TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-11-20, n. 202000681

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-11-20, n. 202000681
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000681
Data del deposito : 20 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2020

N. 00681/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00387/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2020, proposto da
N. L., rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

per la declaratoria di nullità ovvero di inefficacia e/o l'annullamento, in parte qua,

- del provvedimento a firma congiunta del Capo della Polizia Direttore generale Pubblica Sicurezza e del Direttore Generale del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale personale e Formazione del Ministero della Giustizia del -OMISSIS- con il quale, in asserita esecuzione delle statuizioni della sentenza del TAR Marche n.-OMISSIS- il dott. L. “sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato, è trasferito, ai sensi del D.P.R. 339/82 nel ruolo del personale della Amministrazione giudiziaria…inquadrato nella figura professionale del funzionario giudiziario, terza area F3, a decorrere dalla data in cui assumerà effettivamente servizio…” nella parte in cui, “rilevato che il dott.L. N. non può essere destinato in un ufficio giudiziario di -OMISSIS- atteso che il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno in data -OMISSIS-, ha comunicato che il predetto è stato citato a comparire, in qualità di imputato, davanti al Tribunale di -OMISSIS-..questi viene destinato al Tribunale di Sorveglianza -OMISSIS-…”;

- della nota del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno del -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento di trasferimento, mai comunicata;

- e di ogni atto preliminare, presupposto, susseguente e consequenziale, anche non cognito, tra cui, con indicazione non esaustiva:

a) della nota prot.n.-OMISSIS- con la quale l'Ufficio IV-Gestione del Personale presso il Ministero della Giustizia ha trasmesso il provvedimento di trasferimento del dott. L. anche al Tribunale di Sorveglianza -OMISSIS-;

b) della nota prot.n.-OMISSIS- avente ad oggetto “..Sostituto commissario coordinatore della Polizia di StatoL. N... transito nel ruolo del personale dell'amministrazione giudiziaria, ai sensi del D.P.R. 24.4.1982 n. 339” del Dipartimento Pubblica sicurezza Ministero dell'Interno – Divisione 2^, che richiama la nota prot. n. -OMISSIS- Ministero della Giustizia, con “la quale è stato trasmesso, registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso codesto Dicastero, il provvedimento di trasferimento presso i ruoli della Amministrazione Giudiziaria, del dott. L.”;

e, per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente ad essere trasferito presso l'Amministrazione della Giustizia - Tribunale di -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 il dott. T C e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il presente giudizio trae origine dalla sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal dott. L. (all’epoca sostituto commissario coordinatore della Polizia di Stato) avverso il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva espresso parere negativo al transito dello stesso dott. L. nei ruoli del Ministero ai sensi dell’art. 8 della L. 339/1982.

Il dott. L. aveva richiesto il transito essendo stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto ma idoneo al servizio nei ruoli del personale civile dello Stato che non comportino l’uso delle armi.



2. Nella sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. ha condiviso entrambe le censure articolate dal dott. L. nel ricorso n. 554/2019 R.G., evidenziando che:

- “ …parte ricorrente coglie nel segno nel momento in cui evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990 l’amministrazione procedente non poteva, nella specie, sospendere il termine massimo previsto dalla legge per la conclusione del procedimento, in quanto la documentazione mancante (ossia lo stato matricolare dell’interessato) era direttamente acquisibile presso l’amministrazione di provenienza del dott. L. (e fra l’altro il Ministero dell’Interno ha provveduto ad inviare tale documentazione in tempi rapidi).

Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo sotto questo profilo, visto che, come il Consiglio di Stato ha statuito già da molto tempo (ex plurimis, Sez. IV, n. 1318/1996), decorso il termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito da parte dell'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo al servizio per motivi di salute, si forma, ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.P.R. n. 339/1982, il silenzio-assenso dell'amministrazione ricevente restata inerte… ”;

- “ …il Collegio non ritiene in ogni caso esaustiva la motivazione addotta dal Ministero della Giustizia, tenuto conto: della nota carenza di organico che affligge i Tribunali italiani, specie con riguardo ai ruoli di funzionario di cancelleria e di segreteria;
del titolo di studio e dell’abilitazione alla professione forense posseduti dal dott. L.;
del fatto che il ricorrente, in ragione della delicatezza dei compiti svolti alle dipendenze della Polizia di Stato, offre anche le massime garanzie di riservatezza e di competenza in relazione alle mansioni che dovrà svolgere presso l’Amministrazione della Giustizia…
”.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi