TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-08-08, n. 202415743
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2024
N. 15743/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05982/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5982 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sidiki Kanu e Mayra Dominga Lauletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f)
l. n. 5 febbraio 1992, n. 91, adottato dall’amministrazione resistente in data 21 gennaio 2020 e notificato al ricorrente in data 26 febbraio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 28 giugno 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 21 gennaio 2020, n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 26 febbraio 2020 il Ministero resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS- in data 29 ottobre 2014, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
A sostegno della propria decisione la p.a. ha richiamato quanto emerso negli atti istruttori – e indicato nel preavviso di diniego ex art. 10- bis , l. n. 241/1990 – in ordine al fatto che l’istante: a) era stato deferito all’A.G. dalla ER Milano Rogoredo in data 26 dicembre 2000 per « inosservanza norme soggiorno stranieri »; b) aveva ricevuto una contestazione in data 26 maggio 2003 per « violazione di cui all’art. 337 c.p. e rifiuto indicazioni sulla propria identità personale »; c) era stato deferito in data 22 agosto 2015 per « porto abusivo d’armi ».
2. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 29 giugno 2020 il sig. -OMISSIS-:
- ha evidenziato di non aver impugnato tempestivamente il provvedimento (entro il termine del 22 giugno 2020, calcolato avuto riguardo alla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19) e ha chiesto di essere rimesso in termini per errore scusabile;
- ha lamentato la « nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione », sostenendo che l’amministrazione aveva il dovere di esplicitare le ragioni del suo diniego e non poteva « limitarsi a riportare di aver redatto in data 16 aprile 2019 il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni », e ciò anche in ragione del fatto che la notifica del preavviso di rigetto si era perfezionata per compiuta giacenza in posta;
- ha lamentato l’illegittimità della decisione dell’amministrazione per « difetto di motivazione ed istruttoria », evidenziando che i deferimenti della polizia indicati nel preavviso di rigetto non avevano avuto alcun seguito, che le contestazioni nei suoi confronti erano tutte infondate e che comunque le condotte alle stesse sottese non potevano essere considerate, in concreto, sintomi di inaffidabilità.
3. In data 16 febbraio 2021, l’amministrazione resistente ha depositato una relazione con cui:
- in via preliminare, ha eccepito la tardività del ricorso e l’insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini;
- nel merito, ha sostenuto l’infondatezza di tutte le doglianze del ricorrente.
4. In data 2 aprile 2021, il ricorrente ha insistito per la rimessione in termini, rimarcando la natura scusabile dell’errore in cui era incorso.
5. Con ordinanza Tar Lazio, I- ter , 8 aprile 2021, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare.
6. Con memoria del 17 maggio 2024, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle sue domande.
7. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 28 giugno 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.