TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2013-01-15, n. 201300310

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2013-01-15, n. 201300310
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300310
Data del deposito : 15 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04710/2010 REG.RIC.

N. 00310/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04710/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4710 del 2010, proposto da
AVERSANO FRANCESCO, BELEDDU PIERO, BONAVITA ROBERTO, CAMPAGNONE VITTORIO, CIPULLO CIRO, COSTIGLIOLA SALVATORE, DE GENUA FERNANDO, DELLA VOLPE PAOLO, DI CARLO GIOVANNI, DI DOMENICO ROSANNA, DI GIORGIO VINCENZO, FLIBOTTO PASQUALE, FUNARI FERDINANDO, LOZZI PASQUALE, LANZETTI ELENA, LEONE LUIGI, LUCCA GIUSEPPE, MANZO DOMENICO DONATO, PAGLIALONGA AMEDEO, RUSSO LUCA, SANTANTONIO UMBERTO, TAFFURI GIANCARMINE e VERDOLOTTI ORETTE elettivamente domiciliati in Roma, via L. Caro n. 63 presso lo studio dell’avv. Antonino Galletti che li rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'accertamento

del diritto all’indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99,

per la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari,

per la disapplicazione delle circolari in esame nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008

e per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in esame a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 21/05/10 e depositato il 26/05/10 A F, B P, B R, C V, C C, C S, D G F, D V P, D C G, D D R, D G V, F P, F F, L P, L E, L L, L G, M D D, P Amedeo, Russo Luca, Santantonio Umberto, Taffuri Giancarmine e Verdolotti Orette, appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99, la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari, la disapplicazione delle circolari in esame nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008 e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in questione a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.

Il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 23/07/10, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale non sono riconducibili posizioni giuridiche soggettive direttamente riferibili a petitum e causa petendi invocati dagli odierni ricorrenti.

Nel merito, per il resto il ricorso è fondato e deve essere accolto.

A F, B P, B R, C V, C C, C S, D G F, D V P, D C G, D D R, D G V, F P, F F, L P, L E, L L, L G, M D D, P Amedeo, Russo Luca, Santantonio Umberto, Taffuri Giancarmine e Verdolotti Orette, appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, chiedono l’accertamento del diritto all’indennità per i servizi esterni, prevista dagli artt. 9 d.p.r. n. 395/95 e 11 d.p.r. n. 254/99 ed in conformità alle circolari GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07 e del 13/09/99, la declaratoria della natura interpretativa delle predette circolari e la loro disapplicazione nella parte in cui ritengono applicabili le relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2008 e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennità in questione a decorrere dall’entrata in vigore del d.p.r. n. 395/95, eventualmente anche a titolo risarcitorio od indennitario ex art. 2041 c.c., oltre interessi a rivalutazione monetaria, e alla ricostruzione della carriera a fini economici, contributivi e previdenziali.

Dall’esame della normativa applicabile alla fattispecie emerge che l’art. 9 del D.P.R. n. 395/95 ha previsto in modo espresso la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena”, ed, altresì, per il “personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.

L’art. 11 D.P.R. n. 254/99 ha esteso l’indennità in esame “al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonchè tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi”.

L’art. 9 D.P.R. n. 164/02 ha, poi, specificato che l’indennità deve essere corrisposta “al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore”, ponendo tale limite minimo, ma senza stabilire alcunché in relazione all’ipotesi di turni aventi una durata superiore.

L’art. 8 comma 2° del D.P.R. n. 170/2007 ha espressamente riconosciuto in capo “al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni”, l’indennità per servizi esterni “in misura doppia”, con il limite, di natura finanziaria, della misura di 30 indennità per ciascun dipendente, nell’arco del mese;
la decorrenza della disposizione in esame è stata fissata dall’art. 38 del medesimo testo normativo al 1° novembre 2007.

La questione giuridica oggetto di causa concerne la possibilità di riconoscere il beneficio dell’indennità per servizi esterni, prevista dalle norme richiamate, anche ai soggetti, quali gli odierni ricorrenti, che hanno espletato la loro attività presso lo “spaccio agenti”, “ufficio ragioneria – materiale”, “reparto infermeria”, “sala regia”, “sala centralino e telefonate detenuti”, “reparto verde”, “segreteria agenti”, “ufficio matricola – semilibertà”, “ufficio informatico”, “ufficio servizio agenti”, “ufficio ragioneria – paghe”, “ufficio centrale del lavoro detenuti e mercedi” e “segreteria detenuti” (si veda, in merito, la documentazione riepilogativa depositata dal Ministero della Giustizia in data 11/11/10).

Dall’esame della norma di riferimento, ovvero l’art. 9 d.p.r. n. 395/95, si evince che la corresponsione dell’indennità è prevista in favore del personale “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena”, ed, altresì, per il “personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.

Il Tribunale ritiene che la nozione di attività presso “sezioni, reparti e, comunque, ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”, che legittima il riconoscimento dell’indennità in esame, ricomprenda tutti i servizi espletati all’interno della cinta muraria, che delimita istituzionalmente lo spazio destinato alla custodia dei detenuti, non potendosi operare, al fine dell’applicazione della disposizione, la distinzione tra i singoli spazi rientranti all’interno del perimetro e ciò anche in ragione della genericità della locuzione “ambienti in cui siano presenti detenuti o internati” la quale non richiede che, ai fini del riconoscimento del beneficio economico, la presenza dei detenuti nei locali sia stabile e permanente.

In quest’ottica le disposizioni della circolare GDAP n. 0388688-2007 del 13/12/07, la quale riconduce l’indennità a tutte le attività espletate presso “le postazioni di servizio istituite all’interno della cinta, atteso che questa delimita con certezza l’area all’interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta”, sono da ritenersi effettivamente interpretative e ricognitive della normativa vigente come emerge dal fatto che la norma posta dall’amministrazione a fondamento di tale opzione ermeneutica è proprio l’art. 9 d.p.r. n. 395/95, senza che sull’ambito applicativo della stessa abbiano influito le disposizioni emanate successivamente in materia, di talchè sarebbe irragionevole fare decorrere alcuni degli effetti prodotti dalla norma in esame solo dal 2008 come pretende il Ministero con la predetta circolare.

Ne consegue che tutte le mansioni espletate dai ricorrenti all’interno del muro di cinta (ivi compresa quelle di “autista posta” per la connessione di tale attività istituzionale con la gestione dei detenuti: così si esprime il paragrafo 2 della circolare del 13/12/07) legittimano l’attribuzione dell’indennità per servizi esterni purché, ovviamente, esistano gli ulteriori presupposti a tal fine richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso quello dell’espletamento del servizio in esame per almeno tre ore consecutive (art. 9 d.p.r. n. 164/02).

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