TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-06-22, n. 201800771
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Pubblicato il 22/06/2018
N. 00771/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2017, proposto da
Magliola Real Estate S.r.l. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto 27;
contro
Comune di Santhià, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, in Torino, via Confienza n. 10;
Sindaco del Comune di Santhia' non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-a) ordinanza 9.3.2017, n. 27, (notificata il 16/21.3.2017), con la quale il Sindaco del Comune di Santhià ha ordinato alla società ricorrente in concordato preventivo ed al Commissario liquidatore - ai sensi dell'art. dell'art. 54 c. 4 del d.lgs. n. 267/2000 - “… di provvedere, entro e non oltre 10 giorni, alla raccolta e smaltimento nelle discariche autorizzate dei pezzi di lastre frantumate presenti sulla copertura del fabbricato e di quelle disperse sul terreno circostante …”, nonché di “… provvedere, entro e non oltre 12 mesi, alla bonifica della copertura dell'immobile in premessa con i metodi che riterrà più opportuni tra quelli previsti al punto 3 del D.M. 6.9.1994 (sostituzione, incapsulamento, ecc.) del manto di copertura contenente le seguenti fibre: amianto - crisotilo …”;
-b) ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ivi compreso - per quanto possa occorrere - l'ordinanza 14.4.2017, n. 40, di proroga del termine di scadenza degli adempimenti relativi alla rimozione immediata dei pezzi di amianto rinvenuti sul terreno e sulla copertura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santhià;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria in Comune di Santhià di un compendio immobiliare di circa 170.43 mq. ubicato in Santhià, via Due Giugno s.n., costituente il complesso industriale adibito all’attività di realizzazione e riparazione di veicoli ferroviari svolta dalla estinta società Magliola Antonio e Figli s.p.a. ed oggi parzialmente utilizzato dalla società I.F.I. s.p.a.: nell’area sud, che interessa il presente giudizio, vi sono tre capannoni di vaste dimensioni, attualmente inutilizzati, in stato di forte degrado, costituiti da una struttura portante in cemento armato e pilastri in ferro e da una copertura composta da lastre sovrapposte in eternit alternate a lastre di metacrilato (cioè di materiale plastico, avente la funzione di dare luce ai locali sottostanti adibiti alle lavorazioni industriali).
2. Nel corso del 2016 a seguito della segnalazione - da parte di uno dei proprietari delle abitazioni sorte nelle vicinanze del predetto complesso industriale – sulla presenza di coperture in eternit in condizioni di forte degrado ed usura strutturale nei fabbricati industriali dismessi dell’area sud, il Comune di Santhià ha avviato una procedura di verifica delle condizioni di conservazione delle lastre di eternit dei predetti capannoni industriali, avvalendosi del Servizio Territoriale di Vercelli dell’A.R.P.A., al fine di stabilire la presenza di amianto nelle lastre di copertura e nelle pareti ed il loro grado di pericolosità per la salute pubblica in ragione del cattivo stato di manutenzione e conservazione dei fabbricati. L’A.R.P.A. nel corso del sopralluogo del 16.12.2016 (doc. 3), oltre a riscontrare alcuni pezzi di lastre frantumate nel terreno circostante e sulle coperture stesse, ha acquisito alcuni campioni delle lastre in fibro-cemento presenti sulle pareti e sulla copertura dei capannoni ed ha proceduto a far analizzare i campioni di tale materiale in laboratorio. In base alle analisi effettuate ARPA ha ritenuto non solo che le lastre analizzate contenevano amianto ma anche che l’ ‘indice di degrado’ del materiale prelevato era pari a 0,65/100 per gli elementi di copertura e di 0,52/100 per gli elementi delle pareti verticali in base al metodo di calcolo previsto dalla Procedura tecnica ‘U.RP.T104’ dell’A.R.P.A.
3. In esito a tali accertamenti il Sindaco del Comune di Santhia ha emanato l’ordinanza contingibile ed urgente in epigrafe indicata, con la quale ha imposto di procedere alla bonifica della intera copertura dei capannoni nei successivi 12 mesi e immediata rimozione dei pezzi di lastre rinvenuti sul terreno circostante e sulla copertura stessa;l’ordinanza ha inoltre imposto alla proprietà “… la predisposizione di un programma di controllo, custodia e manutenzione dei materiali contenenti amianto, così come previsto al punto 4 del D.M.