TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-20, n. 202300904
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2023
N. 00904/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2023, proposto da
J S, rappresentato e difeso dall’avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Reggio Calabria del 23.2.2022, notificato il 7.2.2023 (cat. A12/2022/IMM/II Sez. NR. 12) con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione presentata in data 5.8.2020 tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 103 co. 2 del D.L. 19.5.2020 n. 34, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 91 dell’11 maggio 2023;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento in epigrafe la Questura di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza presentata in data 5.08.2020 dal ricorrente – già in possesso di un titolo di soggiorno provvisorio, con scadenza in data 8/5/2020, per protezione internazionale – ai fini del rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro subordinato ex art. 103, comma 2, del D.L. 19.05.2020 n. 34.
2. A fondamento del diniego la Questura oppone un’unica ragione ostativa, deducendo che il richiedente “ non risulta aver svolto, in data antecedente al 31.10.2019, regolare e documentata attività lavorativa in uno dei tre settori indicati dalla legge … sopramenzionata… ”, non avendo egli “ esibito, all’atto di presentazione della richiesta di emersione … idonea documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dei settori di attività di cui all’art. 4 del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020 ”.
2.1. Nel provvedimento si dà inoltre atto della rinuncia da parte del richiedente, su richiesta della stessa Amministrazione, alla domanda di protezione internazionale, sul rilievo secondo cui la pendenza del relativo procedimento avrebbe precluso l’accesso “ alla procedura sanatoriale, la suddetta ‘rinuncia’ venendo a tenere luogo della ‘scadenza’ del titolo pregresso, come normativamente richiesto ”.
2.2. Per effetto di quest’ultima circostanza, infine, il provvedimento rivolge altresì l’invito “ a presentarsi entro e non oltre quindici giorni lavorativi … al più vicino posto di Polizia di Frontiera per lasciare il territorio italiano ”, essendo, appunto, venuta meno la condizione della pendenza del procedimento di asilo legittimante la permanenza nello Stato.
3. In punto di diritto, richiamata la memoria procedimentale presentata in riscontro al preavviso di diniego, il ricorrente deduce, con un primo motivo, i vizi di violazione di legge (art. 103, co. 2, d.l. n. 34/2020) ed eccesso di potere per illogicità, carenza della motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento, avendo l’Amministrazione arbitrariamente preteso, quale condizione per l’ammissibilità dell’istanza di emersione, la previa rinuncia alla domanda di protezione internazionale, in relazione alla quale egli era titolare di un titolo di soggiorno venuto a scadere l’8.05.2020. Tale condizione non sarebbe, infatti, prevista dalla normativa emergenziale in materia di emersione, non contemplandosi un siffatto obbligo ai fini dell’ammissibilità delle domande volte all’ottenimento di un titolo di soggiorno temporaneo per ricerca occupazione (art. 103, comma 2). Inoltre, la rinuncia al procedimento di asilo non sarebbe stata affatto spontanea, venendo piuttosto sollecitata – per come d’altro canto esplicitato nello stesso provvedimento – al fine di poter “accedere alla procedura sanatoriale”, e peraltro senza fornirsi alcuna adeguata informazione circa le conseguenze per l’evenienza di esito sfavorevole di quest’ultima. Sul medesimo versante il ricorrente rileva, ancora, che l’operato della Questura si porrebbe, altresì, in contrasto con le direttive applicative fornite dal Ministero dell’Interno agli uffici periferici con apposite circolari, potendosi dalle stesse desumere che l’opzione tra le due procedure de quibus possa essere proposta ai cittadini extracomunitari richiedenti asilo soltanto nel caso di conclusione positiva dell’istruttoria relativa alla domanda di emersione ex art. 103, co. 2, d.l. n. 34/2020, posto che, diversamente, i medesimi si vedrebbero, in caso di rigetto, privi del titolo di soggiorno correlato all’anzidetto peculiare status.