TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-03-05, n. 202000190

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-03-05, n. 202000190
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202000190
Data del deposito : 5 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2020

N. 00190/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00260/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 260 del 2019, proposto da
- Ferriere Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati N B e G M, con domicilio digitale in atti;

contro

- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A C P, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via Verrastro n. 4;
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata - ARPAB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici è domiciliata, in Potenza, al corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;

per l'ottemperanza,

- alla sentenza di questo Tribunale pubblicata l’11 ottobre 2018, n. 657;

- per la conseguente declaratoria di nullità della deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 15 marzo 2019, nella parte in cui: «ha previsto nuovamente per il camino E6 Acciaieria: forno EAF il limite in concentrazione del CO, al termine della fase 3 e 4 Appendice 2 bis Tabella 1 e al termine della fase 5 Appendice 2 bis Tabella 2, in 100 mg/Nm3»;

nonché, in via gradata, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- della medesima deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 15 marzo 2019, pubblicata nel bollettino ufficiale regionale dell’1 aprile 2019, notificata in data 22 marzo 2019, nella parte in cui: «ha previsto nuovamente per il camino E6 Acciaieria: forno EAF il limite in concentrazione del CO, al termine della fase 3 e 4 Appendice 2 bis Tabella 1 e al termine della fase 5 Appendice 2 bis Tabella 2, in 100 mg/Nm3»;

- di tutti gli atti alla predetta deliberazione presupposti, connessi e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e dell’ARPAB;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 4 dicembre 2019, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Torna all’esame di questo Tribunale la vicenda dell’aggiornamento, con modificazioni non sostanziali, dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla ricorrente per l’impianto di proprietà denominato “Siderpotenza”, sito in Potenza, alla via della Siderurgica, zona industriale.

2. In punto di fatto, dagli atti di causa emerge che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 176 del 22 febbraio 2012, è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’impianto di cui è questione;

- con comunicazione di modificazione non sostanziale del 3 dicembre 2012, ratificata con nota del 24 dicembre 2013 del Dipartimento ambiente della Regione Basilicata, si è dato atto di come, pur mantenendo invariata l’emissione potenziale complessiva dell’impianto, ne fosse mutato l’assetto emissivo, con utilizzo non più dei 2 camini “E2” ed “E6”, ma del solo camino “E6”;

- l’odierna deducente, con nota del 12 febbraio 2013, ha presentato istanza di compatibilità ambientale - VIA e di rilascio di autorizzazione integrata ambientale – AIA, relativamente al progetto per la modifica dei limiti di emissione del monossido di carbonio e per l’ampliamento del lotto produttivo afferente l’impianto di cui è questione;

- la Giunta regionale, con la deliberazione n. 1443 del 10 novembre 2015, ha deliberato di rilasciare il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale, con esclusione dell’incremento del limite di emissione di monossido di carbonio per il camino “E6” e con l’osservanza di talune prescrizioni, tra cui, appunto, quella di confermare relativamente al predetto punto di emissione il limite di 100 mg/Nm stabilito per il monossido di carbonio con la d.g.r. n. 176 del 22 febbraio 2012;

- avverso il predetto provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, portante il numero di registro generale 657 del 2018, deducendo da più angolazioni la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere;

- la Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per sua infondatezza;

- il ricorso è stato deciso, con sentenza n. 657 dell’11 ottobre 2018, nel senso dell’accoglimento parziale, con conseguente annullamento della: «deliberazione giuntale n. 1443 del 2015 e i relativi allegati, nelle sole parti in cui hanno escluso il richiesto incremento del limite di emissione del monossido di carbonio per il camino siglato “E6”, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione intimata»;

- nelle more della richiamata decisione sono state adottate la DGR n. 113 del 17 febbraio 2017, di correzione di alcuni errori materiali presenti nella DGR n. 1443 del 10 novembre 2015, e la DGR n. 486 dell'8 giugno 2018, recante l’autorizzazione alle modifiche non sostanziali dell'installazione di cui è cenno;

- inoltre, in data 28 settembre 2018 la società ricorrente ha presentato un’ulteriore comunicazione di modificazioni non sostanziali dell’impianto, ai sensi dell'art. 29 -nonies , co. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, consistenti in:

1. sostituzione del forno ad arco elettrico "EST full Platform" autorizzato con DGR n. 486/2018 con il Forno elettrico Consteel® a carica continua;

2. nuovo impianto di trattamento della scoria siviera con eliminazione del punto di emissione in atmosfera siglato E7 (non ancora realizzato) e autorizzato con DGR n. 486/2018;

3. modifica del sistema di insonorizzazione attorno all'area forno in sostituzione della " dog house " autorizzata con DGR n. 486/2018;

4. variazione del volume complessivo dei sili di stoccaggio degli additivi del forno EAF e forno LF autorizzato con DGR n. 486 del 2018 da 70 mc a 180 mc circa;

- con l’avversata deliberazione giuntale n. 212 del 2019 si è approvata la realizzazione delle modificazioni non sostanziali dell'installazione come innanzi descritte, con conseguente aggiornamento dell’A.I.A.;

- inoltre, per quanto qui rileva, si è dato atto che l'allegato 1 e l'allegato A -bis , parte integrante del medesima deliberazione, sostituiscono integralmente l'Allegato I e l'Allegato A -bis della D.G.R. n. 486/2018, nonché impegnando la società ricorrente al rispetto delle prescrizioni contenute nei cennati Allegato 1 e nell'Allegato A-bis, per come novellati;

- ebbene, l’allegato A-bis, appendice 2-bis, tabella 1, “Quadro delle emissioni in atmosfera (al termine delle

FASI

3 e 4)”, con riguardo al camino E6, reca un limite di emissione di CO pari a 100, ovverosia lo stesso valore già fissato con DGR n. 1443 del 2015, annullata in parte qua con la ripetuta sentenza n. 657 del 2018.

2.1. In diritto, la ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento giuntale in questione per violazione o elusione del giudicato, nonché, in via gradata la sua illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

3. L’ARPAB, costituitasi in giudizio, ha concluso per l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

3.1. L’Amministrazione regionale intimata, del pari costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’inammissibilità dell’azione di nullità e l’infondatezza di quella impugnatoria.

4. Alla camera di consiglio svoltasi il 3 luglio 2019, su richiesta della ricorrente, si è disposto l’abbinamento al merito della trattazione dell’incidentale istanza cautelare.

5. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2019 il giudizio è transitato in decisione.

6. In limine litis , il Collegio osserva come, in adesione ad ampio indirizzo giurisprudenziale, vada ritenuto ammissibile il cumulo, ai sensi dell’art. 32, co. 1, cod. proc. amm., tra l’azione di annullamento di atti amministrativi in sede di cognizione e l’azione di nullità dei medesimi atti in sede di ottemperanza ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, ord. 12 maggio 2017, n. 2244).

6.1. Sempre in rito, va disposta l’estromissione dalla causa dell’ARPAB, che non è l’autorità che ha emanato il provvedimento finale, né risulta aver concretamente influito sulla determinazione del profilo contenutistico di cui si duole la deducente.

6.2. Il Collegio procede quindi alla delibazione, in sede di ottemperanza, dell’azione tesa alla declaratoria della nullità dell’atto, ovverosia all’accertamento della forma di più grave patologia dell'atto impugnato.

6.2.1. A tal riguardo, il Collegio richiama quanto disposto dall’art. 87, co. 4, cod. proc. amm., secondo cui la trattazione in pubblica udienza del giudizio di ottemperanza non costituisce motivo di nullità della decisione.

7. L’azione di nullità è inammissibile, come esattamente eccepito dalla difesa di parte resistente, alla stregua della motivazione che segue.

L’art. 112, co. 2, cod. proc. amm., nello stabilire che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione dei provvedimenti ivi elencati, è netto nel prevedere come formi oggetto del giudizio di ottemperanza non già qualsivoglia provvedimento amministrativo adottato dopo la sentenza del giudice e relativo al contenzioso oggetto del pregresso giudizio di cognizione, bensì solo quello che effettivamente concreti esecuzione della decisione invocata (Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8053).

Orbene, è evidente che la DGR n. 212 del 2019 non configuri affatto reiterazione dell’attività amministrativa in esecuzione della più volte richiamata sentenza n. 657 del 2018, bensì l’esito provvedimentale di nuova e distinta comunicazione di modificazioni non sostanziali dell’impianto, ai sensi dell'art. 29 -nonies , co. 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, presentata dalla ricorrente il 28 settembre 2018. In tale prospettiva, il fatto che in tale DGR si sia riproposto il limite di emissione di CO del camino E6 - già censurato in precedenza in relazione a differente attività procedimentale - non può essere sussunto nel novero delle attività adottate in violazione o elusione del giudicato, da far valere in sede di ottemperanza.

7.1. Fermo quanto innanzi, l’azione risulterebbe comunque infondata.

Invero, l'effetto conformativo scaturente dal giudicato, che costituisce il canone di condotta cui sono chiamati ad attenersi sia l'Amministrazione, sia le parti del giudizio, sia il Giudice dell'ottemperanza, è quello che risulta dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza da eseguire. Ora, la decisione n. 657 del 2018 di questo Tribunale ha ritenuto fondata la sola censura di insufficienza dell’istruttoria e della motivazione del provvedimento impugnato, con assorbimento di ogni altra doglianza, e ha, di conseguenza, annullato in parte lo stesso provvedimento, con espressa salvezza di ulteriori effusioni di potere amministrativo da parte dell’Amministrazione regionale. Ebbene, il vizio di difetto di motivazione produce un effetto conformativo che, determinando un vincolo di ampiezza limitata, lascia sostanzialmente integro l’ambito discrezionale affidato all’Amministrazione ai fini di un nuovo esercizio dell’attività valutativa che può anche avere nuovamente un esito negativo ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2018 n. 3664).

8. L’azione di annullamento, all’opposto, si rivela fondata, alla stregua della motivazione che segue.

Coglie nel segno il dedotto vizio di difetto di motivazione e di carente istruttoria, con riguardo al limite di emissioni innanzi descritto.

In effetti, il provvedimento impugnato, senza alcuna specifica motivazione o nuova istruttoria, e senza tener conto alcuno dell’intervenuto annullamento in parte qua della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1443 del 10 novembre 2015 ha riproposto il limite massimo di emissioni di C0 pari a 100 già contemplato in quest’ultima.

Sul punto, quindi, il Collegio non può che richiamare quanto già osservato sul punto nella decisione n. 657 del 2018, ovverosia che: «Invero, tra i principali aspetti contemplati dall’istanza congiunta di VIA e AIA figura la modifica sostanziale di gestione dello stabilimento consistente nella variazione in aumento del limite di emissioni del monossido di carbonio inerente il punto di emissione “E6”. In relazione a tale aspetto, la deliberazione giuntale n. 1443 del 2015 si atteggia quale diniego espresso, avendo appunto deciso nel senso di non autorizzare il richiesto incremento di emissioni.

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