TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-03-04, n. 202200129
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Pubblicato il 04/03/2022
N. 00129/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2020, proposto da
Ditta Alice'S Ristorante di Canepari D M, R P, R C, C C, rappresentati e difesi dagli avvocati M D, D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avvocato M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ancona - Dirigente Sportello Unico Integrato, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ambient Societa' Cooperativa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione inviata in data 20 maggio 2020 dal Comune di Ancona, Direzione SUI Edilizia Residenziale Privata Commercio Patrimonio, nella parte in cui si afferma che “in merito alla possibilità di presentare istanza di sanatoria, citata nella richiesta in esame, consultato il Servizio competente indicato dai destinatari della presente e visto l' art. 35 del DPR 380/2001, si comunica che tale richiesta non può essere accolta essendo necessaria l'eliminazione degli abusi edilizi contestati, scelta peraltro confermata dalla volontà dell' amministrazione, come riportato nel bando di asta di assegnazione”.
- del verbale di aggiudicazione provvisoria dell'asta in favore della Ambient Società Cooperativa del 06.03.2020, nonché dell'aggiudicazione definitiva dell' asta in favore della Ambient Società cooperativa disposta con determinazione del Dirigente S.U.I. n. 1068 del 2 luglio 2020 e del relativo documento istruttorio datato 11 agosto 2020 (entrambi tali atti comunicati con pec dell' 8 luglio 2020), nonché di ogni atto presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente Canepari D M, titolare della ditta omonima, aveva proposto il ricorso n. 14/2020, in decisione in questa stessa udienza, avverso l’avviso n. 46/2019 in data 16 dicembre 2019 con cui indiceva asta pubblica per l’assegnazione in concessione dell’immobile al cui interno vi era l’attività di ristorazione precedentemente gestita dalla ricorrente e atti collegati.
Successivamente, con il presente ricorso n. 415/2020 R.G., ha chiesto l’ annullamento della comunicazione inviata in data 20 maggio 2020 dal Comune di Ancona, Direzione SUI Edilizia Residenziale Privata Commercio Patrimonio, nella parte in cui si afferma che “in merito alla possibilità di presentare istanza di sanatoria, citata nella richiesta in esame, consultato il Servizio competente indicato dai destinatari della presente e visto l’ art. 35 del DPR n. 380 del 2001, si comunica che tale richiesta non può essere accolta essendo necessaria l’eliminazione degli abusi edilizi contestati, scelta peraltro confermata dalla volontà dell’amministrazione, come riportato nel bando di asta di assegnazione”.
Ha chiesto inoltre l’annullamento del verbale di aggiudicazione provvisoria dell’asta in favore della Ambient Società Cooperativa del 6 marzo 2020, nonché dell’aggiudicazione definitiva dell’asta in favore della Ambient Società cooperativa disposta con determinazione del Dirigente S.U.I. n. 1068 del 02.07.2020 e del relativo documento istruttorio datato 11 agosto 2020, nonché di ogni atto presupposto e consequenziale.
Sul punto, sostanzialmente ribadisce e integra i motivi già dedotti nel ricorso n. 14 del 2020, presentato avverso i provvedimenti che hanno indetto la procedura di assegnazione della concessione, cui è seguita la contestata aggiudicazione.
Con il primo motivo, parte ricorrente contesta l’inesistenza dei presupposti che legittimassero l’utilizzazione dello strumento della concessione amministrativa.
Con il secondo motivo si deduce l’eccesso di potere, l’illogicità ed ingiustizia manifesta, l’incompletezza dell’istruttoria, la contraddittorietà palese con particolare riferimento al contrasto tra la comunicazione in data 6 dicembre 2019 con cui il Comune comunicava all’ Associazione Tennis Riviera del Conero l’avvio del procedimento amministrativo per il ripristino di presunti abusi edilizi e gli atti impugnati.
Con il terzo motivo si afferma la violazione dell’art. 65 comma 1 nn. 2 e 3 del r.d. 827 del 1924 e si eccepisce l’incertezza ed indeterminatezza dell’oggetto, la mancata indicazione dei costi e degli specifici oneri a carico del concessionario, la mancata istruttoria, l’eccesso di potere, l’irrazionalità manifesta e la violazione dei principi della massima partecipazione e di tutela della concorrenza;
Con il quarto motivo si deduce la violazione della legge n. 392 del 1978 e il difetto di istruttoria, in quanto non risultava da alcuna indicazione circa la modalità di individuazione del canone posto a base d’ asta.
Si è costituito il Comune di Ancona, resistendo al ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 260 del 2021, il giudizio è stato dichiarato interrotto, unitamente al connesso ricorso n. 14 del 2021, a causa della morte della ricorrente Canepari Miriam.
Dopo la riassunzione da parte degli eredi, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 20 ottobre 2021.
1 Nel presente ricorso, parte ricorrente sostanzialmente ripropone le censure contenute nel ricorso n. 14 del 2021, espanse alla luce dei risultati della procedura di gara che hanno visto aggiudicataria provvisoria la controinteressata.