TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-11-29, n. 202112278

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-11-29, n. 202112278
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112278
Data del deposito : 29 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2021

N. 12278/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02245/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2245 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F F, rappresentata e difesa dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

L C, L I, S G, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti assunta nell'adunanza del 17-18 novembre 2020, prot. 308, avente ad oggetto la sostituzione dell'art. 31 bis della delibera dello stesso Consiglio n. 231/CP/2019 recante in rubrica “Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati”;
di ogni atto presupposto, tra cui la “proposta formulata dal Presidente” e l'“istruttoria della Commissione per il Regolamento e gli atti normativi” nonché i verbali delle sedute del 17 e del 18 novembre 2020;

- della “convocazione ed ordine del giorno del Consiglio di Presidenza” del 18 novembre 2020 prot. 4634;

- della nota a firma del Direttore dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza prot. 4648 del 18 novembre 2020, recante in oggetto “procedura concorsuale, mediante trasferimento, di un posto di funzione di Presidente di sezione”;

- della nota prot. 4647 del 18 novembre 2020 recante in oggetto “procedura concorsuale per la copertura di un posto di funzione di Consigliere delegato presso Sezione centrale di controllo”;

- della nota prot. 4649 del 18 novembre 2020 recante in oggetto “procedura concorsuale per la copertura di un posto di funzione, in assegnazione piena, presso Sezione centrale di controllo”;

- delle delibere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti assunte nelle adunanze del 22 dicembre 2020 e del 12-13 gennaio 2021, con le quali sono state definite le procedure concorsuali mediante interpello per la nomina (I) a Presidente della Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, (II) a Consigliere delegato presso la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, e (III) a Magistrato istruttore presso la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati in una a tutti i verbali, sia del Consiglio che della Prima Commissione, sconosciuti, e dei relativi provvedimenti di assegnazione alle predette funzioni da parte del Presidente della Corte dei conti;

con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a..

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/7/2021:

per l’annullamento

(i) della delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti assunta nell'adunanza del 17-18 novembre 2020, prot. 308, avente ad oggetto la sostituzione dell'art. 31-bis della delibera dello stesso Consiglio n. 231/CP/2019 recante in rubrica “Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati”;
di ogni atto presupposto, tra cui la “proposta formulata dal Presidente” e l'“istruttoria della Commissione per il Regolamento e gli atti normativi” nonché i verbali delle sedute del 17 e del 18 novembre 2020;
(ii) della “convocazione ed ordine del giorno del Consiglio di Presidenza” del 18.11.2020 prot. 4634;
(iii) della nota a firma del Direttore dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza prot. 4648 del 18.11.2020, recante in oggetto “procedura concorsuale, mediante trasferimento, di un posto di funzione di Presidente di sezione”;
(iv) della nota prot. 4647 del 18.11.2020 recante in oggetto “procedura concorsuale per la copertura di un posto di funzione di Consigliere delegato presso Sezione centrale di controllo”;
(v) della nota prot. 4649 del 18.11.2020 recante in oggetto “procedura concorsuale per la copertura di un posto di funzione, in assegnazione piena, presso Sezione centrale di controllo”;
(vi) delle delibere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti assunte nelle adunanze del 22 dicembre 2020 e del 12-13 gennaio 2021 e 21.2.2021, con le quali sono state definite le procedure concorsuali mediante interpello per la nomina (I) a Presidente della Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, (II) a Consigliere delegato presso la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, e (III) a Magistrato istruttore presso la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati in una a tutti i verbali, sia del Consiglio che della Prima Commissione, sconosciuti, e dei relativi provvedimenti di assegnazione alle predette

funzioni da parte del Presidente della Corte dei conti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Corte dei Conti e del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;

Vista l’ordinanza cautelare n. 1955/2021;

Vista l’ordinanza collegiale n. 4578/2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La dott.ssa F F, premesso di aver presentato domanda per partecipare all’interpello per l’assegnazione del posto di funzione di magistrato istruttore della Sezione per il controllo sui contratti secretati, indetto con delibera n. 308 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (in avanti, “Consiglio di Presidenza”) assunta nell’adunanza del 17-18 novembre 2020, avente ad oggetto la sostituzione dell’art. 31-bis della delibera dello stesso Consiglio n. 231/CP/2019, chiede l’annullamento della surriferita delibera nonché degli atti relativi alle procedure di interpello meglio specificate in epigrafe, conclusesi con la nomina del dottor L C a Presidente della Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, del dottor L I a consigliere delegato della Sezione e del dottor S G a magistrato istruttore.

Al primo motivo di impugnazione, la ricorrente fa presente che la delibera n. 308/2020 ha previsto quale requisito per partecipare agli interpelli la comprovata capacità di gestione della documentazione munita di classifica di segretezza tale da assicurare le esigenze di massima riservatezza, dimostrabile sulla base del complessivo curriculum del magistrato, anche in considerazione della specificità professionale pluriennale acquisita in funzioni di stretta attinenza ai settori della difesa e della sicurezza nazionale. Deduce che il requisito sarebbe illogico e sproporzionato in relazione all’oggetto della nomina, che concerne l’esercizio di ordinarie funzioni di controllo su contratti, di una particolare categoria, e quindi riconducibile alla fisiologica attività ordinaria relativa al controllo di legittimità dei contratti. Il requisito in parola sarebbe, inoltre, generico e arbitrario, nonché irragionevolmente discriminatorio, in quanto correlato anche al possesso dell’esperienza maturata nell’esercizio di funzioni amministrative. La richiesta della “ specificità professionale pluriennale acquisita in funzioni di stretta attinenza ai settori della difesa e della sicurezza nazionale ” si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 101 e 111 Cost., violando il principio di garanzia d’indipendenza del giudice.

Al secondo motivo, la ricorrente lamenta la mancata predeterminazione dei subcriteri e subpunteggi discrezionali da attribuirsi ai singoli candidati e l’illegittimo utilizzo del requisito di ammissione quale criterio di valutazione. Il criterio sarebbe anche affetto da genericità e il relativo punteggio assegnato in maniera immotivata e arbitraria.

Nel terzo mezzo di gravame, la ricorrente osserva che la delibera sembrerebbe essere stata adottata prima della integrazione dell’ordine del giorno, ed avrebbe, quindi, deliberato sull’indizione dell’interpello dei due posti di funzione di Consigliere delegato e del Magistrato istruttore senza che questi due punti fossero all’ordine del giorno.

Al quarto motivo, la dott.ssa F si duole del diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di accesso agli atti della procedura, ad esclusione della delibera di assegnazione del vincitore, formulando in via incidentale, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., la richiesta di ottenere tali documenti.

Alla camera di consiglio del 24 marzo 2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare presentata unitamente al ricorso, è stata disposta la fissazione della data di trattazione del giudizio nel merito.

In esito alla camera di consiglio del 14 aprile 2021, la richiesta della ricorrente di accesso, ex art. 116, comma 2, c.p.a., agli atti della procedura per la nomina a magistrato istruttore è stata accolta.

A seguito della visione della documentazione richiesta, la ricorrente ha formulato motivi aggiunti, osservando che dalla lettura dei verbali della procedura risultava che ella era stata esclusa dalla selezione in ragione del mancato possesso del requisito di partecipazione oggetto di censura. Aggiunge che il Consiglio di Presidenza avrebbe reintrodotto surrettiziamente, quale elemento rilevante, il possesso del NOS, che la delibera n. 308/2020, nel novellare l’art. 31-bis, non annoverava più tra i requisiti di partecipazione. Ritiene anche che i criteri di valutazione sarebbero stati integrati dopo avere acquisito conoscenza della identità dei candidati e che, avuto riguardo all’attribuzione del posto di funzione al dott. G, il bando non sarebbe stato applicato correttamente.

Le amministrazioni resistenti, oltre a chiedere la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, hanno anche eccepito la carenza di interesse quanto all’impugnazione degli interpelli per l’assegnazione di posti funzione per l’accesso ai quali la ricorrente non ha partecipato.

All’udienza pubblica del 17 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ai fini di una migliore comprensione della controversia, è opportuno riportare le previsioni di interesse dell’art. 31-bis della delibera 239/2019, come modificato dall’impugnata delibera del Consiglio di Presidenza n. 308/2020.

Il primo comma individua la composizione della Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati (in avanti, anche “Sezione centrale”), di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. La Sezione centrale risulta composta da un Presidente, un Consigliere delegato e un Magistrato istruttore.

Il secondo comma introduce uno specifico requisito di partecipazione, da accertare per ciascuna nomina dei magistrati da assegnare alla Sezione, così formulato: “ comprovata capacità di gestione della documentazione munita di classifica di segretezza tale da assicurare le esigenze di massima riservatezza. La sussistenza del requisito è dimostrabile sulla base del complessivo curriculum del magistrato, anche in considerazione della specificità professionale pluriennale acquisita in funzioni di stretta attinenza ai settori della difesa e della sicurezza nazionale ”.

Il terzo comma prevede che, ai fini dell’individuazione dei magistrati, il Consiglio di presidenza pubblica tre bandi: uno per Presidente, aperto ai Presidenti di sezione;
uno per Consigliere delegato, aperto ai Consiglieri;
uno per Magistrato istruttore, aperto ai Consiglieri e ai Primi referendari.

Il comma successivo stabilisce che “ Ai fini dell’assegnazione nei posti di funzione tra i magistrati aventi il requisito di cui al comma 2 e che hanno partecipato alla procedura, le domande sono scrutinate sulla base dei seguenti elementi valutativi ai fini della graduatoria delle preferenze: a) anzianità di servizio, in misura di 1 punto per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a 6 mesi nella qualifica per la quale si concorre;
b) valutazione discrezionale, mediante personale attribuzione, con giudizio motivato, per il posto o per ciascuno dei posti da assegnare, da parte di ciascun componente del Consiglio, di un punteggio pari a 1. 5. Il punteggio discrezionale viene assegnato sulla base dei seguenti criteri: a) adeguata esperienza maturata nelle funzioni di controllo, in generale, e nella valutazione degli atti muniti di classifica di segretezza, in particolare;
b) esperienza pluriennale acquisita in funzioni peculiari di stretta attinenza ai settori della difesa e della sicurezza nazionale;
c) esperienza nella materia contrattualistica
”.

Il sesto comma riguarda la procedura relativa alla nomina a Presidente e prevede che, qualora non sia nominato un Presidente di sezione, si procede, sulla base dei criteri di cui al comma 5, alla promozione estendendo la procedura ai Consiglieri aventi il medesimo requisito di cui al comma 2 con almeno venti anni di servizio nella magistratura contabile. Il Presidente promosso non può partecipare a procedure per trasferimento per 4 anni.

Di interesse è anche quanto previsto al nono comma, secondo cui “ l’assegnazione del magistrato è subordinata al rilascio del NOS. In caso di mancato rilascio del nulla osta lo stesso viene riassegnato all’ufficio di provenienza ”.

Passando all’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente, deve precisarsi, quanto all’interesse al ricorso, che vengono impugnate tre differenti procedure selettive, ciascuna delle quali è retta, quanto all’individuazione dei requisiti di ammissione, dalla delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 308/2020.

La ricorrente ha manifestato interesse unicamente alla nomina a magistrato istruttore della Sezione centrale e, pertanto, non è nelle condizioni di contestare l’esito delle altre due procedure relative alla selezione del Consigliere Delegato e del Presidente. L’interesse della dott.ssa F deve, quindi, ritenersi limitato all’annullamento della delibera n. 308/2020, nella parte in cui ha introdotto il contestato requisito di ammissione, e degli atti relativi alla nomina a magistrato istruttore.

Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.

L'art. 162, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”) prevede che “ la Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione (…) ”.

L'art. 5, comma 1 bis, del d.l. n. 28/2020, convertito in l. n. 70/2020, ha quindi previsto che, “ a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo di cui all'articolo 42, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n.

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