TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-11-20, n. 202303411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-11-20, n. 202303411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303411
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 03411/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01322/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2018, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana della Regione Siciliana (Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento), in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del D.D.S. n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2017, comunicato con nota n. -OMISSIS- del 1° febbraio 2018, con il quale l’intimato Assessorato ha ingiunto ai ricorrenti il pagamento di euro 14.884,52 a titolo di indennità risarcitoria, ex art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004, per il danno arrecato al paesaggio dalle opere abusive ivi indicate;

- di ogni altro atto prodromico, pregresso e successivo e comunque connesso e dipendente ivi compresa la nota indicata nel decreto suddetto come recante prot. n. -OMISSIS- del 10/10/2017 e l’allegata perizia di stima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il presente ricorso i sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato il D.D.S. n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2017, con il quale l'intimata amministrazione ha quantificato in euro 14.884,52 l'indennità ex art. 167, c. 5, d.lgs. n. 42 del 2004.

1.1. I ricorrenti hanno esposto in fatto quanto segue:

- di essere comproprietari, quali eredi del sig. -OMISSIS-, di un immobile ad una elevazione fuori terra, sito in Agrigento, via -OMISSIS- , distinto al N.C.E.U. di Agrigento al foglio -OMISSIS-;

- che l'immobile de quo è stato realizzato dal de cuius nel 1981;

- che il de cuius ha presentato istanza di condono il 12 giugno 1986;

- che, nell'ambito del procedimento di condono, l'intimata amministrazione ha emanato il provvedimento qui impugnato.

1.2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.

1.2.1. Violazione di legge (art. 7, l. n. 689 del 1981;
art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004) ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l'immobile in parola non è stato realizzato dagli oderni ricorrenti che, pertanto, non potrebbero essere assoggettati all’indennità pecuniaria per cui è causa.

1.2.2. Violazione di legge (artt. 3, 7 e 8 l. n. 241 del 1990, come attuata in Sicilia dalla l.r. n. 10 del 1991;
art. 167, c. 5, d.lgs. n. 42 del 2004) ed eccesso di potere sotto altri profili, in quanto:

a. è stata pretermessa la comunicazione di avvio del procedimento;

b. il provvedimento non è stato adeguatamente motivato, in quanto non contiene elementi in grado di quantificare l'indennità pretesa né è stato preceduto dalla comunicazione della perizia di stima.

2. Si è costituita l'amministrazione regionale con atto di mera forma.

3. Con ordinanza n. 1953 del 18 settembre 2018 la resistente amministrazione è stata onerata di produrre la nota n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2017 e l'allegata perizia di stima;
è stato altresì disposto che la resistente amministrazione rendesse documentati chiarimenti sui fatti di causa.

4. L'amministrazione, con nota n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2018, ha prodotto i documenti richiesti.

5. Con memoria del 19 ottobre 2018 la difesa erariale ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. Con ordinanza n. 1021 del 30 ottobre 2018 è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente.

7. Con memoria del 15 ottobre 2023 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

8. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 15 novembre 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente ricorso verte sull’irrogazione della indennità pecuniaria ex art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004, alla parte ricorrente con riguardo a un fabbricato edificato abusivamente nel Comune di Agrigento e ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

2. Il primo ordine di censure è infondato.

Preliminarmente va osservato come la qualificazione giuridica dell’indennità risarcitoria un tempo prevista dall’art. 15 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (ai fini della cui applicazione nella Regione Siciliana venne emanato il Decreto Assessoriale 28 maggio 1999) ed oggi dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 risulti controversa, registrandosi orientamenti volti a riconoscere nella stessa una sanzione amministrativa pecuniaria stricto sensu , con conseguente integrale applicazione delle disposizioni di cui alla l. n. 689/1981, ovvero un’indennità avente finalità ripristinatoria, dunque insuscettibile di attrazione nel campo di applicazione della suddetta normativa.

Tanto premesso, il Collegio non vede ragioni di discostarsi dalla giurisprudenza dominante secondo la quale, alla fattispecie di cui all’art. 167 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, non può attribuirsi la natura di sanzione amministrativa, ma quella di indennità prevista a titolo di reintegra del bene leso, passivamente imputabile non solo al responsabile dell'abuso, ma a carico di chiunque goda di quest'ultimo al momento dell'adozione del provvedimento di ingiunzione. Le sanzioni in questione, hanno, dunque, carattere reale e ripristinatorio piuttosto che personale, pertanto gravano sull'attuale proprietario anche se non è responsabile diretto dell'abuso, in quanto avente causa subentrante nella posizione di fatto e di diritto del dante causa (per tutte C.G.A., parere n. 32 del 31 gennaio 2018).

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, tenuto conto che – come chiarito ancora di recente dal giudice di appello in fattispecie analoga – il procedimento de quo è a istanza di parte e non è pertanto necessaria la comunicazione di avvio del procedimento (C.G.A.R.S., sez. riun., parere del 26 giugno 2023, n. 333).

E ciò a prescindere dal fatto che non può revocarsi in dubbio che i ricorrenti fossero ben a conoscenza della pendenza del procedimento di applicazione dell'indennità risarcitoria in parola: l'amministrazione resistente, all'atto del rilascio del nulla osta in sanatoria, ha loro comunicato che avrebbe provveduto con successivo e separato provvedimento alla riscossione dell’indennità ex art. 167, d.lgs. n. 42 del 2004 (cfr. la nota n. -OMISSIS- del 5 giugno 2014 della resistente amministrazione, prodotta come all. 2 alla produzione documentale della resistente del 19 ottobre 2018);
con successiva nota n. -OMISSIS- del 14 ottobre 2014, la medesima amministrazione ha chiesto ai ricorrenti una serie di documenti funzionali all'applicazione dell'indennità per cui è causa (cfr. all. 3 della produzione documentale sopra citata). Tali documenti sono stati prodotti dai ricorrenti medesimi che, pertanto, non possono certamente dolersi di non aver avuto notizia del procedimento di applicazione dell'indennità per cui è causa (cfr. all. 4 e 6 della medesima produzione documentale).

Parimenti non necessaria è la comunicazione della perizia di stima la quale, essendo stata espressamente indicata nell'atto impugnato, ben avrebbe potuto essere richiesta dai ricorrenti, non sussistendo alcun obbligo in capo all'amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel procedimento (C.G.A.R.S., sez. riun., parere 333/2023, cit.).

Quanto, da ultimo, alla motivazione del provvedimento in ordine alla misura della sanzione, la stessa è evincibile per relationem dalla perizia di stima (espressamente richiamata dall’impugnato D.D.S. n. -OMISSIS-/20017), prodotta agli atti di causa dalla resistente amministrazione.

La suddetta perizia ha tenuto conto della consistenza delle opere abusive e ha altresì specificato i criteri di determinazione dell’indennità risarcitoria per cui è causa.

A prescindere che sulla stessa i ricorrenti non hanno formulato articolate censure nemmeno all’esito della sua produzione, resta il fatto che – per consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio – la perizia di stima non può essere oggetto di una dimostrazione articolata e analitica, sfuggendo il danno paesistico a una indagine dettagliata e minuta e la relativa valutazione può essere censurata solo per manifesta illogicità (

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