TAR Parma, sez. I, decreto presidenziale 2024-09-09, n. 202400275

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, decreto presidenziale 2024-09-09, n. 202400275
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202400275
Data del deposito : 9 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2024

N. 00275/2024 REG.RIC.

N. 00275/2024 REG.PROV.PRES.

N. 00275/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti F R e D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Parma, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;

per l'annullamento

- del decreto “DASPO” prot. nr. -OMISSIS- della Questura di Parma, per la durata di anni 2;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che la trattazione collegiale dell’istanza cautelare è stata fissata per l’udienza camerale del 18 settembre 2024;

che con nota depositata in data odierna l’avv. F R, richiamando l’art. 7- bis del decreto-legge n. 105 del 2021, ha chiesto che venga disposta “… l’udienza di sospensiva cautelare collegiale nel ricorso in oggetto con modalità da remoto secondo la modalità vigente …”;

Rilevato che, allo stato della normativa vigente, il processo amministrativo ammette lo svolgimento “da remoto” nei soli casi di «udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato» (v. art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.);

che ha invece esaurito i propri effetti la disposizione di cui all’art. 7- bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (inserito dalla legge di conversione n. 126/2021, e poi modificato dall’art. 16, comma 5, del decreto-legge n. 228/2021, conv. legge n. 15/2022), la quale ha da ultimo consentito eccezionalmente la trattazione da remoto delle cause, ma ciò solo fino al 31 marzo 2022;

Considerato che, in assenza di ulteriori previsioni di legge che autorizzino la discussione con modalità alternative alla presenza fisica in udienza (v. Cons. Stato, Sez. III, decreto pres. n. 874 del 5 giugno 2024), l’istanza va quindi respinta


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