TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-11-16, n. 202207083

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-11-16, n. 202207083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207083
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2022

N. 07083/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01925/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Caserta, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento del provvedimento prot. n.1000/cat.ii/div.pac relativo al foglio di via ed al divieto di ritorno nel Comune di Castel Volturno (CE) per anni tre, emesso dalla Questura di Caserta e notificato al ricorrente il 23/ 01/ 2020 dalla Legione Carabinieri del Lazio, Stazione di Cervaro;

di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data anteriore anche sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Caserta -;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.-Con il gravame in oggetto, l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Caserta aveva disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 159 del 2011, recante il divieto di far ritorno nel Comune di Mondragone per un periodo di tre anni.

La predetta misura di prevenzione era stata assunta in forza della richiesta formulata dal Commissariato P.S. di Castel Volturno del 14.10.2019, in cui si dava atto che, in data 08.10.2019, in seguito ad un controllo operato dai carabinieri lungo la -OMISSIS-, il ricorrente, gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona nonché per delitti inerenti gli stupefacenti (art. 73 D.P.R. n. 309/90), era stato rinvenuto a bordo di un autoveicolo, in compagnia di altri soggetti gravati da precedenti penali, mentre transiva in una zona notoriamente frequentata da persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti

Il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento questorile, lamentando, in sintesi, il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, nonché l'assenza dei presupposti normativi stabiliti per l'adozione del foglio di via obbligatorio.

L'Amministrazione ha resistito, allegando anche un'ampia relazione.

All'udienza del 18 novembre 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- 1.-Con il gravame in oggetto, l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Caserta aveva disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 159 del 2011, recante il divieto di far ritorno nel Comune di Aversa per il periodo di un anno.

La predetta misura di prevenzione era stata disposta in forza della richiesta formulata dal Commissariato P.S. di Aversa (CE) con nota n. -OMISSIS-del 30.08.2017, in cui si dava atto che “il giorno 29.08.2017, alle ore 18.20, in Aversa alla -OMISSIS- viaggiava a bordo di un motoveicolo con targa posizionata in modo da renderla illeggibile. Gli operatori decidevano di effettuare un controllo ma il conducente, accortosi della presenza della Volante, si dava a precipitosa fuga sorpassando le auto incolonnate e mettendo in pericolo l'incolumità degli stessi operatori e degli utenti riuscendo in tal modo a far perdere le proprie tracce. Dagli accertamenti esperiti attraverso il numero di targa il predetto veniva rintracciato e deferito per resistenza a P.U. nonché contravvenzionato a norma del C.d.S.”.

Il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento questorile, lamentando, in sintesi, il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, nonché l'assenza dei presupposti normativi stabiliti per l'adozione del foglio di via obbligatorio. Ha dedotto inoltre la violazione delle garanzie procedimentali, contestando l’inosservanza e la falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 L. 241/90.

L'Amministrazione ha resistito, allegando anche un'ampia relazione.

All'esito dell’udienza del 4 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Infondate si palesano tutte le articolate doglianze, da esaminarsi congiuntamente in ragione dell’unitaria portata censoria, con cui il ricorrente, oltre a contestare l'eccesso di potere ed il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l'amministrazione procedente, ha prospettato l'adozione dell'impugnato avviso in assenza dei presupposti richiesti dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 159/2011.

2.1.- Giova premettere che la Questura di Caserta ha fatto leva - nell'imporre al ricorrente il divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di Mondragone, senza preventiva autorizzazione, per un periodo di anni tre - sugli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il foglio di via obbligatorio è disciplinato dal citato art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a mente del quale "Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate".

Va in primo luogo evidenziato che la Corte costituzionale è più volte intervenuta in subiecta materia, stabilendo rilevanti principi volti a conciliare l'esigenza di scongiurare la commissione di futuri reati con i principi di legalità e riserva di legge stabiliti dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali della persona;
in particolare, il Giudice delle leggi ha ammesso che, nella descrizione delle fattispecie di prevenzione, il legislatore possa procedere con criteri diversi da quelli normalmente utilizzati nella determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti, però, sempre, a comportamenti obiettivamente identificabili. Il che non vuol dire minor rigore, ma diverso rigore nella previsione e nella adozione delle misure di prevenzione rispetto alla previsione dei reati e alla irrogazione delle pene. L'osservanza del principio di legalità, infatti, richiede pur sempre che l’applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in fattispecie di pericolosità, previste e descritte dalla legge, fattispecie destinate a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 febbraio 2019, n. 775).

Orbene, è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la misura del foglio di via obbligatorio è finalizzata a prevenire reati piuttosto che a reprimerli e presuppone unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione degli stessi;
tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale (cfr. T.A.R. Marche, 10 settembre 2018, n. 572 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

Inoltre, l'Amministrazione può emettere misure di prevenzione anche nei confronti di coloro che con condotte materiali - potenzialmente lesive di terzi - turbino la tranquillità della convivenza civile, a prescindere dal fatto che esse integrino una fattispecie di reato;
le norme anzidette, dunque, riconoscono all'Amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale di un individuo, indicando quale unica condizione la sussistenza di ragioni basate su elementi concreti, anche non rilevanti dal punto di vista penale e/o amministrativo (arg. ex T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 19 gennaio 2021, n. 215 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

2.2.- Fatte queste premesse e chiarito che il divieto di questione riguarda il Comune di Mondragone come indicato sia nella proposta inoltrata, sia nell’atto di avvio del procedimento, nel caso in esame, alla luce degli elementi indicati e delle circostanze specifiche emergenti, può dirsi che il provvedimento impugnato si sottragga ai vizi denunciati.

Invero, come emerge dalla motivazione dell’impugnato provvedimento, l'odierno ricorrente è stato controllato dalle Forze dell’Ordine nel corso di un’operazione di presidio di un’area ad alta densità criminale, frequentata prevalentemente da soggetti dediti all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da tale circostanza, l’autorità questorile ha desunto la potenziale pericolosità del ricorrente che, da un lato, risultava essere gravato da precedenti specifici relativi ai reati connessi alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti e, dall’altro, è stato controllato in compagnia di altri soggetti, tutti attinti da identici precedenti, senza che gli stessi fossero stati in grado di offrire una valida giustificazione del loro transito e della loro permanenza nell’indicata area cittadina, notevolmente distante dai Comuni di rispettiva residenza.

Orbene, il provvedimento questorile, per la consolidata giurisprudenza amministrativa, deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi, se considerate nel complesso, ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento (cfr.: Cons. St., sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782).

Il foglio di via obbligatorio, previsto dall'art. 2 del d. lgs. n. 159 del 2011, è infatti diretto a prevenire fatti socialmente pericolosi, non già a reprimerli, e pertanto, benché non occorra la prova della avvenuta commissione di reati, è richiesta dalla giurisprudenza amministrativa una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (cfr.: Cons. St., sez. III, 14 febbraio 2017, n. 662).

Nel caso di specie, alla stregua dei principi e degli indirizzi sin qui riassunti, si deve osservare che l'istruttoria, non efficacemente contestata dal ricorrente, non essendo il suo precario stato di salute idoneo ad elidere la possibilità di commettere delitti della stessa tipologia di quelli oggetto dei suoi precedenti, ha evidenziato una serie di pregiudizi riferiti a reati di particolare allarme sociale (tra cui quelli connessi alla disciplina degli stupefacenti), la cui speciale gravità permette di prescindere dall'individuazione dei singoli episodi criminali, anche alla luce delle singolari circostanze nelle quali si è verificato l'intervento degli agenti accertatori, connotate dalla presenza in una zona oggetto di una risaputa attività di spaccio di sostanze stupefacenti e da un non trascurabile tasso di criminalità.

Dall'esame di tali risultanze, non contraddette in questa sede, l'Amministrazione ha ragionevolmente dedotto la pericolosità del ricorrente per la sicurezza pubblica, così da annoverarlo nelle categorie di persone che sono abitualmente dedite a traffici delittuosi, essendo a tal fine sufficienti la sussistenza di indizi di perpetrazione di fatti di reato e la correlata esigenza, perseguita dal provvedimento, di prevenirne la assai probabile commissione.

Anche un singolo episodio, come quello indicato, può integrare, alla luce delle concrete circostanze, la pericolosità sociale atta a giustificare il foglio di via obbligatorio.

Un simile orientamento interpretativo, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non contravviene alla necessità di una interpretazione c.d. tassativizzante in questa materia, in seguito alla sentenza n. 24 del 27 febbraio 2019 della Corte costituzionale, necessità che, non a caso, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 06/11/2019, n. 7575).

Invero, quanto alla vicenda in esame, non si può negare che i precedenti del ricorrente, le sue frequentazioni, essendo stato controllato con altri soggetti gravati da analoghi precedenti, nonché il particolare contesto territoriale in cui è avvenuto il controllo da parte delle Forze dell’Ordine lascino ritenere, sulla base di circostanze univoche, concrete e tutt'altro che labili, che lo stesso sia un soggetto pericoloso, ai fini dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 159 del 2011, come correttamente ha ritenuto la Questura di Caserta, poiché incline alla commissione di reati ovvero all’adozione di condotte che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica dei cittadini e la sicurezza o la tranquillità pubblica.

I concreti comportamenti attuali, indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, possono desumersi da una valutazione indiziaria complessiva, sebbene fondata su circostanze di carattere generale e di significato tendenziale ovvero su contesti significativi nella loro complessiva valutazione.

Dall'esame di tali risultanze, l'Amministrazione ha ragionevolmente dedotto la pericolosità del ricorrente per la sicurezza pubblica, essendo a tal fine sufficienti la sussistenza di indizi di perpetrazione di fatti di reato e la correlata esigenza, perseguita dal provvedimento, di prevenirne la assai probabile commissione.

In definitiva, ritiene il Collegio che il giudizio prognostico sulla desunta possibile pericolosità sociale è stato dunque correttamente espletato, non ravvisandosi né la violazione del d.lgs. n. 159/2011 - sussistendo i presupposti per il corretto inquadramento del ricorrente nelle categorie destinatarie della misura -, né alcun vizio di eccesso di potere nelle specifiche figure sintomatiche del vizio di istruttoria e di eccesso di potere, tanto da potersi desumere una palese illogicità o irragionevolezza della valutazione discrezionale effettuata.

Alla luce delle superiori argomentazioni, il gravame deve essere respinto.

3.- In ragione dell’ampia discrezionalità di cui l’amministrazione è investita nella materia in oggetto, reputa il Collegio che sussistano le eccezionali ragioni necessarie per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

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