TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2024-07-30, n. 202400554

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2024-07-30, n. 202400554
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400554
Data del deposito : 30 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2024

N. 00554/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00450/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V B e B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, comunicato in data 3.4.2024, recante la reiezione dell’istanza di riscatto a titolo gratuito ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 1092/1973, e di computo degli stessi periodi ai fini della determinazione dello stipendio, ai sensi dell’art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, ai fini pensionistici e del calcolo dello stipendio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Premesso che:

- il -OMISSIS-. -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento reiettivo della sua istanza di riscatto gratuito ai fini pensionistici degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. n. 1092/1973, nonché di computo del medesimo periodo agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all’anzianità di servizio, ai sensi dell’art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010;

- l’Amministrazione ha motivato il diniego facendo riferimento al fatto che l’istante è stato iscritto nel ruolo normale degli ufficiali provenendo non dai civili o dai ruoli inferiori, bensì dal ruolo speciale ad esaurimento;

Rilevato che il ricorrente lamenta:

i) l’omessa considerazione che le citate disposizioni normative ancorano i benefici in parola unicamente al possesso della laurea quale condizione necessaria per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo (s.p.e.), essendo irrilevante che l’interessato sia transitato dal ruolo speciale ad esaurimento anziché dai ruoli inferiori o dai civili;

ii) la mancata comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990;

Ritenuta fondata ed assorbente la prima censura, giacché:

- l’art. 32 del d.p.r. n. 1092/1973 e l’art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010 stabiliscono che, se per la nomina a ufficiale in s.p.e. sia stato richiesto il diploma di laurea, o titolo equipollente, gli anni di durata legale del corso di studio universitario sono conteggiati senza oneri agli effetti pensionistici e stipendiali. In altri termini, qualora il titolo accademico sia prescritto dalle norme sul reclutamento, l’arco temporale del corso di laurea secondo l’ordinamento universitario è da considerare utile per definire sia il trattamento di quiescenza e la durata del rapporto lavorativo (per la possibilità di anticipare il collocamento a riposo), sia l’ammontare dello stipendio e del t.f.r.;

- secondo l’elaborazione giurisprudenziale, l’art. 32 del d.p.r. n. 1092/1973 attribuisce il diritto al riscatto gratuito del periodo di studi universitari in presenza di due requisiti, id est che il richiedente ricopra la qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo e che, per la relativa investitura, sia stata necessaria la laurea;
non occorre, invece, che provenga dai ruoli inferiori o da carriere civili, potendo essere già ufficiale in s.p.e. del ruolo speciale ad esaurimento, per il quale la laurea non era condizione di accesso (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 9 aprile 2024, n. 269;
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27 febbraio 2024, n. 88;
id., 1° dicembre 2023, n. 372;
id., 21 aprile 2023, n. 160), oppure ufficiale in s.p.e. entrato in servizio prima dell’istituzione del ruolo normale e rimasto in detto ruolo grazie al titolo di studio accademico (T.A.R. Liguria, sez. I, 13 maggio 2024, n. 344). Tale interpretazione estensiva si appalesa coerente con la ratio dell’art. 32 cit., che mira a compensare quei lavoratori che hanno ritardato l’inizio della carriera per compiere un percorso di studi superiori, dei quali l’Amministrazione militare si avvantaggia adibendoli ad una funzione per la quale è richiesta la laurea: pertanto, la norma si applica non soltanto quando il titolo accademico sia indispensabile per acquisire in via originaria lo status di ufficiale in s.p.e., ma anche nei casi in cui risulti funzionale agli sviluppi di carriera successivi all’immissione in servizio (in tal senso, con riferimento alla fattispecie simile degli ufficiali non militari del disciolto Corpo forestale dello Stato transitati ex lege nel ruolo degli ufficiali forestali dell’Arma dei Carabinieri, si vedano, ex plurimis , Cons. St., sez. II, 30 maggio 2024, n. 4841;
Cons. St., sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8680;
T.A.R. Toscana, sez. I, 10 luglio 2024, n. 868;
T.A.R. Basilicata, sez. I, 1° giugno 2023, n. 346;
T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 27 ottobre 2022, n. 1036). Le medesime considerazioni valgono per la determinazione del trattamento stipendiale, in base al disposto dell’art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010;

- nel caso in esame il deducente, nominato ufficiale del ruolo speciale in s.p.e.-OMISSIS-v. doc. 6 ricorrente), ha acquisito la qualifica di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale a decorrere dal -OMISSIS- (doc. 7 ricorrente). Segnatamente, a seguito dei provvedimenti legislativi di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, egli ha utilmente partecipato alla prima procedura di transito dal ruolo speciale al ruolo normale prevista dall’art. 2214- quinquies , comma 1, del d.lgs. n. 66/2010: in conformità alla suddetta norma di legge, l’art. 2 del bando, emanato con decreto direttoriale del 26 settembre 2017, prescriveva tra i requisiti il possesso della laurea magistrale/specialistica, o di titolo equipollente, in una delle classi indicate dal Comando Generale dell’Arma (doc. 8 ricorrente). Pertanto, il diploma di laurea in giurisprudenza – conseguito dal ricorrente prima dell’arruolamento e, precisamente, il -OMISSIS- (doc. 5 ricorrente) – ha costituito titolo imprescindibile per accedere al ruolo normale degli ufficiali in s.p.e.;

Ritenuto conclusivamente che, in relazione a quanto precede, il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed accertamento del diritto del -OMISSIS-al computo, senza oneri a suo carico, degli anni di durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) sia ai fini pensionistici (eccettuati, naturalmente, eventuali periodi di studio contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili in virtù di disposizioni diverse ex art. 2 del d.l. n. 694/1982), sia agli effetti stipendiali;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite, in considerazione della complessità della normativa in materia, fatta eccezione per l’importo versato dal ricorrente a titolo di contributo unificato che, stante l’esito favorevole del giudizio, dovrà essergli rimborsato dall’Amministrazione soccombente.

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