TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-01-04, n. 202400006

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-01-04, n. 202400006
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400006
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00006/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00714/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 714 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 27;



contro

Comune di Verbania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E G G (subentrato ai precedenti difensori, avv.ti A S e D S) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Vittorio Pinolini e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



In riassunzione del giudizio R.G. 714/2018 proposto

per l'annullamento

a) del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- rilasciato ai controinteressati ed avente ad oggetto la sanatoria per accertamento di conformità di alcune opere parzialmente interrate e di muri di contenimento realizzati in difformità dal permesso di costruire n. -OMISSIS-;

b) del parere n. -OMISSIS- della Soprintendenza Beni architettonici e Paesaggistici del Piemonte, favorevole alla conservazione di quanto realizzato in assenza o in difformità dall'autorizzazione «a condizione che venga eseguita la sistemazione ambientale prevista»;

nonché per l'accertamento dell'avvenuta decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la sentenza dell’adito Tribunale, Sez. II, resa in data 17.06.2022, n. 579;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, resa in data 21.02.2023 n. 1754;

Visto il ricorso in riassunzione ex art. 105, comma 3, c.p.a.;

Visti gli atti di costituzione in riassunzione del Comune di Verbania e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, nonchè l’atto di costituzione di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITO

1. Con originario ricorso proposto innanzi all’adito Tribunale, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

a) del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- rilasciato ai controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS- per accertamento di conformità di alcune opere parzialmente interrate e di muri di contenimento realizzati in difformità dal permesso di costruire n. -OMISSIS- (l’originario intervento consisteva nella ristrutturazione edilizia mediante demolizione di un fabbricato rurale e ricostruzione, con ampliamento, di un edificio residenziale in zona gravata da vincolo paesaggistico, poiché collocata, nel Comune di Verbania, sul promontorio della Castagnola prospicente il Lago Maggiore).

b) del parere n. -OMISSIS- della Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici del Piemonte, favorevole alla conservazione di alcune opere in assenza o in difformità dall’autorizzazione «a condizione che venga eseguita la sistemazione ambientale prevista» ;

Il ricorrente ha chiesto altresì l’accertamento dell’avvenuta decadenza del permesso di costruire n. -OMISSIS-, le cui opere risultavano solo parzialmente realizzate.

2. A sostegno del ricorso aveva in sintesi dedotto:

I) l’illegittimità del permesso di costruire in sanatoria poiché rilasciato in relazione a opere incomplete e inidonee a identificare la concreta fisionomia del manufatto finale;

II) l’illegittimità del permesso di costruire in sanatoria per mancanza della doppia conformità sotto vari aspetti (ad esempio, poiché i piani interrati avrebbero dovuto essere considerati ai fini del calcolo dei volumi);

III) l’illegittimità del parere di compatibilità paesaggistica per difetto di motivazione e per omessa considerazione dell’impatto effettivo sul paesaggio, alla luce dei rilievi esposti nel precedente motivo;

IV) con separato e articolato motivo, l’intervenuta decadenza del permesso di costruire n.-OMISSIS- e l’irrealizzabilità delle restanti opere, con conseguente domanda di accertamento o, in subordine, di annullamento del permesso di costruire n. -OMISSIS- per le opere ancora da edificare ove questo provvedimento dovesse intendersi assentivo anche degli interventi rimasti incompiuti.

3. Con atto pubblico del -OMISSIS-, trascritto in data -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- acquistava la proprietà oggetto di causa.

4. Costituitisi in resistenza il Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo e il Comune di Verbania, l’adito Tribunale con decisione n. 579 del 17.6.2022 ha così in sintesi deciso il gravame:

- ha respinto l’istanza di rinvio formulata dal difensore di parte ricorrente in sede di discussione;

- ha respinto l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal Comune di Verbania;

- ha motivatamente verificato l’interesse a ricorrere;

- ha accolto il ricorso, sulla base del favorevole apprezzamento di due motivi, dichiarando assorbiti i restanti e rilevando il difetto di interesse del sig. -OMISSIS- (ricorrente) ad accertare la decadenza dell’originario titolo edilizio n.-OMISSIS-.

5. In particolare, il Collegio, dopo aver respinto l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal Comune per la mancata notificazione del ricorso al signor -OMISSIS- quale unico controinteressato (stante la notifica ai due intestatari del titolo, signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, danti causa dell’immobile in favore appunto del -OMISSIS-), previa affermazione della ritenuta sussistenza dell’interesse all’impugnativa in capo al signor -OMISSIS-, ha sostenuto l’inammissibilità della domanda di sanatoria edilizia visto il mancato raggiungimento di un adeguato grado di completamento dell’opera abusiva ed ha altresì condiviso la censura del ricorrente relativa alla carente motivazione del parere di compatibilità paesaggistica.

6. Avverso tale pronuncia il Comune di Verbania ha interposto appello avanti al Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza impugnata, allibrato al n. 7250/2022 di r.g., articolato su cinque motivi di gravame; ivi deducendo, in estrema sintesi, l’insussistenza dell’interesse al ricorso in capo al -OMISSIS- nonché l’inammissibilità dello stesso per mancata notifica al controinteressato signor -OMISSIS-, quale acquirente dell’area in questione; la vicenda circolatoria interessante l’immobile, infatti, per un verso avrebbe altresì reciso ogni legame con i relativi, precedenti proprietari, non annoverabili, pertanto, neppure tra i controinteressati, per altro verso sarebbe stata facilmente accertabile in quanto consacrata in atto pubblico, in quanto tale soggetto alla relativa pubblicità; nel merito, la pronuncia avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 36 d.p.r. n. 380/2001 e non adeguatamente apprezzato l’adeguatezza della motivazione sottesa all’autorizzazione paesaggistica.

7. Il sig. -OMISSIS-, nella veste di controinteressato, ha depositato atto d’intervento per opposizione di terzo ex art. 109, comma 2, c.p.a., ritenendo di essere stato indebitamente pretermesso ed eccependo la tardività della domanda giurisdizionale proposta dal sig. -OMISSIS-.

8. Si costituivano nel richiamato giudizio il sig. -OMISSIS-, il Ministero intimato, e i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, svolgendo le rispettive difese.

9. Avverso la medesima pronuncia i signori -OMISSIS- e M hanno interposto proprio appello allibrato al n. 7453/2022, articolato su cinque motivi, in parte sovrapponili alle analoghe censure mosse con l’appello di cui al r.g. 7250/2022, vertenti, in sintesi, sulla carenza di interesse ed inammissibilità del ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-, desumibile dalla conformazione dei luoghi e dalla natura delle opere realizzate, sulla inammissibilità sotto altro profilo dell’impugnativa per mancata notifica al controinteressato sig. -OMISSIS- – ritenuto il solo controinteressato nella vicenda de qua - con conseguente

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi