TAR Ancona, sez. I, decreto ingiuntivo 2015-03-20, n. 201500029

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, decreto ingiuntivo 2015-03-20, n. 201500029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500029
Data del deposito : 20 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00045/2015 REG.RIC.

N. 00029/2015 REG.PROV.PRES.

N. 00045/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 45 del 2015, proposto da:
Comune di Macerata, rappresentato e difeso dall'avv. C B M, con domicilio eletto presso Simone Fadalti in Ancona, corso Stamira 49;

contro

Il Bracciale S.r.l.;

per l’ingiunzione

al pagamento della complessiva somma di €. 759.255,00, oltre agli interessi maturati e maturandi, al tasso legale, dal 28/05/2012 all’effettivo saldo, a titolo di debito contrattuale a carico della s.r.l. Il Bracciale, nei confronti del Comune di Macerata, derivante dalla “Convenzione urbanistica per l’attuazione del PCL 15”, stipulata, tra le parti sopra indicate, in data 27/05/2009 con atto pubblico Rep. 22628, a rogito Segretario Generale del Comune.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 118 cod. proc. amm., 633 e 640 cod. proc. civ.;

Vista l’ordinanza presidenziale n.16 del 06/02/2015, che ha disposto – ai sensi dell’art.640 c.p.a. – di integrare la prova del credito rimasto inadempiuto, a mezzo di documentati chiarimenti circa le lungaggini ed i ritardi nell’inizio dei lavori;

Viste le note esplicative del Comune del 05/03/015;

Considerato che trattasi di controversia riguardante diritti soggettivi di natura patrimoniale, derivanti da “Convenzione urbanistica di attuazione del PCL 15”, stipulata dal Comune di Macerata in data 27/05/2009, ricompresa nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi degli artt.7, comma 5 e 133, comma 1, lett. A) n.2 e lett. F) c.p.a., cui segue la competenza ad emettere provvedimento di ingiunzione;

Ritenuto che trattasi di un diritto di credito – mai negato dalla Società debitrice – avente ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile, fondata su prova scritta, rimasto inadempiuto, nonostante la dilatazione e rateizzazione del contributo dovuto, assentita dal Comune, che ha poi provveduto, con raccomandata A.R. del 30/0/2014, a diffidare al pagamento del dovuto;

Considerato che la domanda merita accoglimento, essendo fondata su prove scritte da cui risulta con certezza l’esistenza del diritto di credito, liquido ed esigibile vantato da parte ricorrente;

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