TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-03-02, n. 202000342
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Pubblicato il 02/03/2020
N. 00342/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2014, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 40;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria definitiva dei funzionari che hanno presentato domande di trasferimento ad altra sede in esecuzione del bando approvato con decreto in data 1 agosto 2013, graduatoria redatta dalla competente Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio Terzo e non pubblicata, nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di punti 1,2833, anziché il maggiore punteggio di punti 1,4208 ad essa spettante in forza della corretta valutazione dei titoli di cui all'art. 12 co. 2 (soppressione incarico) e dell'art. 13 co. 1 (funzioni di comando di reparto) del precitato bando e nella parte in cui la medesima è stata collocata al 4° posto anziché al 3° posto della graduatoria definitiva;
per l'accertamento
- del maggior punteggio ad essa effettivamente spettante in forza dei suindicati titoli, con ogni conseguenziale statuizione circa la posizione di graduatoria e maturazione dell'interesse al trasferimento di sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 il consigliere G A e uditi per le parti i difensori, avv. F M e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. La dottoressa -OMISSIS-, con la qualifica di vice comandante di reparto, ha prestato servizio presso l'Istituto penitenziario di -OMISSIS-dal 26 maggio 2011 al 18 settembre 2011, quando questa sede è stata soppressa, e presso l'Istituto di-OMISSIS-dal mese di settembre 2011.
Ha partecipato all’interpello annuale per la mobilità del personale direttivo dell'Amministrazione penitenziaria, presentando domanda il 9 settembre 2013 per il trasferimento — in ordine di preferenza — agli Istituti di Turi e di Bari (come vice comandante) e all'Istituto penitenziario per i minori di Bari (come comandante).
Tra i titoli vantati, dichiarava di aver svolto le funzioni di comando per un periodo non inferiore a tre mesi (presso l'Istituto penitenziario di Spinazzola).
Nella graduatoria definitiva però si è vista attribuito il punteggio complessivo di punti 1,2833, anziché di 1,4208, spettanti a norma dell’articolo 12, comma. 2 (soppressione di incarico), e all’articolo 13, comma 1 (funzioni di comando di reparto), del bando, sicché la medesima è stata collocata al 4° posto anziché al 3° posto della graduatoria.
Ai fini di ottenere la corretta attribuzione del punteggio, l’interessata impugna la detta graduatoria, deducendo i motivi così rubricati:
“1. - Violazione ed erronea applicazione dell'art. 12 del decreto 1.03.2013 a firma del Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in relazione all'art. 12 del decreto 5.11.2012 della medesima Autorità. Eccesso di potere”;
“2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 13 del decreto 1.08.2013 a firma del Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Eccesso di potere”.
In concreto, chiede l’attribuzione di punti 0,0125 (per il trasferimento d’ufficio) e di punti 0,125 (per l’incarico di comando).
Si è costituito il Ministero della giustizia, in data 6 marzo 2014, depositando gli atti del procedimento.
Non risulta alcun’ulteriore attività difensiva se non la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, ex articolo 82 del codice del processo amministrativo, in data 9 agosto 2019, e il reiterato deposito della graduatoria definitiva.
All’udienza del 25 febbraio 2020 la causa è stata riservata per la decisione.
B. Il bando (“Interpello Nazionale anno 2013”) prevedeva, all’articolo 6, l’ iter di “Formazione della graduatoria per titoli”.
In particolare, il procedimento comprendeva prima una graduatoria provvisoria;successivamente alla sua pubblicazione, il dipendente poteva poi presentare una domanda di revisione del punteggio attribuito.
L’esame di queste domande era attribuito ad un’apposita commissione. Ricevuti i verbali di quest’ultima, la Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria avrebbe emanato la graduatoria definitiva per titoli.
In base al comma 10 dell’articolo 6, inoltre, “La pubblicazione [della graduatoria definitiva] di cui al comma 9 vale come risposta alla istanza di revisione”.
Nella fattispecie, dalla documentazione processuale emerge che la ricorrente abbia in effetti presentato la domanda di revisione e che la commissione l’abbia esaminata, rigettandola.
In particolare, la commissione ha evidenziato che le funzioni di comando dell’Istituto di -OMISSIS-decorrevano giuridicamente dal I ottobre 2011, in base alla stessa nota di conferimento del 17 maggio 2011;il I ottobre 2011 l’interessata era però già stata trasferita a Trani. Di conseguenza, non aveva diritto ad alcun punteggio per tale titolo.
Di fronte a questa chiara spiegazione della mancata attribuzione del punteggio per le funzioni di comando la ricorrente non ha fornito alcun elemento né giuridico né fattuale (anche attraverso idonea documentazione) a smentita o a confutazione dell’esito del riesame, limitandosi nell’atto introduttivo del giudizio a denunciare l’astratta violazione della disciplina dell’interpello senza riferimento alla concreta applicazione di tale regole al caso in esame.
Di conseguenza, il secondo motivo di doglianza si rivela infondato.
A tal punto occorre osservare che la differenza di punteggio tra il dipendente collocato al terzo posto della graduatoria e l’odierna istante è di punti 0,1167, sicché anche l’eventuale accoglimento del primo motivo di ricorso non produrrebbe alcun effetto utile, poiché vengono pretesi per il titolo vantato (trasferimento d’ufficio) solo punti 0,0125, non sufficienti a scavalcare il collega.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Considerate la natura degli interessi e l’attività difensiva svolta, è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.