TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202401064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202401064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401064
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 01064/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01893/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1893 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R A, con domicilio eletto presso lo studio Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani, 110;

contro

Comune di Rende, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione della Commissione straordinaria n.-OMISSIS- adottata con i poteri della Giunta comunale «Attività ispettiva ex art. 145, comma 4, del D.lgs. 267/00. Verifiche eseguite con i poteri del collegio degli ispettori e risultanze attività ispettiva. Rescissione ex art. 145, comma 4, DLGS. 267/2000 del contratto rep. -OMISSIS- stipulato con -OMISSIS-, avente ad oggetto “Affidamento in concessione della gestione del -OMISSIS-in -OMISSIS-” di proprietà comunale - -OMISSIS- e Revoca atti connessi»;

- della relazione “Risultanze attività ispettiva ex art. 145, comma 4, del D.lgs. 267/00 svolta, giusta nota di incarico prot. n.-OMISSIS-, sull'affidamento in concessione del -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rende;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 18.12.2023 e depositato in pari data la ricorrente -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante -OMISSIS-, ha esposto:

-) a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica le era stata affidata la gestione del -OMISSIS-sito in -OMISSIS- prendendo possesso dello stabile, previa sottoscrizione del contratto in data -OMISSIS-;

-) in seguito all’affidamento, stipulava contratti con numerose associazioni -OMISSIS- onde consentir loro di svolgere le relative attività;

-) in data -OMISSIS-, la Commissione Straordinaria del Comune di Rende ha annullato, ai sensi dell’art.145 T.U.E.L., l’intera procedura, con contestuale rescissione del predetto contratto.

1.1- Ritenendo illegittimo il provvedimento in quanto carente dei presupposti di cui all’art.145 TUEL, viene proposto ricorso per i seguenti motivi:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/1990 - ART.33 COST. – ART.145 TUEL – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI – CONTRADDITTORIETA’ – SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA

Parte ricorrente afferma non sussistere i presupposti per l’adozione del contestato provvedimento extra ordinem e, a tal proposito, rileva che:

-) egli non è mai stato concretamente dedotto di alcun collegamento della criminalità organizzata con l’associazione ricorrente ed il suo legale rappresentante, privo di alcun legame con soggetti appartenenti ad associazioni di stampo mafioso e le uniche informazioni distoniche proverrebbero da un testo pubblicato su un blog locale, ritenuto non attendibile e contro il quale il legale rappresentante della ricorrente ha sporto due querele, sfociate in altrettanti procedimenti penali tuttora in corso, aspetti, questi ultimi, non considerati dalla Commissione straordinaria sebbene ritenuti di significativo rilievo;

-) le motivazioni a base del provvedimento commissariale atterrebbero a criticità prive di nesso con la criminalità organizzata e, anche a voler ammettere la mera violazione delle norme relative all’evidenza pubblica, il potere in astratto esercitabile dalla Commissione Straordinaria sarebbe stato (non già quello di annullamento ex art. 145, comma 4 d.lgs. n. 267 del 2000 o di recesso dal contratto già concluso) ma quello di annullamento, comunque in concreto non più esercitabile per decorso del limite temporale annuale previsto dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990;

-) né il provvedimento commissariale sarebbe qualificabile come revoca giusta art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, non facendosi ivi riferimento alla “nuova valutazione dell'interesse pubblico originario” che giustifichi detto provvedimento, peraltro non seguito da indennizzo;

-) da ciò anche sproporzione e irragionevolezza del provvedimento rispetto alla finalità di ripristino della legalità sottesa alla norma del citato art. 145 TUEL.

II) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

2.1) Parte ricorrente deduce falsità dell’affermazione del provvedimento impugnato, per cui “ come rilevato dalla Commissione di accesso prefettizia, la concessione di cui trattasi è avvenuta in favore di una Associazione il cui legale rappresentante è legato da vincoli di parentela ad esponenti apicali della locale criminalità organizzata ”, come indicato nella memoria depositata il -OMISSIS- alla Prefettura di Cosenza, al Comune di Rende ed alla Procura della Repubblica D.D.A. Catanzaro (che non ha promosso alcuna iniziativa avverso il predetto -OMISSIS-) e come da certificato storico di famiglia (parimenti inoltrato alla Commissione straordinaria).

2.2) Risulterebbe priva di sostanziale rilievo la circostanza dell’asserita omessa sottoscrizione della domanda di ammissione alla gara per il -OMISSIS- (in quanto vizio sanabile) e quanto al requisito preferenziale dei 5 anni di svolgimento di attività (per il quale il-OMISSIS- aveva prodotto documentazione relativa alla gestione di strutture -OMISSIS- fatte in proprio a suo nome) e dell’iscrizione alla Camera di Commercio (non necessaria trattandosi di attività prevalente dell’-OMISSIS-), oltre ad asserite violazioni delle norme di cui al d.lgs. 50/2016 (in quanto irrilevanti, non potendo giustificare, in nessun caso, la rescissione del contratto ex art.145 d.lgs. n. 267 del 2000).

2.3) Parte ricorrente contesta l’asserita violazione del D.P.R. n. 207/2010 (“ i lavori di cui trattasi non sono stati oggetto di alcuna attività di progettazione nelle forme e nei modi previsti dalla legge ”) evidenziando che:

-) il -OMISSIS- aveva trasmesso al Comune di Rende la documentazione necessaria e chiesto contestualmente autorizzazione allo scomputo dei costi da sostenere per il rilascio del certificato di agibilità da rilasciare dal Comune;

-) a seguito di riscontro dal Comune il -OMISSIS-, il -OMISSIS-il ricorrente forniva chiarimenti e contestava inadempimenti al Comune e il successivo -OMISSIS- reinoltrava il progetto firmato con gli elaborati richiesti;

-) il -OMISSIS- veniva caricato sul Portale S.U.E. il progetto e gli elaborati per € 115.880,00 e quindi venivano trasmessi al Comune di Rende i bonifici per la C.I.L.A. e la S.C.I.A. e le relative ricevute S.U.E.;

-) il-OMISSIS- il-OMISSIS-, richiamandosi alla S.C.I.A. presentata, ha chiesto che venisse convocata la Commissione di vigilanza per l’autorizzazione alle attività oggetto della segnalazione stessa;

-) in data -OMISSIS- la Commissione di vigilanza ha fornito parere favorevole con prescrizioni, tra cui lo studio previsionale di impatto acustico previsto dalla legge n. 447 del 1995, dal D.P.C.M. del 14.11.1997 e, a livello regionale, dalla l.r. n. 34 del 2019;

-) il -OMISSIS- i Vigili del fuoco hanno inviano al-OMISSIS- il protocollo del verbale della Commissione di vigilanza chiedendo la trasmissione di documenti alla cui produzione è onerato il Comune;

-) il-OMISSIS-i Vigili del fuoco hanno posto in essere il sopralluogo chiedendo adempimenti e documentazione;

-) il -OMISSIS- e quindi il -OMISSIS- il-OMISSIS- ha quindi sollecitato il Comune a rilasciare detti documenti senza ottenere riscontro, per cui il sopralluogo previsto per il -OMISSIS- è stato rinviato a data da destinarsi;

-) ancora, l’impianto -OMISSIS- non viene utilizzato.

Dalla suddetta ricostruzione parte ricorrente conclude nel senso che il Comune non aveva mai collaborato con il-OMISSIS- per fornire i documenti richiesti, tant’è che quest’ultimo ha dovuto ricorrere a professionista esterno per tali adempimenti, sobbarcandosene gli oneri.

Da ciò la contestazione dell’assunto del provvedimento impugnato per cui “l’elaborato progettuale presentato al riguardo, dalla concessionaria non può in alcun modo considerarsi progetto per carenza assoluta dei documenti minimi che caratterizzano le diverse fasi progettuali, tant’è che il competente organo comunale con nota prot. com. n. -OMISSIS- ha chiesto –senza ottenere alcun riscontro- la predisposizione e la previa acquisizione di una progettazione di livello esecutivo”, osservando altresì che detta comunicazione del -OMISSIS- non è mai stata ricevuta dall’-OMISSIS-, in quanto inviata ad indirizzo pec erroneo.

2.4) Quanto al mancato pagamento dei canoni concessori per le annualità 2022 e 2023, parte ricorrente rileva di aver chiesto lo scomputo dei canoni in data -OMISSIS- alla presentazione del primo progetto.

Quanto, poi, alla prima contestazione, rileva che essa è intervenuta in data -OMISSIS-per i canoni 2021 (euro 4730,18) e in pari data viene riscontrata con saldo degli arretrati entro il mese di dicembre.

Ancora, il -OMISSIS-egli aveva ulteriormente chiesto lo scomputo dei canoni alla luce del progetto presentato, cui faceva seguito il-OMISSIS-la delibera con approvazione lavori e approvazione scomputo;
a seguire, il -OMISSIS- il-OMISSIS- aveva comunicato l’inizio dei lavori il -OMISSIS-, cui seguiva l’allegazione di fatture, e a cui seguivano i certificati di regolare esecuzione dei lavori (allo stato per complessivi € 71.581,65) da cui scaturiva, a sua volta, l’agibilità parziale della struttura.

2.5) Circa l’omesso pagamento delle utenze idriche per l’annualità 2022 e l’elusione del pagamento della T.A.R.I., parte ricorrente rileva di aver presentato istanza di rateizzazione e di aver pagato n. 3 rate, con residuo di n. 2 rate, mentre la nota prot. -OMISSIS-, non è mai stata ricevuta.

2.6) Il ricorrente contesta l’assunto circa il “ Senso di impunità. Tolleranza da parte dell’ente almeno fino all’insediamento della Commissione d’accesso in data -OMISSIS- ” rilevando che il mancato pagamento dei canoni era già intervenuto, come comprovato da diffida del-OMISSIS-e richiesta pagamento canoni del -OMISSIS-.

Parimenti, in relazione alla nota del -OMISSIS-, di richiesta documentazione, questi avrebbe fornito, il successivo -OMISSIS-, quanto richiesto.

Parimenti la nota del -OMISSIS- è stata riscontrata dal-OMISSIS- con pec di pari data.

2.7) Quanto, poi, alla circostanza (ritenuta “particolarmente grave” dall’Amministrazione) dell’esecuzione di manufatti abusivi (piccole casette di legno prefabbricate) rileva di aver dato preventiva comunicazione, non contestata, il -OMISSIS- e comunque di aver più volte conferito con i tecnici comunali su tale aspetto;
per altro verso, tali opere non erano soggette a S.C.I.A. in quanto amovibili e comunque sono state rimosse dallo stesso gestore alla luce delle contestazioni

2.8) Rileva il ricorrente di aver presentato la fideiussione richiesta, l’assicurazione rischio danni contro terzi e dipendenti e l’assicurazione per i fruitori della struttura mediante tesseramento all’ente promozione-OMISSIS- (assicurazione inclusa nel tesseramento).

In conclusione, a mente di parte ricorrente l’omessa considerazione delle suddette circostanze conclamerebbe l’eccesso di potere per difetto di istruttoria degli atti impugnati, nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6, PAR. 1 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA,

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