TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-04-19, n. 201800607
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Pubblicato il 19/04/2018
N. 00607/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01276/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2013, proposto da:
N C, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, G C, G P, con domicilio eletto presso lo studio Michele Medici in Bari, via Ricciotto Canudo, n.24/D;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, via Melo, n.97, è domiciliato ex lege;
per l'annullamento
dell'E-Message n.13975/SU/CS/3.5.2 di protocollo del 18 luglio 2013 (notificato il 24 luglio 2013), con il quale il Dipartimento Impiego del Personale di Roma dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano ha rigettato la richiesta di trasferimento ex art.33, comma 5 della legge 05 febbraio 1992, n.104 presentata dal ricorrente;
di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso notificato il 21.9.2013 e depositato il 7.10.2013, l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato.
Con memoria depositata il 23.1.2018, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
Chiede adottarsi pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Nessuna opposizione ha manifestato l’amministrazione resistente.
Non sussistendo motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza formulata, deve adottarsi la pronuncia indicata in dispositivo.