anno di presentazione della domanda sia in quello in cui veniva disposta la regolarizzazione.
Nel caso di specie il nucleo familiare della ricorrente disponeva nel 1989 di un reddito di £ 35.500.000 circa che pure con l’abbattimento del 40% superava il limite per l’accesso all’edilizia convenzionata pari a £ 13.750.000.
Non vi era quindi uno dei presupposti per accogliere l’istanza.
Il ricorso va quindi respinto con conferma del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.