TAR Perugia, sez. I, sentenza 2019-07-31, n. 201900459
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2019
N. 00459/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da M L, rappresentata e difesa dagli avvocati C A F e F B, D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F B in Perugia, via XX Settembre 76;
contro
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) Umbria - Funzione Pubblica, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) Umbria - Federazione Lavoratori dei Pubblici Servizi, Uil F.P.L. Umbria, C.S.A. Cisal, Uil Fpl Aziendale Regione Umbria, Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) Giunta Regionale Umbria, Nicola Locchi, Rsu Regione Umbria, Michele N, Nocchi Simone, Aloisio Gloriana, Lattanzi Chiara, Ricci Simone, Balducci Filippo, Ciacca Federico non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria del 19.2.2018 n. 141 con la quale, previa ratifica della preintesa intervenuta con le Organizzazioni Sindacali il 9.2.2018, è stato deliberato di procedere alla stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, di 35 unità nel triennio 2018-2020 attraverso procedure concorsuali totalmente riservate per titoli ed esami ed è stato approvato un primo elenco del personale potenzialmente interessato alla procedura di stabilizzazione, dal quale la ricorrente è esclusa;
2) della deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria del 26.2.2018 n. 191, con la quale, all’esito della ricognizione del personale precario in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, l’Amministrazione ha: a) preso atto dei dipendenti effettivamente interessati alla procedura di stabilizzazione, come da relativo elenco nel quale l’interessata non è contemplata; b) preso atto della capacità assunzionale per l’anno 2018; c) autorizzato l'Assessore competente alla stipula dell'intesa con le Organizzazioni Sindacali; d) approvato il Piano dei fabbisogni 2018/2020 ed autorizzato l’attivazione, entro il 31.3.2018, delle procedure di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, tramite procedure concorsuali riservate per 35 posizioni di categoria C a tempo indeterminato e parziale al 50 e) approvato la nuova dotazione organica della Giunta regionale;
3) dell’intesa definitiva stipulata tra la Regione Umbria e le Organizzazioni Sindacali in data 26.3.2018, con la quale è stato concordato, tra l’altro, di: a) prendere atto della ricognizione puntuale e nominativa del personale precario in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, tra cui non è compresa la sig.ra L, e della conseguente proposta di definizione, entro il 31.3.2018, del percorso di stabilizzazione per 35 unità nel triennio 2018-2020; b) di attuare la stabilizzazione mediante procedure totalmente riservate per titoli ed esami, ai sensi del Regolamento regionale dei concorsi 6/2010; c) di destinare alle politiche di stabilizzazione la capacità assunzionale disponibile dal 2018 e di prevedere l’assunzione di un primo gruppo di circa 15 unità nel 2018 e l’utilizzazione delle graduatorie fino al 31.12.2020; d) di impegnarsi al successivo incremento orario dei contratti degli stabilizzati ed alla verifica della possibilità di adottare ulteriori procedure di stabilizzazione per il definitivo superamento del precariato all'interno della Giunta regionale dell’Umbria;
4) della determinazione del Dirigente responsabile del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale del 26.3.2018 n. 3008, con la quale è stata adottata la procedura concorsuale di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, per 35 unità di personale di categoria C, posizione economica C1 tramite assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale per 18 ore settimanali, ed approvato il bando di concorso, a cui l'interessata è impossibilitata a partecipare in forza di quanto deciso nei provvedimenti indicati nei paragrafi precedenti;
5) del bando di concorso, per titoli ed esami, per 35 posti di categoria C, vari profili, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e dal cui novero la ricorrente è esclusa, pubblicato nella G.U., 4 Serie Speciale, n. 28 del 6.4.2018
6) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra, la preintesa stipulata tra le Regione e le OO.SS. il 9.2.2018, nonché la nota del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale del 14.3.2018, prot. 53067, non conosciuta, ma menzionata nella determinazione dirigenziale 3008/2018, con la quale la DGR 191/2018 è stata trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.10.2018:
a) della determinazione del dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale della Regione Umbria del 2.7.2018 n. 6932, successivamente conosciuta, con la quale è stato statuito che, da un lato, in sede di scioglimento della riserva condizionatamente all’esito del giudizio attualmente pendente presso codesto Tar, sarà disposta l’ammissione della dott. L ad uno solo dei profili professionali messi a concorso; dall’altro, sia ammesso alle prove il candidato Michele N, che si troverebbe in una situazione analoga a quella della ricorrente;
b) della nota del dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale della Regione Umbria del 28.8.2018, prot. 0179987, trasmessa via pec nella medesima giornata, con la quale è stata rigettata l’istanza formulata dall'interessata per il riesame della predetta determinazione dirigenziale