TAR Bari, sez. III, ordinanza collegiale 2012-07-24, n. 201201505
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N. 01505/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2011, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dall'avv. V D R, con domicilio eletto presso l’avv. V D R in Bari, via della Costituente 19/E;
contro
Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F F, con domicilio eletto presso l’avv. F F in Bari, via E. Mola, 34;
nei confronti di
C M, M P, G C;
per l'annullamento
previa sospensiva
della graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di e.r.p. relativa al bando di concorso regionale n. 5/2008, di assegnazione di alloggi popolari del comune di Bari pubblicata in data 15.12.2010, nella parte in cui posiziona al n. 1708 l’odierno ricorrente avendogli assegnato n. 5 di punteggio totale;
nonché ogni altro atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la decisione adottata dalla suddetta commissione in esito al ricorso presentato dall’odierno ricorrente, datato 24.04.2009 e riportata nell’allegato “elenco ricorsi” al numero d’ordine 264 nella parte in cui, testualmente, recita: “non si accoglie il ricorso per antigienicità e locali impropri in quanto il rilevatore non ha potuto redigere il verbale di consistenza per assenza del concorrente”;
e comunque, per il riconoscimento in favore del ricorrente del punteggio previsto dall’art. 6 della legge regionale 54/84 per la condizione sia di locale adibito impropriamente ad alloggio (punti 4) sia di alloggio antigienico (punti 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della I Commissione Formazione Graduatorie Mobilità Bari e Provincia;
Visto il decreto presidenziale con cui il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. V D R, nessuno comparso per la I Commissione formazione graduatorie e mobilità;
Vista la richiesta, presentata in data 18 aprile 2011, con la quale l’avv. V D R ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali;
visto il disposto dell’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
tenuto conto, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 8.4.2004, n. 127, dell’attività professionale svolta dall’avv. D R, della natura e del valore della controversia;
considerato che, per la quantificazione di onorari e diritti di avvocato, si ritiene che la causa abbia valore indeterminabile di non particolare importanza;
visti l’art. 6 del D.M. 8.4.2004, n. 127, nonché gli importi riportati alla Sezione III dell’annessa Tabella A (onorari giudiziali) ed alla tabella B (diritti di avvocato), rapportando detti valori alle voci elencare dal richiedente a titolo di onorari, diritti e spese generali;
visto l’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002 che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, dispone la riduzione alla metà dei compensi da corrispondere al difensore;