TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-06-17, n. 201907774

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-06-17, n. 201907774
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907774
Data del deposito : 17 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2019

N. 07774/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02722/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2722 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Sulmona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

S Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Reggiani, Ugo Nichetti, Fabio Todarello e Federico Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
Regione Abruzzo, Provincia de L'Aquila non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Comune di Anversa degli Abruzzi, Comune di Campo di Giove, Comune di Cansano, Comune di Cocullo, Comune di Corfinio, Comune di Goriano Sicoli, Comune di Pacentro, Comune di Pettorano Sul Gizio, Comune di Pratola Peligna, Comune di Prezza, Comune di Raiano, Comune di Roccacasale, Comune di Vittorito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;
Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature WWF Italia Onlus, Legambiente Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota prot. della Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA

490 del 10 gennaio 2018, avente a oggetto “Deliberazione del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, seconda parte, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata Centrale di compressione gas di Sulmona, proposta dalla società S Rete Gas S.p.A.” del 22 dicembre 2017, con la quale il Consiglio ha deliberato di consentire la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata Centrale di compressione gas di Sulmona;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Sulmona il 2.5.2018 :

- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 7 marzo 2018, avente a oggetto Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di collegamento alla rete S Rete Gas esistente. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento ella conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ex D.P.R.

8.06.2001 n. 327 art. 52-quinquies, trasmessa con nota del Dirigente dell'8 marzo 2018, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che è approvato il progetto definitivo dell'opera denominata “Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete S Rete Gas esistente”, della Società S Rete Gas S.p.A.;
è autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera;
è dichiarata la pubblica utilità dell'opera per la durata di cinque anni;
è riconosciuta la conformità degli strumenti urbanistici vigenti dell'impianto, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
è fatto obbligo alla Società S Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di impatto ambientale del 7 marzo 2011, nei pareri espressi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, nonché derivanti a nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico e di S Rete Gas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente e gli intervenienti ad adiuvandum l'Avv. A. Celotto, per l'Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature e Legambiente Onlus l'Avv. Chiariello in sostituzione dell'Avv. F. P. Febbo, per

SNAM

Rete Gas S.p.A. l'Avv. F. Novelli e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Davide Di Giorgio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 8.3.2018 e depositato il giorno successivo, il Comune di Sulmona ha impugnato la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017 (doc. 2 ric.), adottata ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, seconda parte, Legge n. 241 del 1990, con la quale è stato disposto il superamento del dissenso emerso in sede di Conferenza di servizi (espresso, in particolare, dalla Regione Abruzzo oltre che dal Comune di Sulmona, odierno ricorrente) ed è stata, altresì, disposta la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera denominata “Centrale di compressione gas di Sulmona” (nel prosieguo della pronuncia anche “Centrale” o “impianto di spinta”), da realizzarsi – su iniziativa e su progetto di S Rete Gas s.p.a. – in Abruzzo, nel Comune di Sulmona, in località “Case Pente”, quale parte integrante del più ampio progetto riguardante la costruzione del metanodotto Sulmona – Foligno di 169,2 Km, facente parte, a sua volta della c.d. “rete adriatica” dei gasdotti (inserito nella Rete Nazionale dei Gasdotti, in forza del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30.6.2004, doc. 4 S).

La menzionata “Rete adriatica” si snoda lungo un percorso di 687 Km, da Massafra (TA) a Minerbio (BO), ed è suddivisa in cinque lotti funzionali, corrispondenti alle tratte dei metanodotti Massafra – Biccari (194,7 Km), Biccari – Campochiaro (70,6 Km) Campochiaro – Sulmona (94,0 Km), Sulmona – Foligno (169,2 Km), Foligno – Sestino (113,8 Km), Sestino –Minerbio (142,6 Km). Per la realizzazione di ogni singolo lotto della rete adriatica dei gasdotti, S ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nel prosieguo, semplicemente “Ministero dell’Ambiente”) distinte istanze volte alla declaratoria della compatibilità ambientale delle opere.

2. Per quanto di interesse nella specie, l’ormai lontano 31 gennaio 2005, S Rete Gas S.p.a. presentava al Ministero dell’Ambiente, la “domanda di pronuncia di compatibilità ambientale” per la realizzazione dell’opera denominata “metanodotto Sulmona – Foligno DN 1200 mm (48‟‟) P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona”, allegando i relativi studi di impatto ambientale. In data 7.10.2010 la Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale (di seguito anche “CTVIA”) presso il Ministero dell’Ambiente, con parere n. 535/2010 esprimeva avviso favorevole in merito alla compatibilità ambientale dell’opera (doc. 2 Amministrazione).

Nella parte motiva del proprio parere la Commissione, dopo avere indicato le caratteristiche della centrale - composta da n.“3 unità di compressione, con turbina a gas di taglia pari a 11 MW circa” per una “potenzialità termica [della] camera di combustione” di 33 MW;
caratterizzata da “un sistema di produzione di gas combustibile per l’alimentazione delle turbine” … e da “un sistema di produzione di gas di servizio per l’alimentazione di tre caldaie da 370 KW” - evidenziava che la realizzazione dell’opera (comprendente sia il metanodotto che la Centrale), “è necessaria a garantire: - la funzionalità complessiva della rete adriatica, collegando i lotti, che si posizionano a sud (Massafra-Biccari, Biccari-Campochiaro, Campochiaro-Sulmona) e a nord (Foligno-Sestino e Sestino-Minerbio);

- nell’ “ambito della rete adriatica, il trasporto dei volumi di gas attualmente immessi dai Punti di Entrata da Sud (Mazara del Vallo – interconnesso con i metanodotti internazionali che collegano l‟Italia all‟Algeria e Gela – interconnesso con la Libia), nonché lo sviluppo delle capacità di questi Punti di Entrata e dei nuovi che dovessero svilupparsi nel Sud Italia;
- il potenziamento delle reti locali esistenti” (pag. 19). La CTVIA, nel paragrafo dedicato alla sismicità delle zone interessate dall’opera, dava atto che “il metanodotto in progetto … e la centrale di Compressione di Sulmona … si trovano in un territorio ad elevata pericolosità sismica, sia dal punto di vista della frequenza di eventi che dei valori di magnitudo” (doc. 2 Amministrazione, pag. 27). La CTVIA, ritenendo comunque adeguati gli accorgimenti tecnici e costruttivi proposti, esprimeva parere favorevole con n. 46 prescrizioni.

3. Sulla stessa opera, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con atto prot. n. 35527 del 24.11.2010, esprimeva anch’esso parere favorevole in ordine alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al “Metanodotto Sulmona – Foligno DN 1200 mm (48”) P= 75 bar e Centrale di Compressione di Sulmona” a condizione che “vengano rispettate tutte le valutazioni e prescrizioni formulate dalle Soprintendenze con le note sopra riportate”.

4. Quindi, con il decreto VIA n. 70 del 7.3.2011 (doc. 9 S), il Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Mibact, richiamati i precedenti pareri della Commissione VIA (n. 535/2010 cit.) e del Mibact (n. 35527/2010), ha decretato la compatibilità ambientale del progetto relativo al “Metanodotto Sulmona- Foligno DN 1200 mm (48‟‟) P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona” … a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate: …omissis…”.

5. Ottenuta la VIA favorevole, S ha avanzato alla Regione Abruzzo l’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (da ora, AIA), ai sensi del Titolo III-bis, Parte II, del d.lgs. n. 152 del 2006 relativa alla sola “Centrale di compressione gas di Sulmona” e, in data 31.8.2011, la Regione ha avviato il relativo procedimento, disponendo la convocazione di una Conferenza di servizi.

In pendenza di detto procedimento è intervenuta la legge regionale n. 28 del 19.6.2012, la quale ha stabilito, all’art. 3, comma 1, che “la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile …” nelle aree sismiche di prima categoria. La stessa legge ha inoltre previsto che per la localizzazione e la realizzazione delle predette opere, ricadenti in aree sismiche di prima categoria, la Regione “nega l'intesa con lo Stato” (art. 3, co. 2) e che “la Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di tutela della qualità dell’aria …” (art. 3, co. 3).

In data 15.2.2013 si è quindi conclusa con esito negativo la Conferenza di servizi per il rilascio dell’AIA in quanto, con provvedimento n. 235/86 del 22.3.2013 la Regione, ritenendo il provvedimento richiesto in contrasto con le sopracitate disposizioni delle legge regionale 28/2012, ha disposto il diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per l’esercizio dell’impianto denominato “Centrale di Compressione gas Sulmona”.

6. Nelle more del procedimento per il rilascio dell’AIA alla costruzione e all’esercizio della Centrale di compressione, S ha esercitato l’opzione di cui all’art. 57-bis d.P.R. 327/2001 (a mente del quale “1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse”) ed ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (da ora, MISE) istanza volta ad ottenere l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio della Centrale di compressione ai sensi dell’art. 52-quinquies, d.P.R n. 327/2001.

Quest’ultima norma prevede che “per le infrastrutture lineari energetiche …appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 …, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione (nella specie, il MISE), comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la valutazione di impatto ambientale … e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati” (comma 2), e stabilisce poi che “per le infrastrutture lineari energetiche” appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, “l’atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d’intesa con le Regioni interessate” (comma 5).

Una separata istanza ex art. 52-quinquies, d.P.R. n. 327/2001 cit. è stata avanzata da S al MISE, per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del metanodotto Sulmona-Foligno.

In vista della conclusione del procedimento per l’autorizzazione della Centrale, la Regione ha negato, con diverse delibere (n. 500 del 29.7.2014;
n. 623 del 7.10.2014), l’intesa di cui all’art. 52-quinquies, comma 5, d.P.R. n. 327/2001, motivando la propria posizione in ragione del fatto che l’opera in questione, a suo avviso, non risultava “sorretta dalla previa adozione del necessario decreto di compatibilità ambientale (VIA)”, tenuto conto che la precedente valutazione di impatto ambientale rilasciata con D.M. n. 70/2011 cit., aveva avuto ad oggetto un’opera differente, caratterizzata da finalità diverse.

Alla luce del predetto diniego, il MISE, con provvedimento prot. n. 2711 del 10.2.2015, ha adottato la “determinazione conclusiva” della Conferenza di servizi relativa al procedimento per l’autorizzazione della Centrale, attestando l’esito negativo della stessa Conferenza per il dissenso espresso dalla Regione Abruzzo con le citate delibere nn. 500/2014 e 623/2014 cit..

7. Trattandosi di dissenso della Regione su materia di competenza concorrente, su richiesta del MISE è stata attivata dinnanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, la procedura ai sensi dell’art. 14- quater, comma 3, Legge n. 241 del 1990. Nel corso della terza riunione, articolatasi nelle sedute del 20.7.2015, 14.9.2015, 24.9.2015, 5.10.2015 e 13.11.2015, la Regione Abruzzo ha proposto di delocalizzare la Centrale nel territorio del Comune di Castiglione a Casauria, con conseguente impegno ad effettuare un sopralluogo con S, al quale si è resa disponibile.

Tuttavia, al riguardo, il MISE ha rilevato che la nuova proposta ricadeva al di fuori del tracciato Sulmona – Foligno, confermando quanto già dichiarato nella precedente riunione sul carattere strategico dell’opera e sulla necessità di completare in tempi brevi il procedimento autorizzativo iniziato nel 2005, anche in considerazione dell’interesse europeo al progetto, la cui operatività deve essere assicurata entro l’inizio del 2020, mentre lo spostamento proposto, ammessa la sua fattibilità tecnica, avrebbe comportato una nuova procedura di valutazione dell’impatto ambientale, oltre che per l’impianto di spinta, anche per la variante del tracciato del metanodotto (cfr. doc. 1 ric. pag. 6). E’ inoltre emerso, a seguito di sopralluogo in contradittorio, che il sito proposto, pur idoneo dal punto di vista qualitativo, non si è invece rivelato sufficiente in termini estensione.

S Rete Gas, da parte sua, si è invece resa disponibile ad attuare una soluzione di minore impatto ambientale, attraverso la modifica della centrale di compressione, con trasformazione l’alimentazione a gas in elettrica. La soluzione è stata proposta alla Regione per le determinazioni conseguenti. Con nota n. 281958 del 9.11.2015 il Presidente della Regione Abruzzo ha comunicato che l’esecutivo regionale, con deliberazione 3.11.2015, n. 871, aveva espresso il proprio diniego all’intesa, dopo avere atto del parere negativo del Comune di Sulmona. I lavori istruttori si sono conclusi con la seduta del 13.11.2015 nel corso della quale il Presidente della Regione Abruzzo, pur apprezzando gli sforzi congiunti compiuti per individuare una soluzione condivisa, ha confermato il dissenso già espresso.

Quindi il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2017, ha deliberato nei termini seguenti: “in considerazione della rilevanza energetica dell’opera ai fini della diversificazione delle fonti e delle rotte dell’approvvigionamento energetico, nonché in considerazione dell’interesse comunitario e della strategicità dell’infrastruttura in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, di superare il dissenso emerso in conferenza di servizi, consentendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera denominata Centrale di compressione gas di Sulmona nel rispetto delle prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nel procedimento”.

8. Avverso la suddetta deliberazione è insorto il Comune di Sulmona proponendo i motivi di ricorso che possono essere sintetizzati come segue:

I. Violazione e falsa applicazione art. 14 quater, Legge n. 241 del 1990 - Questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 14-quater, Legge n. 241/1990 relativamente agli artt. 117, comma 3, 118, 120 Cost.: stante il mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione Abruzzo e il parere contrario degli enti locali interessati – in primis, del ricorrente Comune di Sulmona – la Presidenza del Consiglio dei Ministri procedeva a convocare le riunioni ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3, l. n. 241/1990;
emerge dai verbali allegati da parte ricorrente che: la prima riunione si è svolta il 30 aprile 2015;
la seconda nei giorni 10 e 26 giugno 2015;
la terza in diversi giorni, il 20 luglio, il 14 settembre, il 24 settembre, il 5 ottobre ed il 13 novembre 2015;
sarebbe stato, dunque, violato il termine di gg. 90 giorni per l’espletamento delle tre riunioni istruttorie, decorrenti dalla rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri;
posto che la questione è stata rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2015, ad avviso del Comune ricorrente, la terza e ultima delle tre riunioni avrebbe dovuto svolgersi, al più tardi, in data 20 maggio 2015;
ne consegue l’illegittimità della deliberazione impugnata, assunta il 22 dicembre 2017 in quanto adottata all’esito di un procedimento illegittimo;
in via subordinata, nell’ambito del motivo sub I, l’Ente territoriale solleva dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 14-quater, legge n. 241 del 1990, il quale non può esimersi “dal valorizzare l’apporto alle procedure amministrative degli enti direttamente rappresentativi delle istanze delle popolazioni coinvolte dalle opere oggetto della conferenza dei servizi. In particolare, l’intesa con la Regione, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, costituisce conditio sine qua non per il superamento del dissenso ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo;
i principi di leale collaborazione e sussidiarietà, devono essere letti nel senso che, in una materia rientrante nell’ambito della legislazione concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., si richiede che Regione e Stato siano effettivamente sullo stesso piano onde conseguire la «codeterminazione» dell’atto;
di qui la prospettata illegittimità costituzionale dell’art. 14 quater, comma 3, cpv., l. n. 241/1990, nella parte in cui ammette che il mancato raggiungimento dell’Intesa consenta l’adozione di una deliberazione del Consiglio dei Ministri;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 quinquies, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 – irragionevolezza – violazione del legittimo affidamento – eccesso di potere: l’art. 52 quinquies, D.P.R. 8 giugno 2001 il comma 2, penultimo periodo, espressamente prevede che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di infrastrutture lineari energetiche “si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale”;
l’avviso del procedimento autorizzativo ex art. 52 quinquies cit., su istanza della SNAM, è stato pubblicato in data 21 maggio 2009;
sostiene il Comune di Sulmona che il procedimento è in corso da circa nove anni, in manifesta violazione del termine normativamente prescritto per la sua conclusione;

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – eccesso di potere: la deliberazione impugnata sarebbe illegittima per violazione dell’art. 26, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione di impatto ambientale;
ad avviso di parte ricorrente l’art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente “ratione temporisi”, recava la disciplina dell’efficacia del provvedimento finale di VIA, disponendo che: “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata”;
conclude il ricorrente che il decreto di compatibilità ambientale ha una validità di cinque anni, al termine dei quali, qualora il progetto cui questo fa riferimento non sia stato realizzato, l’istanza deve essere reiterata;
il termine di validità (o, meglio, di efficacia) della compatibilità ambientale è stato ampiamente superato, senza che sia stata reiterata alcuna nuova istanza, con conseguente illegittimità degli atti successivamente intervenuti;

IV. Violazione e falsa applicazione della normativa in tema di V.I.A.;
strategicità dell’opera;
frammentazione;
eccesso di potere;
mancanza di VAS: la deliberazione impugnata sarebbe in ogni caso illegittima, in quanto non supportata da adeguata Valutazione di impatto ambientale complessiva in considerazione della circostanza che l’opera, nel suo insieme considerata, costituisce una infrastruttura strategica di interesse nazionale;
sulla base del Regolamento UE 347/2013 – che ha stabilito i criteri e le procedure per la selezione dei progetti di interesse comune (Projects of Common Interest – PCI) e del manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai suddetti PCI approvato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, secondo il ricorrente può inferirsi, anche per il passato, il principio secondo cui, nel campo delle infrastrutture energetiche, i Progetti di Interesse Comune debbano essere unitariamente considerati ed assoggettati a un unico procedimento autorizzativo, che risponda anche alle esigenze di celerità legate alla natura ad essi riconosciuta;
inoltre la direttiva n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE e la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, sezione II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07), secondo parte ricorrente, impongono, per una opera funzionalmente unitaria, l'obbligo di una valutazione di impatto ambientale (VIA) di tipo complessivo, che tenga conto dell'effetto cumulativo dei progetti frazionati;
infatti il progetto è strategico perché valutato nella sua portata unitaria e complessiva;
la valutazione di impatto ambientale non può attenere alle singole porzioni di un’infrastruttura ma deve avere ad oggetto l’intera opera progettata;
l’Autorità competente deve infatti valutare l’impatto complessivo che l’opera nel suo insieme può arrecare all’ecosistema, indipendentemente dai confini amministrativi in cui ricadono le singole porzioni dell’opera;
in definitiva deve assumersi l’irragionevolezza e l’illegittimità del frazionamento dei procedimenti in considerazione dei singoli tratti del metanodotto – da intendersi integralmente come progetto di interesse comune - in quanto questo avrebbe come esclusivo fine l’ingiustificato vantaggio per il costruttore dell’opera, ossia per la S: ogni singola procedura consentirebbe infatti di soprassedere a quelle che nel microcontesto possono apparire piccole incompatibilità, ma che, nell’ottica della realizzazione dell’intera opera, si configurano quali insuperabili ostacoli, conseguendone il diniego all’autorizzazione alla complessiva realizzazione dell’opera;
in secondo luogo, nel gravame si osserva che la realizzazione dell’opera comporterebbe una variazione del Piano territoriale – quale il Piano Regolatore Generale del Comune di Sulmona, che destina la zona a verde agricolo – necessitando pertanto della sottoposizione a un’apposita procedura di VAS;
per realizzare un’opera come quella del gasdotto complessivo indicato come Rete Adriatica è necessario procedere ordinatamente alla previa acquisizione della VAS, che già abbatterebbe le macroscopiche problematiche emerse, eventualmente individuando il tracciato definitivo del metanodotto (che, si ricorda, in origine avrebbe percorso la costa adriatica e non l’instabile e sismica area appenninica);
e successivamente un’unica procedura di VIA per l’opera così individuata;

V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22, comma 3 lett. c) e 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006;
dell’art. 52-quinques d.P.R. n. 327 del 2001;
del principio di precauzione ex art. 191 TFUE - difetto di istruttoria - eccesso di potere:

sarebbe stato violato, nella specie, il principio di precauzione ex art. 191 TFUE, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza, comporta che anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’opera, in quanto l’attività discrezionale di bilanciamento degli interessi deve evitare di sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell’integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi;
non si sarebbe considerato, in particolare, che il metanodotto in progetto attraversa zone storicamente interessate da un notevole tasso di sismicità, nel tratto che attraversa le regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;
oltre ai pregiudizi sismici, andavano considerati gli irreparabili pregiudizi che subirebbero le attività imprenditoriali, soprattutto le attività agricole e le coltivazioni, anche di prodotti tipici, cui peraltro il territorio è espressamente destinato;
si eccepisce altresì che alcuni studi rilevano che la Centrale di compressione comporterebbe una frammentazione ambientale con non trascurabili conseguenze sulla mobilità faunistica in un’area.

9. Si sono costituiti, per resistere al ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello Sviluppo Economico. Si è altresì costituita, depositando successivamente articolata memoria corredata da documenti, la S Rete Gas S.p.a..

E’ intervenuto, a sostegno delle ragioni del Comune di Sulmona, il Comune di Anversa degli Abruzzi.

10. Quindi, in data 7.3.2018, il MISE, a seguito della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 490/2017 cit., ha adottato, ai sensi dell’art. 52-quinquies d.P.R. n. 327/2001, il decreto di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera denominata “Centrale di compressione gas di Sulmona e delle quattro linee di collegamento alla rete S Rete Gas esistente”. In particolare, il MISE – dopo aver affermato l’importanza strategica dell’opera, consistente nella “realizzazione di un impianto di compressione del gas della potenza di circa 33 MW e di quattro condotte della lunghezza complessiva di 1.880 metri e diametro DN 1200, da realizzare sul territorio del Comune di Sulmona”, volta ad “assicurare la copertura del fabbisogno energetico del Paese …”;
“aumentare la sicurezza ed affidabilità del sistema di trasporto del gas”;
“assicurare l’aumento delle prestazioni del campo di stoccaggio di gas in sotterraneo Fiume Treste …”, ed aver richiamato la citata deliberazione n. 490/2017 – ha disposto di approvare “il progetto definitivo dell’opera denominata “Centrale di compressione gas di Sulmona e quattro linee di collegamento alla rete S Rete Gas esistente”, autorizzandone “la costruzione e l’esercizio”, dichiarandone “la pubblica utilità … per la durata di cinque anni, riconoscendone …l’urgenza e l’indifferibilità (art. 3). Il MISE ha inoltre riconosciuto la conformità dell’opera “agli strumenti urbanistici vigenti” (art. 4), precisando che il decreto in esame “esplica gli effetti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 2 del Testo Unico e costituisce quindi … autorizzazione unica …” (art. 8), e che “la presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati” (art. 9). Infine, nell’Allegato 1 al decreto il Ministero ha riportato un quadro sinottico delle principali prescrizioni a cui S dovrà adempiere, ai fini della costruzione e dell’esercizio della Centrale.

11. Con ricorso per motivi aggiunti “da valere anche come ricorso autonomo”, notificato in data 2.5.2018, il Comune di Sulmona ha impugnato il predetto decreto ministeriale del 7.3.2018, in quanto, in base a quanto dedotto nel primo, articolato motivo (ove si deduce violazione e falsa applicazione art. 52 quinquies, commi 2, 5, 6, d.p.r. n. 327/2001 – violazione e falsa applicazione artt. 3, 14 quater Legge n. 241/1990), il MISE “avrebbe dovuto acquisire, nel termine di nove mesi, l’intesa con tutte le Regioni su cui ricade l’opera – ossia la centrale e le quattro linee di collegamento, previ parere degli enti locali territorialmente interessati. In mancanza della predetta Intesa, l’autorizzazione avrebbe dovuto essere rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto rilasciarla con Decreto nel termine sessanta giorni dalla rimessione”;
“… poiché le quattro linee di collegamento alla S Rete Gas non ricadono soltanto sul territorio della Regione Abruzzo, il Ministero avrebbe dovuto cercare di definire l’Intesa anche con le altre regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ivi collocati (il progetto della S parla di ben dieci regioni). Dell’eventuale definizione di tali Intese tuttavia non si dà atto nella Deliberazione impugnata” (par. I.

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