TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2014-01-24, n. 201400540

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2014-01-24, n. 201400540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201400540
Data del deposito : 24 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01661/2013 REG.RIC.

N. 00540/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01661/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2013, proposto da H L, rappresentato e difeso dall'avv. T P, con domicilio eletto presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere e, pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a. in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Caserta, la Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento previa sospensiva

del decreto prot. N. P. CE/L/N/2009/109996 di rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata congiuntamente al datore di lavoro;

di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Vista la propria ordinanza istruttoria n. 1062/2013 rimasta non ottemperata e la n. 2375/2013, di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente impugna, con il presente ricorso, il provvedimento N.P. CE/L/N/2009/109996, con il quale lo sportello unico per l’immigrazione di Caserta ha disposto il rigetto della domanda di emersione presentata in suo favore dalla signora Maria Antonietta Cacace, ai sensi dell’art. 1 ter della legge n. 102/2009, adducendo come motivazione la presenza di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 04/01/2010.

L’interessato si duole adducendo vari motivi di illegittimità del provvedimento, tra cui, in particolare, la pendenza dell’appello sulla sentenza e l’ampio lasso di tempo trascorso dalla commissione di questo unico reato.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio con memoria di stile, chiedendo il respingimento del ricorso.

Alla camera di consiglio dell’08 maggio 2013 il Collegio ha emesso ordinanza istruttoria n. 2375/2013, chiedendo all’amministrazione di depositare copia della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, non evincendosi dal testo del provvedimento l’esatta tipologia del reato di furto ascritto al ricorrente. L’amministrazione non ha ottemperato alla predetta ordinanza, ma il difensore del ricorrente, alla camera di consiglio del 3 luglio 2013, ha depositato copia della citata sentenza – che è risultata essere stata emessa per il reato di furto con destrezza (art. 625 comma 4 c.p.). Con provvedimento collegiale n. 1062/2013 è stata concessa l’invocata misura cautelare.

Alla pubblica udienza del 04 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e và accolto.

Giova rilevare che la condanna emessa nell’anno 2010 dal Tribunale di Napoli e ritenuta ostativa dall’amministrazione alla positiva conclusione del procedimento di emersione da lavoro irregolare, riguardava l’avvenuta violazione dell’art. 625 comma 4 c.p.), reato non ostativo in quanto non rientrante nelle ipotesi aggravate di furto di cui all’art. 625, comma primo, numero 2, prima ipotesi, richiamate nell’art. 380 c.p.p. quali reati automaticamente ostativi e, quindi, da ricomprendersi tra quelli rientranti nell’art. 381 c.p.p.

Orbene, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012, tale tipologia di reati (ricompresi nell’art. 381 c.p.p.) non è più automaticamente preclusiva ai fini dell’emersione da lavoro irregolare, giacché il citato arresto del Giudice delle leggi ha ritenuto incostituzionale la disposizione dell’articolo dell’art. 1 ter del decreto legge n. 78/2009, nella parte in cui considerava automaticamente preclusivi ed ostativi alla procedura di regolarizzazione i reati per i quali era previsto l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 381 c.p.p.

L’amministrazione è incorsa, pertanto, nel difetto di istruttoria e di motivazione non avendo dato conto nella parte motivazionale del provvedimento, della pericolosità sociale del ricorrente, a giustificazione del diniego di emersione, elemento che –unitamente all’eventuale pronuncia che interverrà sull’istanza di riabilitazione - comunque potrà essere rivalutato nell’esercizio dell’attività amministrativa conseguente alla presente pronuncia.

Alla luce di tali elementi il ricorso è da accogliere e, per l’effetto, l’impugnato diniego deve essere annullato, fatti salvi quelli successivi, con condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio nella misura precisata in dispositivo anche alla luce della inottemperanza all’ordinanza istruttoria collegiale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi