TAR Napoli, sez. VI, ordinanza cautelare 2019-04-18, n. 201900634
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Pubblicato il 18/04/2019
N. 00634/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00960/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2019, proposto da
G F, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Ministero dell'Interno Dirigente pro tempore Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento prot. n. 18/9124/105 A. 14 del 24.9.2018, a firma del Dirigente del Compartimento dott. Teseo De Sanctis del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento polizia stradale per la Campania e la Basilicata, notificato in data 4.2.2019, con il quale è stato ordinato, ai sensi dell'art. 44, D.P.R. n. 782/1985, il trasferimento d'ufficio con effetto dal 1.10.2018, della ricorrente Forleo Giovanna, Assistente Capo della Polizia di Stato, dalla sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta (NA) al Centro operativo autostradale di Napoli;
b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, anche endoprocedimentale, comunque tendente all'adozione e all'esecuzione del detto atto di trasferimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Compartimento Polizia Stradale Campania e Basilicata;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2019 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, alla luce dell’insufficienza istruttorio-motivazionale dell’impugnato atto, il ricorso si presenta allo stato sorretto da fondate censure;