TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2019-06-12, n. 201901183

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2019-06-12, n. 201901183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201901183
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2019

N. 01183/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00947/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 947 del 2015, proposto da:
Farmacia Europea Vigliante Elisabetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. G C, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Costarella in Catanzaro, Via M. Greco, 132;

contro

I.n.a.i.l. - Direzione Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. F A, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Via V. Veneto, n. 60;

per l'annullamento

del provvedimento di cui alla nota del 26.03.2015, con il quale è stato negato il contributo per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza e degli altri atti partitamente indicati nell’epigrafe del ricorso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.n.a.i.l. - Direzione Regionale Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 giugno 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- la ricorrente, per il tramite del proprio difensore munito di procura speciale, il 5.06.2019 ha depositato una dichiarazione con cui rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;

Rilevato che:

- ai fini dell’estinzione del giudizio, l'art. 84 comma 3, c.p.a. prescrive che l'atto di rinuncia, redatto secondo le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia notificato alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, circostanza non verificatasi nella fattispecie;

- non vi è stata accettazione di tale rinuncia ad opera dell’intimata p.a.;

Ritenuto che:

- ad avviso del Collegio, pur in assenza delle prescritte formalità, sussistono elementi univoci ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., da cui desumere prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguendo a ciò l’improcedibilità del gravame;

- la soccombenza formale consente la compensazione delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi