TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2009-12-21, n. 200913167

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2009-12-21, n. 200913167
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200913167
Data del deposito : 21 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00322/1998 REG.RIC.

N. 13167/2009 REG.SEN.

N. 00322/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso di registro generale 322/98 proposto da B F, rappresentato e difeso dall’Avv. F E A con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Via Crispi n. 36;



contro

- il Ministero della P.I., in persona del Ministro p.t.;
- il Provveditore agli Studi di Viterbo, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti di

di C G, rappresentata e difesa dall’Avv. C C con domicilio eletto presso lo stesso in Roma alla Via Nizza n. 22 nello studio dell’Avv. Enrico Brenciaglia;
e di BOCCOLINI Luisa;



per l'annullamento

dei provvedimenti con i quali il Ministero della P.I. e per esso il Provveditore agli Studi di Viterbo ha disposto la nomina a tempo indeterminato della Sig.ra C G nell’area professionale del personale A.T.A. (profilo di coordinatore amministrativo) sulla base della graduatoria di cui al concorso ordinario bandito con D.M. 14/12/1992 e dei provvedimenti con i quali è stata disposta la nomina nella stessa qualifica della Sig.ra B L sulla base della graduatoria di cui al concorso riservato per esami indetto con D.P. n. 252 del 31/5/1996;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le costituzioni in giudizio dell’Amministrazione della P.I. (Ministero P.I. e Provveditore agli Studi di Viterbo) e della Sig.ra C G;

Vista la memoria prodotta a sostegno della propria difesa dalla Sig.ra C G;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 26/2/2009 il relatore Consigliere Paolo RESTAINO e udito, altresì, l’Avv. Roda su delega dell’Avv. Abbate per il ricorrente e l’Avv. Cutigni su delega dell’Avv. Costa per B L;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente partecipava al concorso riservato per esami, indetto con D.P. n. 252 del 31/5/1996, per il passaggio al profilo professionale di coordinatore amministrativo (V qualifica funzionale - Personale A.T.A.) risultando terzo in graduatoria mentre i posti messi a concorso erano soltanto due, per cui non è risultato vincitore, venendo classificata al primo posto la Sig.ra B L.

Riferisce lo stesso che per la stessa qualifica era stato bandito con D.M. 14/12/1992, concorso pubblico ordinario la cui graduatoria, già operava per gli aa.ss. 1992/93, 1993/94, 1994/95, è stata prorogata di un anno, per effetto dell’art. 23, comma 3, della Legge n. 724/1994, ed ulteriormente di un altro anno, per effetto dell’art. 1, comma 23, della Legge n. 549/1995;

che in tale graduatoria del ricorso ordinario la stessa Sig.ra B L era stata collocata al quarto posto;

che, inoltre, a seguito della nuova proroga dell’efficacia della graduatoria ex D.M. 14/12/92 è stata disposta la nomina di altri due concorrenti, il Sig. C L (terzo), e la Sig.ra C G (quinta), omettendosi di nominare la sunnominata B L benchè quarta in graduatoria la quale, invece, per l’anno scolastico 1997/98, è stata nominata sulla base della diversa graduatoria di cui al D.P. n. 252/1996, relativa al concorso riservato per esami cui il ricorrente aveva partecipato. Sostiene lo

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