TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-05-24, n. 202303168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-05-24, n. 202303168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303168
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2023

N. 03168/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04092/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4092 del 2021, proposto da
e-distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C e G d V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Santa Lucia n. 15, presso l’avvocato P L;



contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;
Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento della Regione Campania - Direzione Generale 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile UOD 50.18.05 Genio Civile di Caserta prot. 2021.0421916 del 18 agosto 2021;

- di ogni altro atto presupposto e connesso, anche non conosciuto e, in particolare, della nota del Comune di Trentola Ducenta (acquisita al protocollo regionale n. 0365629 del 12 luglio 2021) recante il “ Parere contrario in merito alla richiesta ex art. 12 comma 3 della L.R: n. 16/2017 (giusta richiesta 7258 del 12.05.2021) ” e dell’atto della Genio Civile di Caserta prot. reg. n. 0256030 del 12 maggio 2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;




FATTO e DIRITTO

1. Con l’impugnato provvedimento prot. 2021.0421916 del 18 agosto 2021, avente a oggetto la “ Richiesta di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della nuova Cabina Primaria "Casapesenna", relativi impianti elettrici AT/MT di cabina primaria e relative linee AT 150 kV e MT 20kV di raccordo alla rete esistente, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli art. 5, 6, 8, 12 della L.R. n. 16 del 22/06/2017. Richiesta di indizione Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi del D. Lgs n. 127 del 30 giugno 2016. Numero prot. E-DIS- 13/07/2020 AUT_2099552 Provvedimento semplificato (art .2 co. 1 L. 241/90) ”, la Regione Campania, preso atto del parere contrario espresso dal Consiglio comunale di Trentola Ducenta con deliberazione n. 9 dell’11 giugno 2021 in relazione all’ipotizzata localizzazione dell’opera, ha ritenuto “ la richiesta di indizione della conferenza dei servizi, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 0339540 del 17.07.2020, … improcedibile, ai sensi dell’art. 2 co. 1 della L. 241/90 ”, e ha conseguentemente disposto l’archiviazione della relativa istanza.

2. Avverso tale determinazione, insorge la ricorrente articolando plurime censure.

3. Con ordinanza n. 1853 del 2 novembre 2021, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che, “ trattandosi di un impianto da realizzare, difetta [sse] nella specie il carattere di attualità ed irreparabilità del danno evocato, in assenza della prova del carattere strategico o quanto meno significativo dello stesso per la rete infrastrutturale ”.

4. Nel merito, il ricorso è fondato, nei sensi e limiti di seguito esposti.

4.1. La legge regionale n. 16 del 2017 ( Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale ) prevede la seguente scansione procedimentale:

1) “ 1. La domanda di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linee ed impianti elettrici, corredata del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore ad 1:25.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti, è presentata alla Giunta regionale …

3. Il richiedente trasmette, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai Comuni interessati per gli aspetti urbanistici e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda è integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso non sussistono interferenze con aree soggette a vincoli o con infrastrutture lineari o a rete, il richiedente lo attesta nella domanda di autorizzazione.

4. I pareri ed i nulla-osta devono essere rilasciati dalle amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Il termine è interrotto se l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta, rappresenta esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale

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