TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-07-28, n. 201504061
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Testo completo
N. 04061/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06311/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6311 del 2009, proposto da:
L F, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Napoli, viale Gramsci,10;
contro
Comune di San Marco dei Cavoti in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. R P, con domicilio eletto presso Bruno Mantovani in Napoli, Via Morgantini N.3;
per l'annullamento
della procedura espropriativa avente ad oggetto zone occupate e loro restituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Marco dei Cavoti in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente acquistava, a seguito di una divisione ereditaria, la proprietà di un fondo (part. ex 209 ed ex 1145 ora 1157) insistente nel Comune di San Marco dei Cavoti. Il Comune approvava con la delibera della Giunta regionale n. 5390/78 la dichiarazione di pubblica utilità, per la realizzazione della rete idrica e fognaria, che insisteva solo in minima parte (per un’estensione di mq.347 rispetto ai mq.1347) sulla proprietà della ricorrente. In seguito l’amministrazione procedeva ad occupare altre zone al fine della realizzazione delle strade quali via Gramsci e via Aldo Moro, ora giunte a completamento e regolarmente trafficate.
Il ricorrente adduceva l’illegittimità dell’occupazione per assenza della notifica oltre che vizi e carenze del correlato procedimento ablatorio.
La parte resistente invece considerava intervenuto l’acquisto a titolo originario, per usucapione della proprietà, a vantaggio della pubblica amministrazione, essendo decorsi dall’epoca della realizzazione delle opere stradali oltre venti anni.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Per un verso, s’osserva che l’accoglimento di istanze restitutorio-risarcitorie