TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-12-01, n. 201109449

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-12-01, n. 201109449
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201109449
Data del deposito : 1 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07373/2009 REG.RIC.

N. 09449/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07373/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7373 del 2009, proposto da:
G C B, A B, S F, V D V, L B, rappresentati e difesi dagli avv.ti V D e G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Davoli in Roma, via E. Albertario, n. 21;

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

Alessandro Onida ed Emanuela Orsini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Maria Montaldo e Carlantonio Nardi, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Roma, v.le delle Milizie, n. 38;

per l'annullamento:

- del d.p.c.m. del 15.12.2008, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21.02.2009 di "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia;

- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, in particolare della proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n.29872.U del 6.08.2008 nonchè quatenus opus della nota prot. n. 1453 del 1.10.2008 a firma del Sottosegretario di Stato.


Visto il ricorso;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministraioni;

Visto l’atto di costituzione in giudizio degli intimati

contro

-interessati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 novembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto di costituzione in giudizio ex art. 10 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, i ricorrenti, dipendenti, a seguito del superamento di concorso pubblico, del Ministero della giustizia, inquadrati nelle aree funzionali “C”, “B” ed “A” del Dipartimento organizzazione della giustizia, agiscono avverso la rideterminazione delle piante organiche dell’amministrazione di appartenenza operata con l’impugnato d.p.c.m. 15 dicembre 2008, che ritengono pregiudizievole delle loro aspettative di progressione economica e di carriera mediante riqualificazione, nonché dei loro diritti ad ottenere l’esecuzione dei trasferimenti già decretati e futuri.

L’impugnazione è estesa alla connessa proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota n. 29872.U del 6 agosto 2008, nonché alla nota n.1453 del 1° ottobre 2008 a firma del Sottosegretario di Stato.

Al riguardo parte ricorrente espone che:

- in seguito all’entrata in vigore della l. 242/2000 il Ministero della giustizia ha assunto con contratto a tempo determinato e per un periodo massimo di 18 mesi personale privo di esperienza e professionalità specifica, attinto dalle graduatorie dei lavoratori socialmente utili, nell’attesa di provvedere alla rideterminazione organica prevista dall’art. 1 della legge stessa;

- nell’immediato seguito il Ministero ha interrotto i procedimenti di riqualificazione del personale di ruolo già banditi e si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 19 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, di prorogare i predetti contratti a tempo determinato;

- leggi successive hanno previsto la possibilità di avvalersi di detto personale sino al 31 dicembre 2006 (289/2002;
350/2003;
311/2004;
266/2005);

- l’art. 1, comma 247, della l. 266/2005 ha consentito di avviare procedure concorsuali per titoli ed esami per reclutare personale a tempo indeterminato, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività svolte dal personale a tempo determinato;

- la l. 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 1, comma 519 ha consentito alle amministrazioni indicate, tra cui il Ministero della giustizia, la facoltà di procedere, a domanda, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato, presentante gli ivi previsti requisiti di anzianità, purchè assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge. Per la stabilizzazione del personale mediante procedure diverse, entro i limiti dei posti di organico disponibili, è stato previsto il rispetto dei principi generali e della normativa vigente in tema di reclutamento del personale pubblico.

Tanto premesso, sostiene parte ricorrente che per la categoria dei lavoratori socialmente utili non sono stati rispettati né i limiti di capacità degli organici né quelli delle procedure selettive, che non sono state svolte in senso proprio, con la conseguenza che l’operazione di stabilizzazione (definitivamente portata a compimento nel dicembre del 2008 con l’assunzione a tempo indeterminato di un rilevante numero di ex l.s.u.) non sfugge alla sanzione di nullità di cui all’art. 36, comma 2, del d. lgs. 165/2001 ed è comunque illegittima perché contra legem .

Ciò in quanto, in particolare, secondo parte ricorrente, non sono state effettivamente soddisfatte le operazioni logicamente prodromiche alla predetta assunzione, ovvero l’individuazione del fabbisogno di personale in base alle vacanze accertate ed ai corrispondenti profili professionali e la definizione delle procedure di mobilità del personale già inquadrato a tempo indeterminato, atteso che la prima operazione è intervenuta formalmente con il d.p.c.m. 27 ottobre 2005, ma, sostanzialmente, solo nel 2008, con l’atto oggetto di impugnativa, mentre l’obbligo di assestare il personale di ruolo mediante procedure di mobilità ad interpello – che pure erano state fatte salve dall’art. 74, comma 5, della l. 133/2008 – non è stato soddisfatto, con l’effetto di bloccare i ricorrenti nelle loro posizioni funzionali di partenza, anche per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di riduzione delle dotazioni organiche e della spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni.

In altre parole afferma parte ricorrente che l’impugnato d.p.c.m., nel ridefinire la pianta organica, l’ha confezionata su misura per gli ex precari e per il personale in mobilità proveniente da altre amministrazioni, decurtando, al contempo, pesantemente le aree del personale, cui parte ricorrente appartiene, maggiormente funzionali al Dipartimento organizzazione della giustizia.

Tanto premesso, parte ricorrente deduce avverso gli atti impugnati:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e dell’art. 17-bis, comma 4, della l. 400/88.

Parte ricorrente sostiene che la rideterminazione organica avrebbe dovuto essere adottata nella forma del decreto del Presidente della Repubblica (e non del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) ed all’esito del relativo procedimento;

2) violazione e falsa applicazione di legge e dei principi generali del diritto – carenza di potere in parte qua – eccesso di potere per falsità dei presupposti di fatto e di diritto – illegittimità derivata.

Parte ricorrente denunzia che prima di procedere alla stabilizzazione di cui trattasi, l’amministrazione avrebbe dovuto individuare il numero di vacanze presente negli organici, all’esito dell’esperimento delle procedure di mobilità del personale già inquadrato.

Tale processo sarebbe, invece, stato invertito, con l’effetto che la rideterminazione organica è stata la tappa finale di un processo di sanatoria volto esclusivamente a rimediare alla incancrenita situazione di illegittimità in cui versava il personale ex l.s.u., per la indebita proroga dei contratti e per la irregolarità degli atti prodromici alla stabilizzazione, violativi di norme imperative.

Nel descritto contesto, lamenta ancora parte ricorrente che l’amministrazione, entrato in vigore il d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, che ha imposto la riduzione degli assetti organizzativi pubblici, ed in connessione con la stabilizzazione in discorso, ha sospeso, con l’impugnata nota 1° ottobre 2008 , n. 1459, l’esecuzione dei 1308 provvedimenti di trasferimento del personale di ruolo già disposti, nonostante l’art. 74, comma 5, della legge in parola ne facesse espressamente salva l’efficacia, allo scopo di non occupare nella nuova adottanda pianta organica i posti corrispondenti alle figure professionali del personale in mobilità delle altre amministrazioni e dei candidati alla stabilizzazione. L’amministrazione ha poi proposto la nuova dotazione organica recepita nell’impugnato d.p.c.m., che, nominalmente, in apparente omaggio alla riduzione imposta per legge, riduce l’organico di 3.536 unità, ma, di fatto (per il preesistente scostamento tra l’organico effettivo e quello formale), lo aumenta, per effetto dell’assunzione delle 1588 unità ex l.s.u., con trasformazione/novazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, nonché delle altre categorie di personale transitato da altre amministrazioni dello Stato.

Con ciò sanando rapporti giuridici sorti sulla base di atti violativi di disposizioni di norme di legge imperative;

3) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica – eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti di fatto e di diritto – difetto di istruttoria e di motivazione – contraddittorietà – illogicità manifesta – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta.

Parte ricorrente indica tutti gli elementi rivelatori della circostanza che la rideterminazione della pianta organica, priva di motivazione, è stata effettuata non al fine del raggiungimento di una organizzazione strumentale al perseguimento del miglior interesse pubblico specifico affidato al Ministero della giustizia, bensì al solo fine di consentire la stabilizzazione in parola, con funzione di ammortizzatore sociale;

4) violazione e falsa applicazione della l. 133/2008 – eccesso di potere per sviamento –

contraddittorietà – carenza di istruttoria – carenza assoluta di motivazione – illogicità manifesta – perplessità – elusione di orme imperative – illegittimità derivata.

Parte ricorrente denunzia il contrasto tra l’apparente decurtazione di 3536 unità ed il reale ingresso del contingente speciale di 1588 lavoratori ex l.s.u. e di un numero imprecisato di dipendenti regionali di livello B3, C1, C2 e C3 transitati per effetto delle convenzioni con le Regioni.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti impugnati, parte ricorrente ne domanda l’annullamento.

2. Costituitasi in resistenza, l’intimata Amministrazione, eccepita l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili nonché la sua infondatezza, ne domanda il rigetto.

3. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dagli intimati

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