TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-10-11, n. 202200241

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-10-11, n. 202200241
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200241
Data del deposito : 11 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2022

N. 00241/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00187/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 187 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Südtirolporphyr der Graus Barbara - Sudtirolo Porfidi di Graus Barbara, impresa individuale, in persona della legale rappresentante B G, rappresentata e difesa dall’avvocato M G e dall’abogado V K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio degli stessi in Bolzano, via Manlio Longon, n. 4;

contro

Amministrazione separata dei beni di uso civico del Comune di Appiano sulla Strada del Vino, in persona del Presidente pro tempore , e Comune di Appiano sulla Strada del Vino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

nei confronti

Montiggler Porphyr s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale di deliberazione del Comitato dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico del Comune di Appiano sulla Strada del Vino n. 36 del 17.8.2021;

- dell’avviso d’asta di “ concessione per la messa a disposizione della superficie e per la gestione della cava di porfido “Im Holz” nel bosco di Monticolo” dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico del Comune di Appiano sulla Strada del Vino e relativi allegati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.12.2021:

- del verbale dell’asta pubblica del 14.9.2021 dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico del Comune di Appiano sulla Strada del Vino;

- del verbale di deliberazione del Comitato dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico del Comune di Appiano sulla Strada del Vino n. 41 del 14.9.2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Appiano sulla Strada del Vino e dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico del Comune di Appiano sulla Strada del Vino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2022 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

( Salva diversa specificazione, i documenti citato nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dalle Amministrazioni resistenti ).



1. Oggetto di impugnazione sono gli atti di gara dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico del Comune di Appiano sulla Strada del Vino (di seguito ASBUC) indicati in epigrafe riguardo alla concessione a terzi della coltivazione della cava detta “ Im Holz ”, sita nel bosco di Monticolo del Comune di Appiano sulla Strada del Vino (di seguito Comune di Appiano), identificata dalla p.f. 6272/1 e dalla p.ed. 3648, C.C. Appiano, intavolate in proprietà al Comune di Appiano, con natura di terre di uso pubblico.



2. Con il ricorso introduttivo viene dedotto un primo motivo di impugnazione relativo all’“ incompetenza assoluta del potere di disporre della superficie p.f. 6272/1 e p.ed. 3648 dell’ABUC del Comune di Appiano ” per poi poggiare, in via di graduato subordine, sui seguenti motivi di impugnazione:

2) violazione di legge, indeterminatezza oggetto della concessione ”;

3) violazione di legge, statuto ABUC ”;

4) violazione di legge con riferimento all’art. 18 l.p. n. 17/1993 e art. 14 l. 241/1990 ”;

5) eccesso di potere e violazione di legge con riferimento al d.lgs 50/2016 ”;

6) eccesso di potere violazione di legge con riferimento all’art. 4 d.lgs 50/2016 ”;

5) [recte 7 ] violazione di legge, art. avviso d’asta ”.



3. Con controricorso del 18 ottobre 2021 si sono costituiti formalmente in giudizio il Comune di Appiano, nonché l’ASBUC, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo. Con memoria di produzione dd. 23 novembre 2021 le amministrazioni resistenti versavano in atti i documenti concernenti l’impugnata gara.



4. Successivamente, in data 20 dicembre 2021, la ricorrente ha depositato i motivi aggiunti, notificati in data 19 novembre 2021, con i quali ha chiesto l’annullamento degli ulteriori atti in epigrafe indicati e concernenti l’aggiudicazione della procedura di gara, per i medesimi motivi già proposti con il ricorso principale e presentati per c.d. illegittimità derivata, che venivano testualmente trascritti.



5. In vista della pubblica udienza del 28 settembre 2022 le amministrazioni resistenti hanno prodotto ulteriori documenti (2a memoria di produzione dd. 12 luglio 2022) e una memoria difensiva, eccependo l’inammissibilità del primo motivo del ricorso introduttivo per acquiescenza, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti, sia per la mancata impugnazione del disciplinare nel frattempo stipulato, sia per l’inammissibile posizione di conflitto di interessi con se stessa essendo la ricorrente B G assieme a Mathà Johann, socia della controinteressata e aggiudicataria ditta Montiggler Porphyr s.r.l., concludendo nel merito per il rigetto del ricorso per infondatezza.



6. La ricorrente replicava alle deduzioni con memoria depositata in data 8 settembre 2022.



7. Sentite le parti all’udienza pubblica del 28 settembre 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



8. Il presente ricorso, integrato con motivi aggiunti, segue la gara espletata dall’ASBUC nel 2020 per l’affitto della superficie di cui alla p.f. 6272/1 e alla p.ed. 3648 per la gestione della cava di porfido “ Im Holz ” a Monticolo, annullata da questo Tribunale con sentenza 30 marzo 2021, n. 96, perché l’affidamento aveva considerato “ la cava nella sua dimensione statica di suolo inerte e non produttivo, con palese indeterminazione dell’oggetto della concessione e delle modalità di esecuzione del contratto ”.



9. Per comprendere appieno le censure oggi formulate avverso la nuova procedura di gara espletata nel 2021 occorre ripercorrere sinteticamente la vicenda che fa da sfondo al gravame.

10. La p.f. 6272/1, sita nel bosco di Monticolo e detta “ Im Holz ”, è di proprietà del Comune di Appiano (doc. 34) ed è assoggettata alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, con natura di terre di uso civico (doc. 32). In seguito alla realizzazione di un immobile, di un impianto di frantoio, di una tettoia e di un impianto di decantazione veniva costituita la p.ed. 3648, con diritto di proprietà congiunto con la predetta p.f. 6272/1, ed inserita nella stessa partita tavolare 104/II, C.C. Appiano (doc. 33), con assoggettamento agli stessi limiti.

11. Sin dagli anni ottanta dello scorso secolo (doc. 3 ricorrente- autorizzazione 31.5.1984 e prosecuzione 17.6.1996) sui terreni predetti veniva coltivata una cava di porfido, che risulta tuttora inserita nel piano cave della Provincia autonoma di Bolzano (doc. 5 e 6 ricorrente) con la denominazione “ Im Holz ” con ultima estrazione 2019.

12. Previa delibera della Giunta comunale n. 904 del 21.10.2009 il Comune di Appiano con contratto del 17.11.2009, Rep. n. 1239, dava in concessione alla società Montiggler Porphyr s.r.l. la gestione della suddetta cava sino al 31.12.2019 (cfr. doc. 1).

13. All’avvicinarsi della scadenza del contratto di concessione l’ASBUC con delibera 12.11.2019, n. 41 autorizzava la conclusione di un contratto di concessione con la Montiggler Porphyr s.r.l. per il periodo dall’1.1.2020 fino al 31.12.2020. Il contratto veniva concluso il 9.12.2019, e repertoriato sub Rep. n. 2059 (doc. 13 ricorrente).

14. Per individuare il futuro affittuario della cava di porfido l’ASBUC con deliberazione n. 31 del 14.7.2020 bandiva un’asta (cfr. avviso d’asta doc. 14 ricorrente) mediante il metodo delle offerte segrete, che veniva aggiudicato alla società Gasser s.r.l., giusta verbale dd. 17.8.2020 (doc. 1).

15. Dopo la proposizione della società Montiggler Porphyr s.r.l. di un ricorso volto all’annullamento dell’avviso d’asta e del relativo verbale di aggiudicazione del 2020, l’ASBUC, previa deliberazione dd. 29.12.2020, n. 48, stipulava con la Montiggler Porphyr s.r.l. la concessione transitoria dd. 30.12.2020, Rep. n. 2127 (doc. 16) relativa alla gestione transitoria della cava “ Im Holz ” per il periodo dall’1.1.2021 fino al 30.6.2022.

16. Sulla base dei relativi atti di messa a disposizione della cava (“ visto che la richiedente possiede il diritto di coltivazione sulla particella oggetto della domanda ”) la Provincia autonoma di Bolzano rilasciava alla società controinteressata Montiggler Porphyr s.r.l., man mano, le relative autorizzazioni necessarie alla coltivazione: così in data 19.2.2010, n. 102000 (doc. 10 ricorrente) con scadenza 31.12.2019 e in data 6.6.2019, n. 393563 (doc. 11 ricorrente - ), con scadenza 31.12.2020 (cfr. indirettamente doc. 17 - proroga autorizzazione alla coltivazione).

17. Le predette autorizzazioni sono state prorogate con decreto della Direttrice della Ripartizione provinciale Economia dd. 12.1.2021 (doc. 17) sino al 30.6.2022 e fino a una quantità massima di estrazione da progetti approvati di 183.676 m³.

18. Orbene, annullata da questo Tribunale con sentenza 30 marzo 2021, n. 96 (doc. 1) la prima gara espletata nel 2020, l’ASBUC con l’impugnata deliberazione dd. 17.8.2021, n. 36 (doc. 2) approvava la “ procedura d’asta per la messa a disposizione della superficie e della gestione della cava di porfido “ Im Holz ” a Monticolo ”, superficie individuata nella planimetria (allegato D) dell’avviso d’asta, con aggiudicazione all’offerente con il prezzo massimo offerto. Quale autorità d’asta veniva nominato il Presidente dell’ASBUC.

19. Il relativo avviso veniva pubblicato dal 19.8.2021 al 14.9.2021 all’albo pretorio del Comune di Appiano (doc. 4). Della gara veniva data altresì notizia nel notiziario comunale del 27.8.2021 (doc. 5). Sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino/Alto Adige-Südtirol n. 34/Sez. gen., annunzi legali, parte 3, del 26.8.2021 (doc. 6), la gara veniva pubblicizzata per sunto.

20. La concessione della durata dall’1.7.2022 al 31.12.2027, al prezzo a base d’asta per il canone di concessione annuale minimo di euro 39.600,00, ha ad oggetto “ la messa a disposizione della superficie e la gestione della cava di porfido ” esclusivamente per l’attività di estrazione e lavorazione del porfido (pietra naturale) sulle aree corrispondenti con un volume massimo di scavo per la predetta durata di 60.000 m³ e con rinaturazione entro il 31.12.2027. Nell’avviso d’asta era prevista l’ispezione della superficie oggetto di concessione, da richiedere, per la presenza di un dipendente dell’amministrazione, entro il 3.9.2021, e la presentazione dell’offerta entro e non oltre il 13.9.2021, ore 12,00, con apertura dei plichi presentati il 14.9.2021, ore 11,00 (cfr. doc. 3).

21. L’allegato disciplinare (cfr. doc. 3) recava una minuziosa descrizione dell’oggetto della concessione (art. 1-6) e contemplava tutte le ulteriori disposizioni relative alla gestione del rapporto concessorio (art. 7-22).

22. La ditta Pertoll Heinrich &
Erwin snc in data 24.8.2021 (doc. 7), la ditta Gasser s.r.l. in data 30.8.2021 (doc. 10), la ditta Montiggler Porphyr s.r.l. in data 2.9.2021 (doc. 13) e la signora B G in data 3.9.2021 (doc. 14), chiedevano la comunicazione della data per il sopralluogo al fine di poter ispezionare la superficie oggetto della concessione. Unicamente la società Gasser s.r.l. chiedeva espressamente la presenza di un dipendente dell’amministrazione.

23. La ditta Pertoll Heinrich &
Erwin snc eseguiva il sopralluogo in data 30.8.2021 (doc. 8 e 9) e la ditta Gasser s.r.l. in data 1.9.2021 (doc. 11 e 12), mentre alla società Montiggler Porphyr s.r.l. e alla signora B G l’ASBUC con nota del 6.9.2021 (doc. 15) rispondeva - così tradotto dall’originale in lingua tedesca - che non vi era la necessità di procedere all’ispezione assieme a un dipendente comunale, in quanto quali attuali concessionari conoscevano al meglio la cava (“..., dass das Beisein eines Gemeindebediensteten beim Lokalaugenschein in Ihrem Fall nicht erforderlich ist, da sie als derzeitiger Konzessionär und Betreiber der Porphyrgrube die Anlage bestens kennen .”).

24. In data 7.9.2021, sub protocollo n. 6108672021 (doc. 19) veniva comunicata l’iscrizione di un’impresa individuale, denominata Südtirolprophyr der Graus Barbara - Sudtirolo Porfidi di Graus Barbara, nel registro delle imprese con immediato inizio dell’attività economica.

25. In data 13 settembre 2021 la ricorrente impresa individuale notificava il ricorso introduttivo, con il quale chiedeva l’annullamento della deliberazione dell’ASBUC n. 36 del 17.8.2021, nonché dell’avviso d’asta e relativi allegati. In via istruttoria chiedeva svolgersi accertamento tecnico volto ad accertare se “ la durata della concessione in cinque anni sia ragionevole, proporzionale ed economica avuto riguardo al prezzo base d’asta, alla limitazione della coltivazione ammessa in 60.000 mq [recte mc ] , alle limitazioni previste all’art.

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