TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-01-20, n. 201701078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-01-20, n. 201701078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701078
Data del deposito : 20 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2017

N. 01078/2017 REG.PROV.COLL.

N. 08038/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8038 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Aliplast Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Roma, via L. Caro, 67;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Conai Consorzio Nazionale Imballaggi, non costituito in giudizio;
Consorzio Obbligatorio Oli Usati, Coou ,non costituito in giudizio;
Polieco Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti dei Beni a Base di Polietilene non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del Decreto datato 05/03/2013 prot. n. 0000081 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di tutti gli atti connessi e consequanziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso in epigrafe la Aliplast s.p.a., società specializzata nell’attività di riciclo dei rifiuti in plastica, ha impugnato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 81 del 5.03.2013 di determinazione dell’ammontare complessivo del contributo dovuto per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 206 bis comma 6 del d.lgs. n. 152/2006 e della quota parte a suo carico ed ogni atto del procedimento, chiedendo al Tribunale di accertare l’inesistenza di qualsiasi obbligo da parte sua di versare il predetto contributo.

A sostegno della sua domanda la ricorrente, evidenziando l’avvenuta soppressione dell’Osservatorio, ha dedotto 1) violazione e falsa applicazione di legge: art. 206 bis del d.lgs. n. 152/2006, art. 29 del d.l. n. 223/2006 conv. In l.n. 248/2006, art. 68 del d.l. 112/2008 conv. in l.n. 133/2008, artt. 1, 7 e 12 del DPR n. 90/2007, art. 9 DPR n. 140/2009; 2) in subordine, violazione dei principi comunitari in materia ambientale “chi inquina paga” e della “responsabilità condivisa” quali operanti nell’ordinamento interno anche ai sensi degli artt. 2 ss e 178 ss del TU Amb.; 3) in ulteriore subordine, violazione degli artt. 3, 23 e 97 della Costituzione; 4) in estremo subordine, violazione e falsa applicazione di legge: artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990, artt. 177 s.s. e 206 bis del d.lgs n. 152/2006, eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, per falsità ed

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