TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-05-13, n. 202101544
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Pubblicato il 13/05/2021
N. 01544/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2020, proposto da
Consolazione Corsaro, rappresentata e difesa dall'avvocato D M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Italferr S.p.A.- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane non costituito in giudizio;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, piazza Trento, 2;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Alfio Papotto, rappresentato e difeso dall'avvocato Placido Asero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della nota della Italferr s.p.a. – Valutazione riserve espropri e subappalti del 19.02.2020 (prot.: DGCC.VRES.0013370.20.U), avente ad oggetto: <<Raddoppio tratta ferroviaria Bicocca – Catenanuova – Notifica Decreto di Occupazione d'Urgenza ex art. 22 - bis D.P.R. 327/01 e avviso per la redazione del verbale di consistenza ed immissione nel possesso>>(PATERNÒ Numero di Piano: 6E), contenente <<Avviso di immissione in possesso e stato di consistenza per esecuzione Decreto di Occupazione di Urgenza>>della Italferr s.p.a. e del <<Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione o all'asservimento>>n. 008 del 23.01.2020 a firma del Direttore Territoriale Produzione - Dirigente dell'Ufficio territoriale per le espropriazioni di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché degli allegati elenco ditte e piano parcellare, notificati alla ricorrente in data 13.03.2020;
-ove e nella misura e nelle parti in cui sia lesiva degli interessi e dei diritti della ricorrente, del <Progetto Esecutivo delle opere di cui alle prescrizioni n.8, 19,21, 28, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 dell'Allegato 1 all'Ordinanza del Commissario n. 28 del 20 marzo 2017, degli interventi di miglioramento e di continuità per alcune viabilità esistenti interferenti con la nuova sede ferroviaria, della ottimizzazione degli interventi di risoluzione delle interferenze con la condotta del gas metano di SNAM alla pk 18+160 ed alla pk 30+ 136>>, inclusi gli allegati ed elaborati che ne fanno parte integrante ed ivi richiamati, adottato con <<Delibera n. 19 Esercizio 2018 Asse ferroviario Palermo-Catania-Messina Raddoppio della tratta Bicocca – Catenanuova>>del 13.12.2018;
-ove e nella misura e nelle parti in cui sia lesiva degli interessi e dei diritti della ricorrente, della <<Relazione Tecnica NV – VIABILITÀ NV02>>del 15 giugno 2018, resa dalla direzione tecnica di Italferr s.p.a. sul progetto esecutivo, anch'essa conosciuta solo successivamente alla notifica del 13.03.2020 del citato decreto di occupazione d'urgenza n. 008 del 23.01.2020 ;
-ove e nella misura e nelle parti in cui sia lesiva degli interessi e dei diritti della ricorrente, della <<Relazione generale - Analisi comparativa ambientale e archeologica tra progetto definitivo e progetto esecutivo>>e, segnatamente di quanto anche graficamente riportato dalle pagg. 30-34 sulla prescrizione n. 36, resa dalla Direzione Tecnica, U.O. Architettura, Ambiente e Territorio della Italferr s.p.a nel luglio 2018, conosciuta solo successivamente alla notifica del 13.03.2020 del citato decreto di occupazione d'urgenza n. 008 del 23.01.2020 ;
- ove e nella misura e nelle parti in cui sia lesiva degli interessi e dei diritti della ricorrente, del Parere n. 2899 del 07.12.2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
-dell'<<Avviso di avvio del procedimento volto all'approvazione del progetto delle varianti ai fini dell'acquisizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. CUP:J11H3000180001>>del 15.10.2018;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ove e nella misura e nelle parti in cui siano lesivi degli interessi e dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Alfio Papotto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa A A B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Ordinanza n. 9 del 14 aprile 2015, è stato approvato il progetto preliminare del raddoppio della tratta ferroviaria Bicocca- Catenanuova (Asse Ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina) rientrante nell’elenco delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui alla delibera CIPE n. 62/2011e all’art. 1, comma 8bis del D.L. 133/2014;con successiva ordinanza n. 28, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni, n. 39 del 1° aprile 2017, è stato approvato con prescrizioni il progetto definitivo che, per quanto di interesse nel ricorso in esame, proposto dalla proprietaria del terreno contraddistinto dalla particella n. 544 del foglio 90 complessivamente estesa mq 6698, prevedeva originariamente l'esproprio di mq 95 per deviazione strada pubblica (SP 102/II) e l’occupazione temporanea di mq 370 per realizzare una viabilità provvisoria per esigenze di cantiere ed eventuale garanzia di accesso al limitrofo fondo di proprietà della Ditta Papotto Alfio (particella 566).
Le aree sopra descritte sono state occupate in forza del decreto n. 37 del 22 maggio 2018, come da verbale di immissione nel possesso redatto il 5 luglio 2018, depositato in atti.
In sede di sviluppo del progetto esecutivo e in conformità a quanto già previsto nell’ordinanza n. 28 /2017 di approvazione del progetto definitivo (v. in particolare allegato 1 “parte integrante all’ ordinanza n. 28/2017”) si è reso necessario apportare varianti necessarie al recepimento delle prescrizioni nn. 18, 19, 21, 28, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47,48, 49, 50, 51 e 52 di cui al citato Allegato 1.
Quindi - previa pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità delle ulteriori opere integrative del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 166, comma 2° e 169, comma 6° del D.lgs.163/2006 - con ordinanza n. 19 del 13 dicembre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo in variante che, per quanto di interesse, ha previsto la maggiore espropriazione di mq 938, in luogo dell’originaria occupazione temporanea di mq 370.
Infine, con decreto n. 8/2020 è stata disposta l’occupazione d’urgenza delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di cui al progetto approvato con ordinanza n. 19/2018.
Con il ricorso in esame, notificato in data 1 luglio 2020, la ricorrente - premesso di non aver partecipato al relativo procedimento di cui all’avviso pubblicato sui quotidiani, poiché alla comunicazione non era allegata né la relazione illustrativa, né il piano particellare e neppure l’elenco delle ditte proprietarie - ha impugnato il decreto di occupazione e l’avviso di immissione in possesso (entrambi notificati il 13 marzo 2020) unitamente agli atti presupposti della procedura espropriativa che ritiene “priva sia di pubblica che di privata utilità” e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 166 comma 2° del D.lgs. 163/2006 e degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Violazione del contraddittorio e del giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea presupposizione e carente istruttoria. Violazione dell’art. 2 D.P.R. 327/2001, in relazione alla ritenuta inidoneità dell’avviso “collettivo” a soddisfare l’effettiva ed utile partecipazione degli interessati.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001;violazione del contraddittorio e violazione del giusto procedimento in ragione dell’omessa comunicazione individuale della delibera n. 19 del 13.12.2018 di approvazione del progetto esecutivo in variante.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 169 commi 3° e 6° del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001 per mancanza dell’utilità pubblica della variante. Violazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 22 bis comma D.P.R. 327/2001. Eccesso di potere per erronea presupposizione, omessa motivazione, difetto di istruttoria, manifesta illogicità ed irragionevolezza, abnormità, contraddittorietà. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e minimo sacrificio. Violazione dell’art. 2 D.P.R. 327/2001. Violazione dei principi di buon andamento dell’attività amministrativa”. In sintesi parte ricorrente sostiene che la maggiore espropriazione sia del tutto estranea alle finalità di adeguamento alla prescrizione n. 36 (realizzazione di una corsia di decelerazione) e sia stata strumentalmente prevista al solo fine di “favorire” la posizione di altro proprietario della limitrofa particella n. 566, sig. Papotto.
Il Ministero delle Infrastrutture e ei Trasporti si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
RFI si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con successiva memoria dell’11 settembre 2020 ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso in relazione alla tardiva impugnazione della delibera n. 19 del 13 dicembre 2018 e la conseguente l’inammissibilità dell’impugnativa dei successivi provvedimenti (decreto di occupazione d’urgenza ed avviso del verbale di consistenza ed immissione in possesso) per carenza di interesse in quanto atti consequenziali alla delibera n. 19/2018;ha, inoltre, controdedotto alle censure articolare in ricorso chiedendone il rigetto.
Si è costituito in giudizio anche il controinteressato Papotto che ha sostanzialmente “confermato” che la stradella interpoderale, parallela alla corsia di decelerazione nasce dalla esigenza di consentire l’ingresso al proprio terreno che altrimenti rimarrebbe intercluso.
Con ordinanza n. 548/2020 la Sezione ha respinto la domanda cautelare per mancanza di alcun pregiudizio grave e irreparabile.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche e all’udienza del 12 maggio 2021 il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio esamina le eccezioni di rito formulate da RFI con la precisazione che le verifica della tempestività/ammissibilità dell’impugnazione deve essere condotta attraverso l’esame dei primi due motivi di ricorso con i quali parte ricorrente sostiene che in mancanza di comunicazione/notificazione individuale non poteva decorrere alcun termine di impugnazione.
La controversia verte sostanzialmente sull’approvazione del progetto esecutivo (delibera n. 19/2018) nella parte in cui prevede l’espropriazione di un’area maggiore (mq 938) rispetto a quella prevista nel progetto definitivo del 2017, mentre non sono dedotte autonome censure nei confronti del decreto di occupazione d'urgenza del 23 gennaio 2020 che, peraltro, è un atto che si limita ad anticipare gli effetti del successivo decreto di esproprio e, come tale, è autonomamente impugnabile solo per contestazioni in ordine alle modalità con cui è stata posta in essere la suddetta anticipazione degli effetti, ovvero per la non necessità dell'anticipazione degli effetti, non anche per altro tipo di censure connesse- come nel caso di specie - alla scelta dell'area da espropriare, scelta già effettuata a monte con la delibera n. 19/2018 di approvazione della variante e contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 169, comma 6°;
Anche l’autonoma impugnazione dell’avviso di immissione in possesso è da ritenersi inammissibile, trattandosi di atto privo di natura “provvedimentale”.
Quanto all’impugnazione della delibera n. 19/2018 è pacifico tra le parti che la procedura espropriativa riguardi un’infrastruttura strategica disciplinata ratione temporis dagli artt. 163 e segg. del D.lgs 163/2006;in particolare, l’art. 166 prevede che le garanzie partecipative, in espressa deroga all’art. 11 del D.P.R. 327/2001, si svolgano con modalità semplificate e che la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato ai privati interessati “ con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambienta le” (pubblicazione sui quotidiani e deposito degli atti presso la sede dell’ufficio espropriante);è, altresì, previsto che “ nel termine perentorio di sessanta giorni ( dimezzato a 30 giorni ai sensi dell’art. 33 del D.L. 133/2014 ) dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ”.
Con specifico riferimento all’approvazione di varianti l’art. 169, comma 6°, prevede che “ Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato (…) previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166 ”.
O, è documentato in atti che in data 15 ottobre 2018 sono state pubblicate le comunicazioni previste dal citato art. 166 (sui quotidiani La Repubblica, La Sicilia edizione Catania e La Sicilia edizione Enna) e che parte ricorrente non ha ritenuto di partecipare al procedimento, né di visionare gli atti del procedimento regolarmente depositati presso la sede di RFI;deve, quindi, ritenersi, perfezionato in capo alla ricorrente l'effetto di presunzione legale di conoscenza dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto di variante, in conseguenza della pubblicazione del relativo avviso, con le modalità semplificate di cui all’art. 166, comma 2° del D.lgs. 163/2006;inoltre, la circostanza che all’avviso pubblico non fossero allegati la relazione illustrativa e l’elenco delle ditte è del tutto irrilevante poiché la disposizione normativa, anche tramite il richiamo all’art. 5 del